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Regolamento 11 gennaio 2018, n. 3/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”).

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 17 gennaio 2018

Art. 30
Criteri per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e l'utilizzo dei concimi azotati e degli ammendanti organici. Modifiche all’articolo 36 quater del d.p.g.r. 46/R/2008
1 . Alla rubrica dell’articolo 36 quater del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
allevamento
” sono aggiunte le seguenti: “,
del digestato
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 36 quater del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
allevamento
” sono aggiunte le seguenti: “
e del digestato
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 36 quater del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
allevamento
” sono aggiunte le seguenti: “
, del digestato
”.
4. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 36 quater del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituta dalla seguente: “
b) della disponibilità di azoto nel suolo derivante dalla mineralizzazione della sostanza organica;
”.
5. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 36 quater del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “d
egli organismi azoto fissatori
” sono sostitute dalle seguenti: “
naturali
”.
6. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 36 quater del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:
a) la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e di ammendanti organici di cui al
Sito esternodlgs 75/2010
, sia di effluenti di allevamento che di digestato, in coerenza anche con il CBPA;
”.
7. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 36 quater del d.p.g.r. 46/R/2008 è abrogata.
8. Il comma 4 dell’articolo 36 quater del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituto dal seguente:
4. La quantità di effluente di allevamento o di digestato non deve in ogni caso determinare un apporto di azoto superiore a 170 chilogrammi per ettaro e per anno. Il digestato concorre al raggiungimento di tale valore per la sola quota che proviene dalla digestione di effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di matrici diverse dagli effluenti di allevamenti è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell’azoto.
”.
9. Al comma 6 dell’articolo 36 quater del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
allevamento
” sono aggiunte le seguenti: “
o di digestato
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.