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Regolamento 9 gennaio 2018, n. 2/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 12 gennaio 2018

Art. 15
Figure professionali preposte alla direzione
1. La funzione di direzione delle strutture di cui all'articolo 12, ad eccezione delle comunità familiari, è esercitata da un laureato in possesso di comprovate competenze di tipo gestionale tali da assicurare le funzioni di cui al comma 2.
2. Il soggetto di cui al comma 1:
a) cura l'attuazione dei piani individualizzati ed è garante della qualità dell'assistenza e del benessere dei soggetti accolti;
b) assicura il coordinamento, la pianificazione, l'organizzazione ed il controllo delle attività della struttura;
c) coordina il personale, favorendo il lavoro di gruppo e l'autonomia tecnica degli operatori, individuando compiti, responsabilità e linee guida di comportamento;
d) sostiene la motivazione al lavoro degli operatori e favorisce la formazione del personale;
e) cura i rapporti con i familiari, con i servizi territoriali e con l'autorità giudiziaria.
3. Possono esercitare la funzione di direzione delle strutture anche coloro che risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 5, lettera c), della l.r. 40/2005 .
4. Qualora il direttore non possegga i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3, egli continua ad operare fino a naturale scadenza dell'incarico.

Note del Redattore:

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Allegato prima sostituito con d.p.g.r. 11 settembre 2018, n. 50/R, art. 2 ; poi così sostituito con d.p.g.r. 22 marzo 2021, n. 12/R, art.1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.