Regolamento 9 gennaio 2018, n. 2/R
Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 12 gennaio 2018
Art. 28
Modalità di integrazione delle persone ospitate nelle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari
1. In relazione alla specificità dei bisogni delle persone accolte, le strutture si avvalgono delle prestazioni offerte dal sistema dei servizi territoriali, sanitari e socio-sanitari, dai centri per l'impiego, dalle istituzioni scolastiche, dall'autorità giudiziaria, dalla magistratura di sorveglianza, dagli uffici di esecuzione penale esterna, adottando comunque forme di coordinamento e di integrazione con tutti i servizi presenti nella rete territoriale che possono concorrere al superamento dello stato di bisogno e al sostegno della persona nel percorso di autonomia.
Note del Redattore:
Allegato prima sostituito con d.p.g.r. 11 settembre 2018, n. 50/R, art. 2 ; poi così sostituito con d.p.g.r. 22 marzo 2021, n. 12/R, art.1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.