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Regolamento 9 gennaio 2018, n. 2/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 12 gennaio 2018

Art. 34
Funzionamento
1. La commissione multidisciplinare opera attraverso sopralluoghi e sedute, per i quali è necessaria la presenza di tutti i componenti ovvero dei rispettivi supplenti.
2. La commissione multidisciplinare, per l'accertamento dei requisiti finalizzato al rilascio ovvero all'integrazione dell’autorizzazione, per le strutture disciplinate nell'allegato A (1)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 settembre 2018, n. 50/R, art. 1.

, nonché alla verifica positiva in ordine al possesso dei requisiti (1)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 settembre 2018, n. 50/R, art. 1.

richiesti alle strutture disciplinate nell'allegato B, comunica anticipatamente alla struttura interessata lo svolgimento del sopralluogo.
2 bis. La commissione multidisciplinare, per la verifica positiva in ordine al mantenimento dell’autorizzazione per le strutture disciplinate nell'allegato A, nonché dei requisiti richiesti alle strutture disciplinate nell’allegato B, svolge il sopralluogo senza alcun preavviso. (2)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 settembre 2018, n. 50/R, art. 1.

3. Al termine di ogni sopralluogo la commissione multidisciplinare redige un verbale, sottoscritto dal presidente della commissione e dal soggetto preposto alla direzione della struttura.
4. In esito ai sopralluoghi e alle sedute di cui al comma 1, la commissione multidisciplinare redige un parere, con eventuali prescrizioni di adeguamento.
5. Entro venti giorni dal sopralluogo, la commissione multidisciplinare trasmette il parere di cui al comma 4 al comune competente ed al legale rappresentante della struttura, il quale entro quindici giorni dal ricevimento può presentare osservazioni.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato prima sostituito con d.p.g.r. 11 settembre 2018, n. 50/R, art. 2 ; poi così sostituito con d.p.g.r. 22 marzo 2021, n. 12/R, art.1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.