Menù di navigazione

Regolamento 9 gennaio 2018, n. 2/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 12 gennaio 2018

Art. 32
Composizione e nomina
1. La commissione multidisciplinare è nominata dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale. I membri della commissione, di cui al comma 2, sono individuati dallo stesso direttore generale di concerto con la conferenza dei sindaci.
2. La commissione multidisciplinare è composta:
a) dal direttore dei servizi sociali dell'azienda unità sanitaria locale, che la presiede;
b) da un medico di assistenza sanitaria di comunità;
c) da un tecnico afferente all'area tecnico-edilizia;
d) da un assistente sociale;
e) da un operatore del servizio igiene;
f) da un operatore del servizio prevenzione e sicurezza;
g) da un funzionario amministrativo.
3. La commissione multidisciplinare è integrata, in relazione alle singole aree di riferimento, con professionalità specialistiche competenti, individuate con le modalità di cui al comma 1.
4. Per ciascun componente della commissione multidisciplinare è nominato un supplente, che partecipa alle sedute ed ai sopralluoghi in caso di impedimento o assenza del relativo componente.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato prima sostituito con d.p.g.r. 11 settembre 2018, n. 50/R, art. 2 ; poi così sostituito con d.p.g.r. 22 marzo 2021, n. 12/R, art.1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.