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Regolamento 9 gennaio 2018, n. 2/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 12 gennaio 2018




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 121 della Costituzione , comma 4, così come modificato dall’Sito esternoarticolo 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ;


Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);


Visto, in particolare, l’articolo 62, comma 1, della legge regionale citata il quale stabilisce che con regolamento regionale sono definiti:


a) relativamente alle tipologie di strutture residenziali e semiresidenziali soggette ad autorizzazione, ivi comprese quelle che erogano prestazioni inerenti alle aree d’integrazione socio-sanitaria:

- i requisiti minimi strutturali e organizzativi;

- le figure professionali preposte alla direzione delle strutture;

- i requisiti professionali per il personale addetto;

- i criteri per la composizione ed il funzionamento della commissione multidisciplinare, di cui all’articolo 20, comma 3, della citata legge regionale;

- i requisiti previsti a pena di decadenza dell’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della citata legge regionale;


b) relativamente alle strutture soggette all’obbligo di comunicazione di avvio di attività:

- i requisiti organizzativi e di qualità per la gestione dei servizi e per l’erogazione delle prestazioni;

- i requisiti organizzativi specifici;

- le modalità di integrazione delle persone ospitate nelle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari;


c) la composizione e la procedura per la nomina della commissione regionale per le politiche sociali;


d) i livelli di formazione scolastica e professionale per gli operatori sociali impiegati nelle attività del sistema integrato;


Visti gli articoli 21 (Strutture soggette ad autorizzazione) e 22 (Strutture soggette ad obbligo di comunicazione di avvio di attività) della citata l.r. 41/2005 ;


Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 26 marzo 2008, n. 15/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)”


Visto l’esito del Comitato di Direzione del 16 novembre 2017;


Visti gli esiti dei Tavoli di Concertazione istituzionale e generale del 20 novembre 2017;


Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale n. 5 del 19 luglio 2016;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2017, n. 1521;


Considerato quanto segue:


1. il 26/3/2008 è stato approvato il DPGR 15/R, attuativo dell'articolo 62 della l.r. 41/2005 , che ha uniformato la previgente disciplina, contenuta in disparati atti amministrativi: l’aspetto innovativo di tale strumento è da cogliersi nell’unitarietà che lo caratterizza e che permette di leggere secondo criteri uniformi e confrontabili il complesso degli elementi peculiari che investe tutto il sistema nel quale operano le strutture sociali e socio-sanitarie;


2. dall'ambito di applicazione del primo regolamento sono state escluse le strutture già operanti, purché in possesso di regolare autorizzazione al funzionamento e, nello stesso tempo, ai fini di una maggiore omogeneità nel sistema, è stato previsto per le strutture in possesso di autorizzazione provvisoria o che avessero una richiesta di autorizzazione in corso, al momento dell'entrata in vigore del regolamento, di poter concludere il percorso autorizzativo secondo le rispettive normative vigenti;


3. col passare del tempo è stata rilevata la necessità di:


a) portare all'interno del regime dei requisiti strutturali, organizzativi e professionali anche le strutture autorizzate antecedentemente al regolamento;


b) prendere atto delle richieste avanzate dal territorio, a fronte dell'esigenza di fornire servizi sempre più specializzati di fronte a bisogni crescenti e diversificati, mantenendo un forte presidio dell'appropriatezza degli interventi e calibrando l'intensità assistenziale e la complessità organizzativa rispetto alle possibili risposte fornite dal sistema sociale e socio-sanitario del territorio toscano;


4. per garantire l'adeguamento all'unitario sistema dei requisiti strutturali, organizzativi e professionali è stata introdotta una differenziazione nell'applicazione del regolamento a seconda che si tratti di:


a) strutture di nuova istituzione, che devono richiedere nuova autorizzazione;


b) strutture già operanti che intendono trasferirsi in altra sede ovvero modificare la tipologia di servizio erogato, che, per il tipo di cambiamenti da apportare, devono richiedere nuova autorizzazione;


c) strutture già operanti che intendono incrementare il numero di posti letto ovvero modificare la destinazione d'uso di locali o spazi, che, dato che si tratta di cambiamenti di minore entità, sono tenuti ad integrare l'autorizzazione già in loro possesso, limitatamente a quanto modificato, ma devono comunque adeguarsi ai requisiti organizzativi e professionali previsti dal regolamento;


d) strutture già operanti che non intendono effettuare alcun cambiamento, che, per mantenere l'autorizzazione già in loro possesso, devono adeguarsi ai requisiti organizzativi e professionali previsti dal regolamento;


5. per rispondere alle nuove esigenze dei servizi territoriali, è stato aggiornato l'allegato A, al primo regolamento, contenente per ciascuna tipologia di struttura l'individuazione dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e professionali, inserendo nuovi moduli all'interno di alcune strutture, prendendo così atto di alcune esperienze nell'erogazione dei servizi che il territorio ha già messo in campo, coniugando sostenibilità del sistema ed appropriatezza degli interventi;


6. dall'altro lato è stata data attuazione all'articolo 22, comma 1, lettera b) della l.r. 41/2005 , che richiama la necessità di attingere alle indicazioni del Piano sanitario e sociale integrato regionale per individuare i requisiti delle “comunità di tipo familiare per le funzioni di assistenza a bassa intensità per soggetti di diverse fasce di età per un numero non superiore a sei soggetti”, nell'ambito di percorsi sperimentali, tesi a verificare la fattibilità e la sostenibilità di nuovi modelli assistenziali: tali modelli, caratterizzati da bassa complessità organizzativa e bassa intensità assistenziale, sono stati descritti nell' allegato B al nuovo regolamento;


7. sono state di conseguenza meglio declinate le funzioni della commissione multidisciplinare, della quale si avvale il comune per il controllo sulle strutture rientranti nel regolamento: è stato ribadito che il comune rilascia nuova autorizzazione e consente il mantenimento dell'autorizzazione già data, alle strutture, soggette ad autorizzazione di cui all'articolo 21 della l.r. 41/2005 , che siano in regola con quanto richiesto dal regolamento;


8. la novità riguarda invece le strutture soggette a sola comunicazione di avvio, di cui all'articolo 22, comma 1, della l.r. 41/2005 : solo per quelle individuate dalla lettera b), disciplinate dall'allegato B al nuovo regolamento, il comune deve attivare la commissione di vigilanza, al fine di presidiare in modo forte la risposta assistenziale e l'attuazione del modello sperimentale, per le altre strutture elencate dall'articolo 22, invece, rimane in capo al comune la mera facoltà di avvalersi della commissione;


9. si rende, quindi, necessario procedere all'abrogazione del regolamento, approvato con d.p.g.r. 15/R/2008 ed alla contestuale approvazione di un nuovo regolamento al fine di avere una riscrittura esaustiva e puntuale delle norme di attuazione;


Si approva il presente regolamento:


CAPO I
Oggetto del Regolamento
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), disciplina:
a) i requisiti per le strutture soggette ad autorizzazione ed a comunicazione di avvio attività;
b) i livelli di formazione scolastica e professionale degli operatori del sistema integrato sociale;
c) i criteri per la composizione ed il funzionamento della commissione multidisciplinare;
d) la composizione e la procedura per la nomina della commissione regionale per le politiche sociali.
CAPO II
Autorizzazione al funzionamento
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle strutture di cui all'articolo 21 della l.r. 41/2005 , di nuova istituzione, secondo quanto previsto dalla Sezione II.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano altresì alle strutture già operanti nel caso di:
a) trasferimento della struttura in altra sede;
b) modifica della tipologia di servizio erogato.
Le strutture, ancorché già operanti, sono tenute a richiedere l'autorizzazione, ai sensi con quanto previsto dalla Sezione III.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano inoltre alle strutture già operanti, nel caso di:
a) incremento del numero di posti letto;
b) modifica della destinazione d'uso di locali o spazi.
Le strutture, ancorché già operanti, sono tenute a richiedere l'integrazione dell'autorizzazione, limitatamente ai cambiamenti apportati, ai sensi di quanto previsto dalla Sezione IV.
4. Le strutture già operanti che non apportano i cambiamenti di cui ai commi 2 e 3 sono comunque tenute al rispetto di quanto previsto dalla Sezione V.
5. Le strutture di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), della l.r. 41/2005 , sono disciplinate nell'ambito della sperimentazione prevista nel Piano sanitario e sociale integrato regionale, si sensi dell'articolo 14, comma 5, della medesima l.r. 41/2005 .
SEZIONE II
Strutture residenziali e semiresidenziali di nuova istituzione
Art. 3
Strutture soggette ad autorizzazione
1. Sono tenute a richiedere l'autorizzazione le strutture di cui all'articolo 21, comma 1 della l.r. 41/2005 , di nuova istituzione.
Art. 4
Domanda per il rilascio dell'autorizzazione
1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione è presentata dai legali rappresentanti delle strutture di cui all'articolo 3 al comune nel cui territorio è ubicata la struttura.
Art. 5
Requisiti strutturali ed organizzativi
1. Le strutture di cui all'articolo 3, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, devono possedere i requisiti minimi strutturali e organizzativi indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A al presente regolamento, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.
Art. 6
Requisiti professionali per il personale
1. Ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il personale addetto alle strutture di cui all'articolo 3, opera secondo le funzioni e gli apporti indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A.
2. A ciascun addetto di cui al comma 1 deve corrispondere una delle seguenti professioni o qualifiche:
a) addetto all'assistenza di base;
b) operatore socio sanitario;
c) educatore professionale;
d) infermiere;
e) fisioterapista;
f) animatore socio-educativo.
3. L'animatore socio-educativo di cui al comma 2, lettera f), deve possedere uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:
a) diploma di tecnico dei servizi sociali;
b) diploma di dirigente di comunità;
c) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale nel relativo profilo.
Art. 7
Figure professionali preposte alla direzione
1. La funzione di direzione delle strutture di cui all'articolo 3, ad eccezione delle comunità familiari, è esercitata da un laureato in possesso di comprovate competenze di tipo gestionale tali da assicurare le funzioni di cui al comma 2.
2. Il soggetto di cui al comma 1:
a) cura l'attuazione dei piani individualizzati ed è garante della qualità dell'assistenza e del benessere dei soggetti accolti;
b) assicura il coordinamento, la pianificazione, l'organizzazione ed il controllo delle attività della struttura;
c) coordina il personale, favorendo il lavoro di gruppo e l'autonomia tecnica degli operatori, individuando compiti, responsabilità e linee guida di comportamento;
d) sostiene la motivazione al lavoro degli operatori e favorisce la formazione del personale;
e) cura i rapporti con i familiari, con i servizi territoriali e con l'autorità giudiziaria.
3. Possono esercitare la funzione di direzione delle strutture anche coloro che risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 5, lettera c), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).
SEZIONE III
Strutture residenziali e semiresidenziali già operanti che intendono trasferirsi in altra sede o modificare la tipologia di servizio erogato
Art. 8
Domanda per il rilascio dell'autorizzazione
1. Qualora le strutture già operanti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, intendano trasferirsi in altra sede o modificare la tipologia di servizio erogato, i legali rappresentanti sono tenuti a richiedere l'autorizzazione al comune nel cui territorio è ubicata la struttura.
Art. 9
Requisiti strutturali ed organizzativi
1. Le strutture di cui all'articolo 8, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, devono possedere i requisiti minimi strutturali e organizzativi indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A al presente regolamento, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.
Art. 10
Requisiti professionali per il personale
1. Ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il personale addetto alle strutture di cui all'articolo 8, opera secondo le funzioni e gli apporti indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A.
2. A ciascun addetto di cui al comma 1 deve corrispondere una delle seguenti professioni o qualifiche:
a) addetto all'assistenza di base;
b) operatore socio sanitario;
c) educatore professionale;
d) infermiere;
e) fisioterapista;
f) animatore socio-educativo.
3. L'animatore socio-educativo di cui al comma 2, lettera f), deve possedere uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:
a) diploma di tecnico dei servizi sociali;
b) diploma di dirigente di comunità;
c) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale nel relativo profilo.
Art. 11
Figure professionali preposte alla direzione
1. La funzione di direzione delle strutture di cui all'articolo 8, ad eccezione delle comunità familiari, è esercitata da un laureato in possesso di comprovate competenze di tipo gestionale tali da assicurare le funzioni di cui al comma 2.
2. Il soggetto di cui al comma 1:
a) cura l'attuazione dei piani individualizzati ed è garante della qualità dell'assistenza e del benessere dei soggetti accolti;
b) assicura il coordinamento, la pianificazione, l'organizzazione ed il controllo delle attività della struttura;
c) coordina il personale, favorendo il lavoro di gruppo e l'autonomia tecnica degli operatori, individuando compiti, responsabilità e linee guida di comportamento;
d) sostiene la motivazione al lavoro degli operatori e favorisce la formazione del personale;
e) cura i rapporti con i familiari, con i servizi territoriali e con l'autorità giudiziaria.
3. Possono esercitare la funzione di direzione delle strutture anche coloro che risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 5, lettera c), della l.r. 40/2005 .
SEZIONE IV
Strutture residenziali e semiresidenziali già operanti che intendono incrementare il numero di posti letto o modificare la destinazione d'uso di locali o spazi
Art. 12
Domanda per l'integrazione dell'autorizzazione
1. Qualora le strutture già operanti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, intendano incrementare il numero di posti letto o modificare la destinazione d'uso di locali o spazi, i legali rappresentanti sono tenuti a richiedere, al comune nel cui territorio è ubicata la struttura, l'integrazione dell'autorizzazione limitatamente alle modifiche apportate.
Art. 13
Requisiti strutturali ed organizzativi
1. Le strutture di cui all'articolo 12 devono possedere i requisiti minimi strutturali, limitatamente alle modifiche apportate, nonché i requisiti organizzativi indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A al presente regolamento, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.
Art. 14
Requisiti professionali per il personale
1. Ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il personale addetto alle strutture di cui all'articolo 12, opera secondo le funzioni e gli apporti indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A.
2. A ciascun addetto di cui al comma 1 deve corrispondere una delle seguenti professioni o qualifiche:
a) addetto all'assistenza di base;
b) operatore socio sanitario;
c) educatore professionale;
d) infermiere;
e) fisioterapista;
f) animatore socio-educativo.
3. L'animatore socio-educativo di cui al comma 2, lettera f), deve possedere uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:
a) diploma di tecnico dei servizi sociali;
b) diploma di dirigente di comunità;
c) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale nel relativo profilo.
4. Qualora gli addetti non posseggano i requisiti di cui ai commi 2 e 3, essi continuano ad operare fino a naturale scadenza del contratto.
Art. 15
Figure professionali preposte alla direzione
1. La funzione di direzione delle strutture di cui all'articolo 12, ad eccezione delle comunità familiari, è esercitata da un laureato in possesso di comprovate competenze di tipo gestionale tali da assicurare le funzioni di cui al comma 2.
2. Il soggetto di cui al comma 1:
a) cura l'attuazione dei piani individualizzati ed è garante della qualità dell'assistenza e del benessere dei soggetti accolti;
b) assicura il coordinamento, la pianificazione, l'organizzazione ed il controllo delle attività della struttura;
c) coordina il personale, favorendo il lavoro di gruppo e l'autonomia tecnica degli operatori, individuando compiti, responsabilità e linee guida di comportamento;
d) sostiene la motivazione al lavoro degli operatori e favorisce la formazione del personale;
e) cura i rapporti con i familiari, con i servizi territoriali e con l'autorità giudiziaria.
3. Possono esercitare la funzione di direzione delle strutture anche coloro che risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 5, lettera c), della l.r. 40/2005 .
4. Qualora il direttore non possegga i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3, egli continua ad operare fino a naturale scadenza dell'incarico.
SEZIONE V
Strutture residenziali e semiresidenziali già operanti che non apportano alcuna modifica
Art. 16
Mantenimento dei requisiti strutturali
1. Le strutture già operanti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non apportino alcuna modifica, devono mantenere i requisiti strutturali richiesti dalla normativa in base alla quale sono state autorizzate.
Art. 17
Requisiti organizzativi
1. Le strutture di cui all'articolo 16 devono possedere i requisiti minimi organizzativi indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A al presente regolamento, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.
Art. 18
Requisiti professionali per il personale
1. Ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il personale addetto alle strutture di cui all'articolo 16, opera secondo le funzioni e gli apporti indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A.
2. A ciascun addetto di cui al comma 1 deve corrispondere una delle seguenti professioni o qualifiche:
a) addetto all'assistenza di base;
b) operatore socio sanitario;
c) educatore professionale;
d) infermiere;
e) fisioterapista;
f) animatore socio-educativo.
3. L'animatore socio-educativo di cui al comma 2, lettera f), deve possedere uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:
a) diploma di tecnico dei servizi sociali;
b) diploma di dirigente di comunità;
c) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale nel relativo profilo.
4. Qualora gli addetti non posseggano i requisiti di cui ai commi 2 e 3, essi continuano ad operare fino a naturale scadenza del contratto.
Art. 19
Figure professionali preposte alla direzione
1. La funzione di direzione delle strutture di cui all'articolo 16, ad eccezione delle comunità familiari, è esercitata da un laureato in possesso di comprovate competenze di tipo gestionale tali da assicurare le funzioni di cui al comma 2.
2. Il soggetto di cui al comma 1:
a) cura l'attuazione dei piani individualizzati ed è garante della qualità dell'assistenza e del benessere dei soggetti accolti;
b) assicura il coordinamento, la pianificazione, l'organizzazione ed il controllo delle attività della struttura;
c) coordina il personale, favorendo il lavoro di gruppo e l'autonomia tecnica degli operatori, individuando compiti, responsabilità e linee guida di comportamento;
d) sostiene la motivazione al lavoro degli operatori e favorisce la formazione del personale;
e) cura i rapporti con i familiari, con i servizi territoriali e con l'autorità giudiziaria.
3. Possono esercitare la funzione di direzione delle strutture anche coloro che risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 5, lettera c), della l.r. 40/2005 .
4. Qualora il direttore non possegga i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3, egli continua ad operare fino a naturale scadenza dell'incarico.
SEZIONE VI
Decadenza dell'autorizzazione
Art. 20
Decadenza dell'autorizzazione
1. Il comune competente adotta un provvedimento di decadenza dell'autorizzazione nel caso in cui riscontri, nelle strutture autorizzate, il mancato rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, ovvero la mancanza di requisiti minimi a carattere strutturale, organizzativo e professionale previsti rispettivamente:
a) per le strutture di nuova istituzione, dagli articoli 5, 6 e 7;
b) per le strutture già operanti che intendono trasferirsi in altra sede o modificare la tipologia di servizio erogato, dagli articoli 9, 10 e 11;
c) per le strutture già operanti che intendono incrementare il numero di posti letto o modificare la destinazione d'uso di locali o spazi, dagli articoli 13, 14 e 15;
d) per le strutture già operanti che non apportano alcuna modifica, dagli articoli 17, 18 e 19.
2. Per esercitare nuovamente l'attività, il legale rappresentante della struttura presenta nuova domanda di autorizzazione al funzionamento.
CAPO III
Comunicazione di avvio di attività
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 21
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle strutture di cui all'articolo 22 della l.r. 41/2005 .
2. Le strutture di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), della l.r. 41/2005 sono disciplinate dall'allegato B al presente regolamento.
SEZIONE II
Strutture soggette a comunicazione di avvio di attività
Art. 22
Comunicazione di avvio di attività
1. Il legale rappresentante delle strutture di cui all'articolo 21 è tenuto ad effettuare la comunicazione di avvio di attività al comune, nel cui territorio è ubicata la struttura, prima dell'inizio dell'attività.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere l'attestazione del possesso dei requisiti previsti.
3. Il comune:
a) per l'esercizio della vigilanza sulle strutture di cui all'articolo 22, comma 1, lettere a) e c), della l.r. 41/2005 può avvalersi della commissione multidisciplinare di cui all'articolo 31;
b) per l'esercizio della vigilanza sulle strutture di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), della l.r. 41/2005 , individuate nell'allegato B, al fine di verificare l'appropriatezza del percorso assistenziale, si avvale della commissione multidisciplinare di cui all'articolo 31.
Art. 23
Utenza accolta
1. Le strutture di cui all'articolo 21 accolgono temporaneamente o permanentemente:
a) persone maggiorenni autosufficienti, da soli o in nuclei familiari, anche in presenza di figli minorenni, che si trovano in situazione di disagio e marginalità sociale, per le quali la permanenza nel nucleo familiare è temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il percorso individuale;
b) persone senza fissa dimora e persone con esigenze abitative e di soddisfacimento dei bisogni primari di vita, che versano in gravi condizioni di disagio economico, alle quali può essere offerto accompagnamento a percorsi di inclusione sociale;
c) persone prive di validi riferimenti che siano o siano state sottoposte a procedimenti penali e che sono nelle posizioni di:
1) permesso premio o licenza;
2) persone sottoposte a misure alternative, in particolare in affidamento in prova al servizio sociale o soggette a detenzione domiciliare con attività di lavoro o formazione;
3) libertà vigilata;
4) attesa di processo definitivo;
5) ex detenute;
d) richiedenti asilo, rifugiati e stranieri con permesso umanitario;
e) donne, anche con figli, ivi comprese le cittadine straniere, con riferimento all'Sito esternoarticolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) in situazione di pericolo, esposte a rischio psico-sociale e in situazioni di difficoltà, causata da forme di maltrattamento, abuso e violenza che necessitano di una collocazione abitativa protetta e segreta, ai sensi della legge regionale 16 novembre 2007, n. 59 (Norme contro la violenza di genere);
f) persone vittime di tratta, sfruttamento e traffico di esseri umani che necessitano di un percorso di protezione e reinserimento, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 18 del d.lgs. 286/1998 ;
g) persone disabili per le quali si ritiene possibile l'adozione di appositi progetti personali improntati al raggiungimento di una maggiore autonomia e le cui eventuali gravi disabilità consentano comunque di intraprendere uno specifico percorso formativo o lavorativo, secondo quanto previsto dal proprio percorso assistenziale personalizzato.
Art. 24
Requisiti organizzativi e di qualità per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni
1. Le comunità di tipo familiare, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a) della l.r. 41/2005 e le strutture di accoglienza diurna o notturna, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c) della l.r. 41/2005, oltre a quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo, devono possedere i seguenti requisiti:
a) fornire servizi a bassa intensità assistenziale;
b) adottare il regolamento interno di organizzazione e funzionamento;
c) assicurare la tenuta del registro delle presenze e della cartella personale, per ciascuna persona accolta;
d) assicurare le funzioni professionali tramite personale in possesso di professionalità adeguata alla tipologia di utenza delle strutture e in relazione al progetto individualizzato.
2. I requisiti organizzativi e di qualità per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni nelle strutture di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b) sono individuati, per ciascuna tipologia, nell'allegato B al presente regolamento.
Art. 25
Ulteriori requisiti organizzativi per le comunità di tipo familiare
1. Le comunità di tipo familiare, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a) della l.r. 41/2005 , oltre a quanto previsto dall'articolo 24, devono possedere i seguenti requisiti:
a) accogliere fino ad un massimo di otto persone;
b) essere fruibili nell'arco delle ventiquattro ore;
c) garantire la presenza di camere in numero adeguato alle persone accolte;
d) prevedere un servizio igienico ogni quattro persone accolte;
e) prevedere la cucina o un punto di cottura, in caso di servizio mensa esterno e uno spazio attrezzato per il lavaggio degli indumenti personali;
f) prevedere ripostigli per vari usi;
g) offrire alle persone l'opportunità di personalizzare l'ambiente;
h) garantire il mantenimento dell'igiene dell'ambiente con la collaborazione delle persone ospitate.
Art. 26
Ulteriori requisiti organizzativi per le le comunità di tipo familiare per le funzioni di assistenza a bassa intensità
1. Le comunità di tipo familiare, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b) della l.r. 41/2005 , oltre a quanto previsto dall'articolo 24, devono possedere i requisiti ulteriori previsti, per ciascuna tipologia, nell'allegato B al presente regolamento.
Art. 27
Ulteriori requisiti organizzativi per le strutture di accoglienza
1. Le strutture di accoglienza diurne o notturne, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c) della l.r. 41/2005, oltre a quanto previsto dall'articolo 24, devono possedere i seguenti requisiti:
a) organizzarsi in cicli di accoglienza a carattere diurno o notturno;
b) garantire, nel caso di accoglienza notturna, la presenza di camere in numero adeguato alle persone accolte;
c) prevedere un servizio igienico ogni sei persone accolte;
d) garantire la presenza di un ambiente comune di soggiorno e socializzazione;
e) prevedere un locale adibito a deposito;
f) prevedere l'erogazione dei pasti, in relazione al tipo di accoglienza diurna o notturna;
g) garantire cicli di pulizia programmati per dare continuità all'igiene e ad buono stato di conservazione degli ambienti, con particolare attenzione ai servizi igienico-sanitari.
Art. 28
Modalità di integrazione delle persone ospitate nelle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari
1. In relazione alla specificità dei bisogni delle persone accolte, le strutture si avvalgono delle prestazioni offerte dal sistema dei servizi territoriali, sanitari e socio-sanitari, dai centri per l'impiego, dalle istituzioni scolastiche, dall'autorità giudiziaria, dalla magistratura di sorveglianza, dagli uffici di esecuzione penale esterna, adottando comunque forme di coordinamento e di integrazione con tutti i servizi presenti nella rete territoriale che possono concorrere al superamento dello stato di bisogno e al sostegno della persona nel percorso di autonomia.
CAPO IV
Livello di formazione scolastica e professionale per gli operatori sociali impiegati nelle attività del sistema integrato
Art. 29
Livello di formazione scolastica e professionale relativo agli operatori del sistema integrato sociale
1. Gli operatori sociali impiegati nelle attività del sistema integrato di cui alla l.r. 41/2005 devono possedere, in relazione al ruolo ricoperto, uno dei seguenti livelli di formazione scolastica o professionale:
a) laurea di primo o di secondo livello negli ambiti disciplinari afferenti le aree sociale, pedagogico educativa e psicologica;
c) qualifica di operatore socio sanitario prevista dalla legislazione statale;
d) qualifica o diploma, rilasciato da istituto professionale o tecnico di Stato o parificato, di:
1) operatore dei servizi sociali;
2) tecnico dei servizi sociali;
3) dirigente di comunità;
e) qualifiche professionali di II, III, IV livello e di specializzazione rilasciate dal sistema formativo regionale ed inserite nel settore sociale del "Repertorio regionale dei profili professionali" approvato ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), i cui percorsi formativi sono disciplinati dai relativi atti amministrativi.
CAPO V
Diffusione dati delle strutture
Art. 30
Diffusione dati delle strutture
1. I dati e le informazioni delle strutture di cui al presente regolamento possono essere diffusi, anche singolarmente, dalla Regione, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, al fine di far conoscere alla cittadinanza ed alle istituzioni interessate lo stato del sistema dei servizi e lo stato di attuazione dei procedimenti di autorizzazione e di comunicazione di avvio di attività.
CAPO VI
Criteri per la composizione ed il funzionamento della commissione multidisciplinare
Art. 31
Commissione multidisciplinare
1. Il comune, per l'accertamento dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione e per il mantenimento dell'autorizzazione, nonché per la verifica dell'appropriatezza del percorso assistenziale nelle strutture di cui all'allegato B, si avvale della commissione multidisciplinare di cui all'articolo 20, comma 3, della l.r. 41/2005 , in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 22, comma 3.
Art. 32
Composizione e nomina
1. La commissione multidisciplinare è nominata dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale. I membri della commissione, di cui al comma 2, sono individuati dallo stesso direttore generale di concerto con la conferenza dei sindaci.
2. La commissione multidisciplinare è composta:
a) dal direttore dei servizi sociali dell'azienda unità sanitaria locale, che la presiede;
b) da un medico di assistenza sanitaria di comunità;
c) da un tecnico afferente all'area tecnico-edilizia;
d) da un assistente sociale;
e) da un operatore del servizio igiene;
f) da un operatore del servizio prevenzione e sicurezza;
g) da un funzionario amministrativo.
3. La commissione multidisciplinare è integrata, in relazione alle singole aree di riferimento, con professionalità specialistiche competenti, individuate con le modalità di cui al comma 1.
4. Per ciascun componente della commissione multidisciplinare è nominato un supplente, che partecipa alle sedute ed ai sopralluoghi in caso di impedimento o assenza del relativo componente.
Art. 33
Durata in carica
1. La commissione multidisciplinare dura in carica tre anni.
2. I componenti indicati all'articolo 32, comma 2, lettere da b) a g), possono essere confermati una sola volta.
Art. 34
Funzionamento
1. La commissione multidisciplinare opera attraverso sopralluoghi e sedute, per i quali è necessaria la presenza di tutti i componenti ovvero dei rispettivi supplenti.
2. La commissione multidisciplinare, per l'accertamento dei requisiti finalizzato al rilascio ovvero all'integrazione dell’autorizzazione, per le strutture disciplinate nell'allegato A (1)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 settembre 2018, n. 50/R, art. 1.

, nonché alla verifica positiva in ordine al possesso dei requisiti (1)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 settembre 2018, n. 50/R, art. 1.

richiesti alle strutture disciplinate nell'allegato B, comunica anticipatamente alla struttura interessata lo svolgimento del sopralluogo.
2 bis. La commissione multidisciplinare, per la verifica positiva in ordine al mantenimento dell’autorizzazione per le strutture disciplinate nell'allegato A, nonché dei requisiti richiesti alle strutture disciplinate nell’allegato B, svolge il sopralluogo senza alcun preavviso. (2)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 settembre 2018, n. 50/R, art. 1.

3. Al termine di ogni sopralluogo la commissione multidisciplinare redige un verbale, sottoscritto dal presidente della commissione e dal soggetto preposto alla direzione della struttura.
4. In esito ai sopralluoghi e alle sedute di cui al comma 1, la commissione multidisciplinare redige un parere, con eventuali prescrizioni di adeguamento.
5. Entro venti giorni dal sopralluogo, la commissione multidisciplinare trasmette il parere di cui al comma 4 al comune competente ed al legale rappresentante della struttura, il quale entro quindici giorni dal ricevimento può presentare osservazioni.
CAPO VII
Composizione e procedura per la nomina della commissione regionale per le politiche sociali
Art. 35
Composizione
1. La commissione regionale per le politiche sociali, presieduta dall'assessore regionale competente o da un suo delegato, è composta da:
a) un rappresentante dei medici;
b) un rappresentante degli assistenti sociali;
c) un rappresentante degli psicologi;
d) un rappresentante dei medici di medicina generale;
e) tre rappresentanti delle organizzazioni del volontariato;
f) tre rappresentanti dell'associazionismo di promozione sociale;
g) tre rappresentanti della cooperazione sociale;
h) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali generali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
i) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;
j) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei pensionati maggiormente rappresentative;
k) quattro rappresentanti delle associazioni delle categorie economiche, industria, commercio, artigianato ed agricoltura;
l) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei pensionati delle categorie economiche, industria, commercio, artigianato ed agricoltura;
m) tre rappresentanti di associazioni di tutela dei diritti del cittadino e dell'utente dei servizi;
n) quattro rappresentanti di associazioni che svolgono attività di tutela dei disabili e degli invalidi;
o) quattro rappresentanti tra coloro che risultano nominati nei consigli territoriali degli immigrati;
p) tre rappresentanti delle organizzazioni di altri soggetti di natura privata che erogano servizi e interventi sociali.
Art. 36
Procedura di nomina
1. I componenti della commissione di cui all'articolo 35 sono designati dai seguenti soggetti:
a) i rispettivi ordini per i componenti di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a), b), c);
b) le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale per il componente di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d);
c) le rispettive consulte per i componenti di cui all'articolo 35, comma 1, lettere e), f), g);
d) le rispettive organizzazioni sindacali per i componenti di cui all'articolo 35, comma 1, lettere h), i), j), l);
e) i soggetti individuati dalla procedura concordata tra la Giunta regionale e le rispettive organizzazioni o associazioni o consigli territoriali per i componenti di cui all'articolo 35, comma 1, lettere k), m), n) o), p).
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i soggetti di cui al comma 1 comunicano alla Giunta regionale le rispettive designazioni.
3. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Decorso il termine di cui al comma 2 è nominata quando sono designati almeno i due terzi dei membri.
CAPO VIII
Disposizioni finali
Art. 37
Abrogazione del d.p.g.r. 26 marzo 2008, n. 15/R
1. Il d.p.g.r. 26 marzo 2008, n.15/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”) è abrogato.
Art. 38
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Allegato prima sostituito con d.p.g.r. 11 settembre 2018, n. 50/R, art. 2 ; poi così sostituito con d.p.g.r. 22 marzo 2021, n. 12/R, art.1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.