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Regolamento 11 gennaio 2018, n. 3/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”).

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 17 gennaio 2018

Art. 44
Norme generali. Modifiche all’articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. All’inizio del comma 1 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “
La provincia,
” sono sostituite dalle seguenti: “
La struttura regionale competente,
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008 è abrogato.
3. All’inizio del comma 3 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008, le parole “
L’ente competente
” sono sostituite dalle seguenti: “
La struttura regionale competente
”.
4. Al comma 6 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “
alla provincia
” sono sostituite dalle seguenti “
alla struttura regionale competente
”.
5. Il comma 9 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente :
9. Ai fini del comma 6, il titolare della concessione può fare riferimento alla documentazione già presentata alla struttura regionale competente ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2,
della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80
(Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015) qualora in detta documentazione siano contenute le informazioni richieste al presente articolo
.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.