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Regolamento 9 gennaio 2018, n. 2/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 12 gennaio 2018

Art. 20
Decadenza dell'autorizzazione
1. Il comune competente adotta un provvedimento di decadenza dell'autorizzazione nel caso in cui riscontri, nelle strutture autorizzate, il mancato rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, ovvero la mancanza di requisiti minimi a carattere strutturale, organizzativo e professionale previsti rispettivamente:
a) per le strutture di nuova istituzione, dagli articoli 5, 6 e 7;
b) per le strutture già operanti che intendono trasferirsi in altra sede o modificare la tipologia di servizio erogato, dagli articoli 9, 10 e 11;
c) per le strutture già operanti che intendono incrementare il numero di posti letto o modificare la destinazione d'uso di locali o spazi, dagli articoli 13, 14 e 15;
d) per le strutture già operanti che non apportano alcuna modifica, dagli articoli 17, 18 e 19.
2. Per esercitare nuovamente l'attività, il legale rappresentante della struttura presenta nuova domanda di autorizzazione al funzionamento.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato prima sostituito con d.p.g.r. 11 settembre 2018, n. 50/R, art. 2 ; poi così sostituito con d.p.g.r. 22 marzo 2021, n. 12/R, art.1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.