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Regolamento 9 gennaio 2018, n. 2/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 12 gennaio 2018

Art. 27
Ulteriori requisiti organizzativi per le strutture di accoglienza
1. Le strutture di accoglienza diurne o notturne, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c) della l.r. 41/2005, oltre a quanto previsto dall'articolo 24, devono possedere i seguenti requisiti:
a) organizzarsi in cicli di accoglienza a carattere diurno o notturno;
b) garantire, nel caso di accoglienza notturna, la presenza di camere in numero adeguato alle persone accolte;
c) prevedere un servizio igienico ogni sei persone accolte;
d) garantire la presenza di un ambiente comune di soggiorno e socializzazione;
e) prevedere un locale adibito a deposito;
f) prevedere l'erogazione dei pasti, in relazione al tipo di accoglienza diurna o notturna;
g) garantire cicli di pulizia programmati per dare continuità all'igiene e ad buono stato di conservazione degli ambienti, con particolare attenzione ai servizi igienico-sanitari.

Note del Redattore:

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Allegato prima sostituito con d.p.g.r. 11 settembre 2018, n. 50/R, art. 2 ; poi così sostituito con d.p.g.r. 22 marzo 2021, n. 12/R, art.1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.