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Regolamento 9 gennaio 2018, n. 2/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 12 gennaio 2018

Art. 29
Livello di formazione scolastica e professionale relativo agli operatori del sistema integrato sociale
1. Gli operatori sociali impiegati nelle attività del sistema integrato di cui alla l.r. 41/2005 devono possedere, in relazione al ruolo ricoperto, uno dei seguenti livelli di formazione scolastica o professionale:
a) laurea di primo o di secondo livello negli ambiti disciplinari afferenti le aree sociale, pedagogico educativa e psicologica;
c) qualifica di operatore socio sanitario prevista dalla legislazione statale;
d) qualifica o diploma, rilasciato da istituto professionale o tecnico di Stato o parificato, di:
1) operatore dei servizi sociali;
2) tecnico dei servizi sociali;
3) dirigente di comunità;
e) qualifiche professionali di II, III, IV livello e di specializzazione rilasciate dal sistema formativo regionale ed inserite nel settore sociale del "Repertorio regionale dei profili professionali" approvato ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), i cui percorsi formativi sono disciplinati dai relativi atti amministrativi.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato prima sostituito con d.p.g.r. 11 settembre 2018, n. 50/R, art. 2 ; poi così sostituito con d.p.g.r. 22 marzo 2021, n. 12/R, art.1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.