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Regolamento 9 gennaio 2018, n. 2/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 12 gennaio 2018

Art. 6
Requisiti professionali per il personale
1. Ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il personale addetto alle strutture di cui all'articolo 3, opera secondo le funzioni e gli apporti indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A.
2. A ciascun addetto di cui al comma 1 deve corrispondere una delle seguenti professioni o qualifiche:
a) addetto all'assistenza di base;
b) operatore socio sanitario;
c) educatore professionale;
d) infermiere;
e) fisioterapista;
f) animatore socio-educativo.
3. L'animatore socio-educativo di cui al comma 2, lettera f), deve possedere uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:
a) diploma di tecnico dei servizi sociali;
b) diploma di dirigente di comunità;
c) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale nel relativo profilo.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato prima sostituito con d.p.g.r. 11 settembre 2018, n. 50/R, art. 2 ; poi così sostituito con d.p.g.r. 22 marzo 2021, n. 12/R, art.1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.