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Regolamento 11 gennaio 2018, n. 3/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”).

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 17 gennaio 2018

Art. 36
Disposizioni sulle cave. Modifiche all’articolo 40 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. Il comma 1 dell’articolo 40 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
1. Ai fini dell’autorizzazione allo scarico, i titolari delle attività di cava di cui all’allegato 5, tabella 6, punto 2 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell’allegato 5 medesimo. La struttura regionale competente valuta il piano e prescrive, nell’autorizzazione allo scarico, le modalità di gestione delle AMD ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore.
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 40 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
2. Il piano di gestione di cui al comma 1 è parte integrante del progetto di cui all'
articolo 17 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35
(Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla
l.r. 104/1995
,
l.r. 65/1997
,
l.r. 78/1998
,
l.r. 10/2010
e l.r. 65/2014
). L’acquisizione dell' autorizzazione di cui al comma 1 rimane disciplinata dalle disposizioni procedurali previste al
capo II della l.r. 35/2015
.
“.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.