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Regolamento 9 gennaio 2018, n. 2/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 12 gennaio 2018

Art. 23
Utenza accolta
1. Le strutture di cui all'articolo 21 accolgono temporaneamente o permanentemente:
a) persone maggiorenni autosufficienti, da soli o in nuclei familiari, anche in presenza di figli minorenni, che si trovano in situazione di disagio e marginalità sociale, per le quali la permanenza nel nucleo familiare è temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il percorso individuale;
b) persone senza fissa dimora e persone con esigenze abitative e di soddisfacimento dei bisogni primari di vita, che versano in gravi condizioni di disagio economico, alle quali può essere offerto accompagnamento a percorsi di inclusione sociale;
c) persone prive di validi riferimenti che siano o siano state sottoposte a procedimenti penali e che sono nelle posizioni di:
1) permesso premio o licenza;
2) persone sottoposte a misure alternative, in particolare in affidamento in prova al servizio sociale o soggette a detenzione domiciliare con attività di lavoro o formazione;
3) libertà vigilata;
4) attesa di processo definitivo;
5) ex detenute;
d) richiedenti asilo, rifugiati e stranieri con permesso umanitario;
e) donne, anche con figli, ivi comprese le cittadine straniere, con riferimento all'Sito esternoarticolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) in situazione di pericolo, esposte a rischio psico-sociale e in situazioni di difficoltà, causata da forme di maltrattamento, abuso e violenza che necessitano di una collocazione abitativa protetta e segreta, ai sensi della legge regionale 16 novembre 2007, n. 59 (Norme contro la violenza di genere);
f) persone vittime di tratta, sfruttamento e traffico di esseri umani che necessitano di un percorso di protezione e reinserimento, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 18 del d.lgs. 286/1998 ;
g) persone disabili per le quali si ritiene possibile l'adozione di appositi progetti personali improntati al raggiungimento di una maggiore autonomia e le cui eventuali gravi disabilità consentano comunque di intraprendere uno specifico percorso formativo o lavorativo, secondo quanto previsto dal proprio percorso assistenziale personalizzato.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato prima sostituito con d.p.g.r. 11 settembre 2018, n. 50/R, art. 2 ; poi così sostituito con d.p.g.r. 22 marzo 2021, n. 12/R, art.1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.