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Regolamento 9 gennaio 2018, n. 2/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 12 gennaio 2018

INDICE

PREAMBOLO

chudere cartella CAPO I - Oggetto del Regolamento
Art. 1 - Oggetto
chudere cartella CAPO II - Autorizzazione al funzionamento
chudere cartella SEZIONE I - Disposizioni generali
Art. 2 - Ambito di applicazione
chudere cartella SEZIONE II - Strutture residenziali e semiresidenziali di nuova istituzione
Art. 3 - Strutture soggette ad autorizzazione
Art. 4 - Domanda per il rilascio dell'autorizzazione
Art. 5 - Requisiti strutturali ed organizzativi
Art. 6 - Requisiti professionali per il personale
Art. 7 - Figure professionali preposte alla direzione
chudere cartella SEZIONE III - Strutture residenziali e semiresidenziali già operanti che intendono trasferirsi in altra sede o modificare la tipologia di servizio erogato
Art. 8 - Domanda per il rilascio dell'autorizzazione
Art. 9 - Requisiti strutturali ed organizzativi
Art. 10 - Requisiti professionali per il personale
Art. 11 - Figure professionali preposte alla direzione
chudere cartella SEZIONE IV - Strutture residenziali e semiresidenziali già operanti che intendono incrementare il numero di posti letto o modificare la destinazione d'uso di locali o spazi
Art. 12 - Domanda per l'integrazione dell'autorizzazione
Art. 13 - Requisiti strutturali ed organizzativi
Art. 14 - Requisiti professionali per il personale
Art. 15 - Figure professionali preposte alla direzione
chudere cartella SEZIONE V - Strutture residenziali e semiresidenziali già operanti che non apportano alcuna modifica
Art. 16 - Mantenimento dei requisiti strutturali
Art. 17 - Requisiti organizzativi
Art. 18 - Requisiti professionali per il personale
Art. 19 - Figure professionali preposte alla direzione
chudere cartella SEZIONE VI - Decadenza dell'autorizzazione
Art. 20 - Decadenza dell'autorizzazione
chudere cartella CAPO III - Comunicazione di avvio di attività
chudere cartella SEZIONE I - Disposizioni generali
Art. 21 - Ambito di applicazione
chudere cartella SEZIONE II - Strutture soggette a comunicazione di avvio di attività
Art. 22 - Comunicazione di avvio di attività
Art. 23 - Utenza accolta
Art. 24 - Requisiti organizzativi e di qualità per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni
Art. 25 - Ulteriori requisiti organizzativi per le comunità di tipo familiare
Art. 26 - Ulteriori requisiti organizzativi per le le comunità di tipo familiare per le funzioni di assistenza a bassa intensità
Art. 27 - Ulteriori requisiti organizzativi per le strutture di accoglienza
Art. 28 - Modalità di integrazione delle persone ospitate nelle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari
chudere cartella CAPO IV - Livello di formazione scolastica e professionale per gli operatori sociali impiegati nelle attività del sistema integrato
Art. 29 - Livello di formazione scolastica e professionale relativo agli operatori del sistema integrato sociale
chudere cartella CAPO V - Diffusione dati delle strutture
Art. 30 - Diffusione dati delle strutture
chudere cartella CAPO VI - Criteri per la composizione ed il funzionamento della commissione multidisciplinare
Art. 31 - Commissione multidisciplinare
Art. 32 - Composizione e nomina
Art. 33 - Durata in carica
Art. 34 - Funzionamento
chudere cartella CAPO VII - Composizione e procedura per la nomina della commissione regionale per le politiche sociali
Art. 35 - Composizione
Art. 36 - Procedura di nomina
chudere cartella CAPO VIII - Disposizioni finali
Art. 37 - Abrogazione del d.p.g.r. 26 marzo 2008, n. 15/R
Art. 38 - Entrata in vigore
- Allegato A
- Allegato B

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato prima sostituito con d.p.g.r. 11 settembre 2018, n. 50/R, art. 2 ; poi così sostituito con d.p.g.r. 22 marzo 2021, n. 12/R, art.1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.