Menù di navigazione

Regolamento 11 gennaio 2018, n. 3/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”).

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 17 gennaio 2018

Art. 13
Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico fuori dalla pubblica fognatura. Modifiche all’articolo 15 del d.p.g.r. 46/R/2008
1. Il comma 3 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
3. L'autorizzazione allo scarico in via provvisoria è rilasciata per una durata minima tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni e alla tecnologia adottata dall'impianto e comunque non superiore ai limiti temporali previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera d) della legge regionale.
”.
2. All'inizio del comma 4 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 46/R/2008 sono aggiunte le parole:”
Fatto salvo quanto previsto al comma 4 bis,
”.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunto il seguente comma :
4 bis. Limitatamente agli impianti al servizio di pubbliche fognature, la procedura di rilascio dell'autorizzazione provvisoria di cui al presente articolo può essere attivata dal titolare dello scarico anche prima del completamento dei lavori, sulla base degli elaborati progettuali. L'efficacia dell'autorizzazione provvisoria è subordinata al completamento delle opere relative all'impianto di depurazione come descritte nel progetto, attestata dalla comunicazione di fine lavori del direttore dei lavori o da dichiarazione del titolare dello scarico.
”.
4. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 15 del d.p.g.r. 46/R/2008 è aggiunto il seguente comma:
4 ter. Nei casi di cui al comma 4 bis, costituiscono modifica sostanziale del progetto le modifiche al processo di trattamento descritto nella documentazione allegata all’istanza, approvate dall'AIT, nel periodo intercorrente tra la richiesta di autorizzazione provvisoria ed il termine dei lavori. In tal caso, il titolare dello scarico è tenuto ad integrare la documentazione presentata ai fini dell'aggiornamento della autorizzazione provvisoria.
”.
5. All’alinea del comma 6 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “
Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, la provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
Fermo restando quanto previsto al comma 4 e fatte salve, per gli impianti al servizio di pubbliche fognature, le disposizioni di cui ai commi 4 bis e 4 ter, la struttura regionale competente
”.
6. Il comma 7 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:
7. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e limitatamente agli impianti di depurazione delle acque reflue domestiche di cui all'articolo 10 con potenzialità inferiore ai duemila abitanti equivalenti, il comune può prevedere forme semplificate di gestione della fase di avvio, tra cui il rilascio dell'autorizzazione definitiva.
7. Al comma 8 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “
con le modalità previste dagli articoli 6 e 7.
” sono sostituite dalle seguenti : “
alla struttura regionale competente, tramite lo sportello unico per le attività produttive di cui al
Sito esternod.p.r. 7 settembre 2010, n. 160
(Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
, convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 6 agosto 2008, n. 133
), di seguito “SUAP”, sulla base di apposita modulistica predisposta dalla Regione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.