Menù di navigazione

Regolamento 9 gennaio 2018, n. 2/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 12 gennaio 2018

CAPO VI
Criteri per la composizione ed il funzionamento della commissione multidisciplinare
Art. 31
Commissione multidisciplinare
1. Il comune, per l'accertamento dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione e per il mantenimento dell'autorizzazione, nonché per la verifica dell'appropriatezza del percorso assistenziale nelle strutture di cui all'allegato B, si avvale della commissione multidisciplinare di cui all'articolo 20, comma 3, della l.r. 41/2005 , in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 22, comma 3.
Art. 32
Composizione e nomina
1. La commissione multidisciplinare è nominata dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale. I membri della commissione, di cui al comma 2, sono individuati dallo stesso direttore generale di concerto con la conferenza dei sindaci.
2. La commissione multidisciplinare è composta:
a) dal direttore dei servizi sociali dell'azienda unità sanitaria locale, che la presiede;
b) da un medico di assistenza sanitaria di comunità;
c) da un tecnico afferente all'area tecnico-edilizia;
d) da un assistente sociale;
e) da un operatore del servizio igiene;
f) da un operatore del servizio prevenzione e sicurezza;
g) da un funzionario amministrativo.
3. La commissione multidisciplinare è integrata, in relazione alle singole aree di riferimento, con professionalità specialistiche competenti, individuate con le modalità di cui al comma 1.
4. Per ciascun componente della commissione multidisciplinare è nominato un supplente, che partecipa alle sedute ed ai sopralluoghi in caso di impedimento o assenza del relativo componente.
Art. 33
Durata in carica
1. La commissione multidisciplinare dura in carica tre anni.
2. I componenti indicati all'articolo 32, comma 2, lettere da b) a g), possono essere confermati una sola volta.
Art. 34
Funzionamento
1. La commissione multidisciplinare opera attraverso sopralluoghi e sedute, per i quali è necessaria la presenza di tutti i componenti ovvero dei rispettivi supplenti.
2. La commissione multidisciplinare, per l'accertamento dei requisiti finalizzato al rilascio ovvero all'integrazione dell’autorizzazione, per le strutture disciplinate nell'allegato A (1)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 settembre 2018, n. 50/R, art. 1.

, nonché alla verifica positiva in ordine al possesso dei requisiti (1)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 settembre 2018, n. 50/R, art. 1.

richiesti alle strutture disciplinate nell'allegato B, comunica anticipatamente alla struttura interessata lo svolgimento del sopralluogo.
2 bis. La commissione multidisciplinare, per la verifica positiva in ordine al mantenimento dell’autorizzazione per le strutture disciplinate nell'allegato A, nonché dei requisiti richiesti alle strutture disciplinate nell’allegato B, svolge il sopralluogo senza alcun preavviso. (2)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 settembre 2018, n. 50/R, art. 1.

3. Al termine di ogni sopralluogo la commissione multidisciplinare redige un verbale, sottoscritto dal presidente della commissione e dal soggetto preposto alla direzione della struttura.
4. In esito ai sopralluoghi e alle sedute di cui al comma 1, la commissione multidisciplinare redige un parere, con eventuali prescrizioni di adeguamento.
5. Entro venti giorni dal sopralluogo, la commissione multidisciplinare trasmette il parere di cui al comma 4 al comune competente ed al legale rappresentante della struttura, il quale entro quindici giorni dal ricevimento può presentare osservazioni.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato prima sostituito con d.p.g.r. 11 settembre 2018, n. 50/R, art. 2 ; poi così sostituito con d.p.g.r. 22 marzo 2021, n. 12/R, art.1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.