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Regolamento 9 gennaio 2018, n. 2/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 12 gennaio 2018

CAPO II
Autorizzazione al funzionamento
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle strutture di cui all'articolo 21 della l.r. 41/2005 , di nuova istituzione, secondo quanto previsto dalla Sezione II.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano altresì alle strutture già operanti nel caso di:
a) trasferimento della struttura in altra sede;
b) modifica della tipologia di servizio erogato.
Le strutture, ancorché già operanti, sono tenute a richiedere l'autorizzazione, ai sensi con quanto previsto dalla Sezione III.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano inoltre alle strutture già operanti, nel caso di:
a) incremento del numero di posti letto;
b) modifica della destinazione d'uso di locali o spazi.
Le strutture, ancorché già operanti, sono tenute a richiedere l'integrazione dell'autorizzazione, limitatamente ai cambiamenti apportati, ai sensi di quanto previsto dalla Sezione IV.
4. Le strutture già operanti che non apportano i cambiamenti di cui ai commi 2 e 3 sono comunque tenute al rispetto di quanto previsto dalla Sezione V.
5. Le strutture di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), della l.r. 41/2005 , sono disciplinate nell'ambito della sperimentazione prevista nel Piano sanitario e sociale integrato regionale, si sensi dell'articolo 14, comma 5, della medesima l.r. 41/2005 .
SEZIONE II
Strutture residenziali e semiresidenziali di nuova istituzione
Art. 3
Strutture soggette ad autorizzazione
1. Sono tenute a richiedere l'autorizzazione le strutture di cui all'articolo 21, comma 1 della l.r. 41/2005 , di nuova istituzione.
Art. 4
Domanda per il rilascio dell'autorizzazione
1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione è presentata dai legali rappresentanti delle strutture di cui all'articolo 3 al comune nel cui territorio è ubicata la struttura.
Art. 5
Requisiti strutturali ed organizzativi
1. Le strutture di cui all'articolo 3, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, devono possedere i requisiti minimi strutturali e organizzativi indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A al presente regolamento, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.
Art. 6
Requisiti professionali per il personale
1. Ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il personale addetto alle strutture di cui all'articolo 3, opera secondo le funzioni e gli apporti indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A.
2. A ciascun addetto di cui al comma 1 deve corrispondere una delle seguenti professioni o qualifiche:
a) addetto all'assistenza di base;
b) operatore socio sanitario;
c) educatore professionale;
d) infermiere;
e) fisioterapista;
f) animatore socio-educativo.
3. L'animatore socio-educativo di cui al comma 2, lettera f), deve possedere uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:
a) diploma di tecnico dei servizi sociali;
b) diploma di dirigente di comunità;
c) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale nel relativo profilo.
Art. 7
Figure professionali preposte alla direzione
1. La funzione di direzione delle strutture di cui all'articolo 3, ad eccezione delle comunità familiari, è esercitata da un laureato in possesso di comprovate competenze di tipo gestionale tali da assicurare le funzioni di cui al comma 2.
2. Il soggetto di cui al comma 1:
a) cura l'attuazione dei piani individualizzati ed è garante della qualità dell'assistenza e del benessere dei soggetti accolti;
b) assicura il coordinamento, la pianificazione, l'organizzazione ed il controllo delle attività della struttura;
c) coordina il personale, favorendo il lavoro di gruppo e l'autonomia tecnica degli operatori, individuando compiti, responsabilità e linee guida di comportamento;
d) sostiene la motivazione al lavoro degli operatori e favorisce la formazione del personale;
e) cura i rapporti con i familiari, con i servizi territoriali e con l'autorità giudiziaria.
3. Possono esercitare la funzione di direzione delle strutture anche coloro che risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 5, lettera c), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).
SEZIONE III
Strutture residenziali e semiresidenziali già operanti che intendono trasferirsi in altra sede o modificare la tipologia di servizio erogato
Art. 8
Domanda per il rilascio dell'autorizzazione
1. Qualora le strutture già operanti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, intendano trasferirsi in altra sede o modificare la tipologia di servizio erogato, i legali rappresentanti sono tenuti a richiedere l'autorizzazione al comune nel cui territorio è ubicata la struttura.
Art. 9
Requisiti strutturali ed organizzativi
1. Le strutture di cui all'articolo 8, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, devono possedere i requisiti minimi strutturali e organizzativi indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A al presente regolamento, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.
Art. 10
Requisiti professionali per il personale
1. Ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il personale addetto alle strutture di cui all'articolo 8, opera secondo le funzioni e gli apporti indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A.
2. A ciascun addetto di cui al comma 1 deve corrispondere una delle seguenti professioni o qualifiche:
a) addetto all'assistenza di base;
b) operatore socio sanitario;
c) educatore professionale;
d) infermiere;
e) fisioterapista;
f) animatore socio-educativo.
3. L'animatore socio-educativo di cui al comma 2, lettera f), deve possedere uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:
a) diploma di tecnico dei servizi sociali;
b) diploma di dirigente di comunità;
c) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale nel relativo profilo.
Art. 11
Figure professionali preposte alla direzione
1. La funzione di direzione delle strutture di cui all'articolo 8, ad eccezione delle comunità familiari, è esercitata da un laureato in possesso di comprovate competenze di tipo gestionale tali da assicurare le funzioni di cui al comma 2.
2. Il soggetto di cui al comma 1:
a) cura l'attuazione dei piani individualizzati ed è garante della qualità dell'assistenza e del benessere dei soggetti accolti;
b) assicura il coordinamento, la pianificazione, l'organizzazione ed il controllo delle attività della struttura;
c) coordina il personale, favorendo il lavoro di gruppo e l'autonomia tecnica degli operatori, individuando compiti, responsabilità e linee guida di comportamento;
d) sostiene la motivazione al lavoro degli operatori e favorisce la formazione del personale;
e) cura i rapporti con i familiari, con i servizi territoriali e con l'autorità giudiziaria.
3. Possono esercitare la funzione di direzione delle strutture anche coloro che risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 5, lettera c), della l.r. 40/2005 .
SEZIONE IV
Strutture residenziali e semiresidenziali già operanti che intendono incrementare il numero di posti letto o modificare la destinazione d'uso di locali o spazi
Art. 12
Domanda per l'integrazione dell'autorizzazione
1. Qualora le strutture già operanti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, intendano incrementare il numero di posti letto o modificare la destinazione d'uso di locali o spazi, i legali rappresentanti sono tenuti a richiedere, al comune nel cui territorio è ubicata la struttura, l'integrazione dell'autorizzazione limitatamente alle modifiche apportate.
Art. 13
Requisiti strutturali ed organizzativi
1. Le strutture di cui all'articolo 12 devono possedere i requisiti minimi strutturali, limitatamente alle modifiche apportate, nonché i requisiti organizzativi indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A al presente regolamento, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.
Art. 14
Requisiti professionali per il personale
1. Ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il personale addetto alle strutture di cui all'articolo 12, opera secondo le funzioni e gli apporti indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A.
2. A ciascun addetto di cui al comma 1 deve corrispondere una delle seguenti professioni o qualifiche:
a) addetto all'assistenza di base;
b) operatore socio sanitario;
c) educatore professionale;
d) infermiere;
e) fisioterapista;
f) animatore socio-educativo.
3. L'animatore socio-educativo di cui al comma 2, lettera f), deve possedere uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:
a) diploma di tecnico dei servizi sociali;
b) diploma di dirigente di comunità;
c) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale nel relativo profilo.
4. Qualora gli addetti non posseggano i requisiti di cui ai commi 2 e 3, essi continuano ad operare fino a naturale scadenza del contratto.
Art. 15
Figure professionali preposte alla direzione
1. La funzione di direzione delle strutture di cui all'articolo 12, ad eccezione delle comunità familiari, è esercitata da un laureato in possesso di comprovate competenze di tipo gestionale tali da assicurare le funzioni di cui al comma 2.
2. Il soggetto di cui al comma 1:
a) cura l'attuazione dei piani individualizzati ed è garante della qualità dell'assistenza e del benessere dei soggetti accolti;
b) assicura il coordinamento, la pianificazione, l'organizzazione ed il controllo delle attività della struttura;
c) coordina il personale, favorendo il lavoro di gruppo e l'autonomia tecnica degli operatori, individuando compiti, responsabilità e linee guida di comportamento;
d) sostiene la motivazione al lavoro degli operatori e favorisce la formazione del personale;
e) cura i rapporti con i familiari, con i servizi territoriali e con l'autorità giudiziaria.
3. Possono esercitare la funzione di direzione delle strutture anche coloro che risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 5, lettera c), della l.r. 40/2005 .
4. Qualora il direttore non possegga i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3, egli continua ad operare fino a naturale scadenza dell'incarico.
SEZIONE V
Strutture residenziali e semiresidenziali già operanti che non apportano alcuna modifica
Art. 16
Mantenimento dei requisiti strutturali
1. Le strutture già operanti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non apportino alcuna modifica, devono mantenere i requisiti strutturali richiesti dalla normativa in base alla quale sono state autorizzate.
Art. 17
Requisiti organizzativi
1. Le strutture di cui all'articolo 16 devono possedere i requisiti minimi organizzativi indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A al presente regolamento, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.
Art. 18
Requisiti professionali per il personale
1. Ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il personale addetto alle strutture di cui all'articolo 16, opera secondo le funzioni e gli apporti indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A.
2. A ciascun addetto di cui al comma 1 deve corrispondere una delle seguenti professioni o qualifiche:
a) addetto all'assistenza di base;
b) operatore socio sanitario;
c) educatore professionale;
d) infermiere;
e) fisioterapista;
f) animatore socio-educativo.
3. L'animatore socio-educativo di cui al comma 2, lettera f), deve possedere uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:
a) diploma di tecnico dei servizi sociali;
b) diploma di dirigente di comunità;
c) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale nel relativo profilo.
4. Qualora gli addetti non posseggano i requisiti di cui ai commi 2 e 3, essi continuano ad operare fino a naturale scadenza del contratto.
Art. 19
Figure professionali preposte alla direzione
1. La funzione di direzione delle strutture di cui all'articolo 16, ad eccezione delle comunità familiari, è esercitata da un laureato in possesso di comprovate competenze di tipo gestionale tali da assicurare le funzioni di cui al comma 2.
2. Il soggetto di cui al comma 1:
a) cura l'attuazione dei piani individualizzati ed è garante della qualità dell'assistenza e del benessere dei soggetti accolti;
b) assicura il coordinamento, la pianificazione, l'organizzazione ed il controllo delle attività della struttura;
c) coordina il personale, favorendo il lavoro di gruppo e l'autonomia tecnica degli operatori, individuando compiti, responsabilità e linee guida di comportamento;
d) sostiene la motivazione al lavoro degli operatori e favorisce la formazione del personale;
e) cura i rapporti con i familiari, con i servizi territoriali e con l'autorità giudiziaria.
3. Possono esercitare la funzione di direzione delle strutture anche coloro che risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 5, lettera c), della l.r. 40/2005 .
4. Qualora il direttore non possegga i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3, egli continua ad operare fino a naturale scadenza dell'incarico.
SEZIONE VI
Decadenza dell'autorizzazione
Art. 20
Decadenza dell'autorizzazione
1. Il comune competente adotta un provvedimento di decadenza dell'autorizzazione nel caso in cui riscontri, nelle strutture autorizzate, il mancato rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, ovvero la mancanza di requisiti minimi a carattere strutturale, organizzativo e professionale previsti rispettivamente:
a) per le strutture di nuova istituzione, dagli articoli 5, 6 e 7;
b) per le strutture già operanti che intendono trasferirsi in altra sede o modificare la tipologia di servizio erogato, dagli articoli 9, 10 e 11;
c) per le strutture già operanti che intendono incrementare il numero di posti letto o modificare la destinazione d'uso di locali o spazi, dagli articoli 13, 14 e 15;
d) per le strutture già operanti che non apportano alcuna modifica, dagli articoli 17, 18 e 19.
2. Per esercitare nuovamente l'attività, il legale rappresentante della struttura presenta nuova domanda di autorizzazione al funzionamento.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato prima sostituito con d.p.g.r. 11 settembre 2018, n. 50/R, art. 2 ; poi così sostituito con d.p.g.r. 22 marzo 2021, n. 12/R, art.1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.