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Regolamento 11 gennaio 2018, n. 3/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”).

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 17 gennaio 2018

Art. 21
Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami. Modifiche all’articolo 24 bis del d.p.g.r. 46/R/2008
1. Al comma 1 dell’articolo 24 bis del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
liquami
” sono aggiunte le seguenti: “
, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 24 bis del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
liquam
i” sono aggiunte le seguenti: “
, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato
”.
3. Il comma 5 dell’articolo 24 bis del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
5. L’utilizzo dei liquami, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato è vietato inoltre:
a) dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno, salvo tempestiva lavorazione meccanica del terreno, da eseguire al massimo entro tre giorni dallo spandimento;
b) su colture foraggiere, nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.
”.
4. Al comma 6 dell’articolo 24 bis del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
liquami
” sono aggiunte le seguenti: “
, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato
”.
5. Alla lettera a) del comma 6 dell’articolo 24 bis del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
liquami
” sono aggiunte le seguenti: “
, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato
”.
6. Alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 24 bis del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
liquam
i” sono aggiunte le seguenti: “
, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.