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Regolamento 11 gennaio 2018, n. 3/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”).

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 17 gennaio 2018

Art. 19
Criteri generali per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato. Modifiche all’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. Alla rubrica dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “allevamento” sono aggiunte le seguenti: “e del digestato”.
2. Al comma 1 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “allevamento” sono aggiunte le seguenti: “e del digestato”.
3. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunta la seguente:
e bis) siano rispettati i valori limite relativi al digestato di cui all’allegato 4 del presente regolamento, verificati mediante l’effettuazione di analisi del digestato in uscita all’impianto.
”.
4. Dopo il comma 1, dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunto il seguente comma:
1 bis. L’utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico e del digestato agroindustriale è consentita nel rispetto delle disposizioni del titolo IV del d.m. 25 febbraio 2016.
5. Al comma 2 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
allevamento
” sono aggiunte le seguenti: “
e del digestato
”.
6. Al comma 2 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “
,come previsto dal CBPA.
” Sono soppresse.
7. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 la parola: “
effluente
” è sostituta dalla seguente: “
materiale
”.
8. Al comma 4 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
allevamento
” sono aggiunte le seguenti: “
e del digestato
”.
9. Alla lettera e) del comma 4 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “
dell’effluente
” sono sostitute dalle seguenti: “
del materiale
”.
10. Al comma 5 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
effluenti
” sono aggiunte le seguenti: “
di allevamento e del digestato
”.
11. Al comma 6 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
allevamento
” sono aggiunte le seguenti: “
e del digestato
”.
12. La lettera b) del comma 6 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituta dalla seguente:
b) della disponibilità di azoto nel suolo derivante dalla mineralizzazione della sostanza organica;
”.
13. Alla lettera c) del comma 6 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “
degli organismi azoto fissatori
” sono sostituite dalla seguente: “
naturali
”.
14. Il comma 7 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituto dal seguente:
7. La quantità di azoto totale al campo apportata dagli effluenti di allevamento e dal digestato non deve superare il limite di 340 chilogrammi per ettaro e per anno. Il digestato concorre al raggiungimento di tale valore per la sola quota che proviene dalla digestione di
effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di matrici diverse dagli effluenti di allevamento è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell’azoto.
”.
15. Al comma 9 dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo la parola: “
allevamento
” sono aggiunte le seguenti: “
e di digestato
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.