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Regolamento 3 gennaio 2018, n. 1/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 12 gennaio 2018




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” e alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 6/2000 , 43/2006 , 38/2007 , 20/2008 , 26/2009 , 30/2009 , 39/2009 , 40/2009 , 66/2011 , 23/2012 , 77/2012 e 80/2012);


Vista la legge regionale 22 febbraio 2017, n. 5 (Disposizioni in materia di organizzazione, programmazione e bilanci degli enti dipendenti e delle società in house);


Vista la legge regionale 31 marzo 2017, n. 15 (Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 25/1998, 39/2000, 32/2002, 1/2004, 7/2005, 39/2005, 41/2005, 1/2006, 14/2007, 9/2008, 16/2009, 20/2009, 26/2009, 29/2009, 40/2009, 54/2009, 58/2009, 9/2010 , 21/2010, 55/2011, 27/2012, 51/2013, 21/2015, 30/2015);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”);


Visto il parere del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 2 novembre 2017;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 9 novembre 2017;


Visto il parere favorevole della seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 4 dicembre 2017;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 13 dicembre 2017;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2017, n. 1440.


Considerato quanto segue:


1. in materia di programmazione, è necessario adeguare le disposizioni del regolamento alla l.r. 15/2017 , che ha modificato la normativa di programmazione settoriale. In particolare l’articolo 18 della citata l.r. 15/2017 ha sostituito l’articolo 31 della l.r. 32/2002 - che prevedeva quale strumento di programmazione il Piano di indirizzo generale integrato per le politiche dell’educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro - adeguando la programmazione settoriale ai nuovi strumenti della programmazione regionale;


2. in materia di apprendistato professionalizzante, è necessario dare attuazione all'articolo 32, comma 5 bis della l.r. 32/2002 , come modificato dalla legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 , che rinvia al regolamento regionale la definizione delle modalità organizzative e di erogazione dell'offerta formativa pubblica del contratto di apprendistato professionalizzante, a norma dell'articolo 44, commi 3 e 4 Sito esternodel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'Sito esternoarticolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 );


3. in materia di organizzazione e funzionamento dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, è necessario uniformare la disciplina relativa alla durata dell’incarico, al rapporto di lavoro, al trattamento economico e previdenziale nonché ai casi di revoca dell’incarico del direttore a quella introdotta dalla l.r. 90/2014 per le figure dei direttori degli altri enti e agenzie dipendenti dalla Regione, nonché armonizzare la tempistica di adozione e approvazione degli atti di programmazione e bilancio a quella introdotta per gli stessi enti e agenzie regionali dalla l.r. 5/2017 ;


4. in materia di concertazione istituzionale, è necessario dare attuazione all'articolo 24 della l.r. 32/2002 , come modificata dalla legge regionale 25 gennaio 2016, n. 2 , che ha stabilito la presenza di rappresentanti delle Conferenze di zona nel Comitato di coordinamento istituzionale. E’ stata altresì modificata la composizione del Comitato prevedendo il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti;


5. la partecipazione ad organismi, sia interni che esterni all’Amministrazione, che svolgono funzioni di natura tecnica che richiedono l’esercizio delle competenze specialistiche della struttura di appartenenza viene ricompresa negli ordinari compiti di ufficio del dipendente, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). Trattandosi di un principio di carattere generale, che non si ritene debba trovare ulteriore disciplina in altre fonti dell’ordinamento regionale, viene eliminata la disposizione dell’articolo 66 undecies, comma 2 bis, che esplicita che i presidenti delle Commissioni d'esame per la certificazione delle competenze, qualora siano dipendenti regionali, non percepiscono alcuna indennità. La stessa disciplina si applica ai dipendenti regionali nominati presidenti delle Commissioni d’esame per la certificazione di specializzazione tecnica superiore;


6. è opportuno stabilire una norma transitoria per garantire la continuità dello svolgimento delle commissioni di esame per la certificazione delle competenze fino all’istituzione dell’elenco degli esperti di settore di cui all’articolo 66 decies, commi 2 e 3;


7. è infine opportuno disporre l'entrata in vigore del regolamento dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, in considerazione dell'urgenza a provvedere al rinnovo del Comitato di coordinamento istituzionale.



Si approva il presente regolamento:

Art. 1
Definizioni. Sostituzione dell'articolo 5 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 5 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) è sostituito dal seguente:
Art. 5 Soggetti del sistema integrato
1. Il sistema integrato per il diritto all'apprendimento è costituito dall'insieme dei soggetti pubblici che programmano e curano la realizzazione delle azioni e degli interventi regionali e locali volti alla promozione delle attività di educazione, istruzione, orientamento e formazione che contribuiscono a rendere effettivo il diritto all'apprendimento permanente per tutto l'arco della vita.
2. Al sistema integrato partecipano altresì soggetti privati nelle forme e con le modalità previste dalla
l.r. 32/2002
.
3. Il sistema per l’apprendimento permanente è definito ai sensi dell'articolo 4, commi da 51 a 56
Sito esternodella l. 92/2012
.
".
Art. 2
Programmazione e gestione delle attività. Sostituzione dell'articolo 6 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 6 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 6 Programmazione e gestione delle attività
1. L'offerta delle attività di educazione, istruzione, orientamento e formazione è integrata sulla base delle previsioni annuali previste dal documento di economia e finanza (DEFR) in coerenza con il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'
articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
).
2. La programmazione locale dell'offerta integrata di educazione, istruzione e orientamento si svolge acquisendo le proposte da parte di tutti i soggetti di cui all'articolo 5, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
3. Le province e la città metropolitana esercitano le funzioni di programmazione previste dall'
articolo 29 della l.r. 32/2002
.
4. La gestione associata delle funzioni e dei servizi di competenza comunale è svolta negli ambiti di cui all'
articolo 6 ter della l.r. 32/2002
.
".
Art. 3
Istituzioni scolastiche. Modifiche all'articolo 37 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Al comma 1 dell'articolo 37 del d.p.g.r. 47/R/2003, le parole "
o finanziarie
" sono soppresse e la parola "
provinciali
" è sostituita dalle seguenti: "
delle province e della città metropolitana
".
2. Al comma 2 dell'articolo 37 del d.p.g.r. 47/R/2003, dopo le parole "
alla provincia
" sono aggiunte le seguenti: "
e alla città metropolitana
".
3. Al comma 3 dell'articolo 37 del d.p.g.r. 47/R/2003, dopo le parole "
alla provincia
" sono aggiunte le seguenti: "
e alla città metropolitana
".
Art. 4
Comuni. Modifiche all'articolo 38 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Al comma 1 dell'articolo 38 del d.p.g.r. 47/R/2003, la parola "
provinciali
" è sostituita dalle seguenti: "
delle province e della città metropolitana
".
2. Al comma 4 dell'articolo 38 del d.p.g.r. 47/R/2003, dopo la parola "
di riferimento
" sono aggiunte le seguenti: "
e alla città metropolitana
".
Art. 5
Province. Modifiche all'articolo 39 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Alla rubrica dell'articolo 39 del d.p.g.r. 47/R/2003, dopo la parola "
Province
" sono aggiunte le seguenti: "
e città metropolitana
".
2. Al comma 1 dell'articolo 39 del d.p.g.r. 47/R/2003, la parola "
provvede
" è sostituita con le seguenti: "
e la città metropolitana provvedono
".
3. Al comma 2 dell'articolo 39 del d.p.g.r. 47/R/2003, dopo le parole "
Le province
" sono aggiunte le seguenti "
e la città metropolitana
".
4. Al comma 4 dell'articolo 39 del d.p.g.r. 47/R/2003, la parola "
provincial
i" è sostituita dalle seguenti "
delle province e della città metropolitana
" e dopo le parole "
rete scolastica provinciale
" sono aggiunte le seguenti: "
e metropolitana
".
5. Al comma 5 dell'articolo 39 del d.p.g.r. 47/R/2003, la parola "
provinciali
" è sostituita dalle seguenti: "
delle province e della città metropolitana
".
Art. 6
Regione. Sostituzione dell'articolo 39 bis del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L'articolo 39 bis del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
"
Art. 39 bis Regione
1. La Regione, sentito il Comitato di coordinamento istituzionale, definisce i criteri per la programmazione dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica nell’ambito della programmazione regionale in materia, con particolare riferimento:
a) agli standard per l'esercizio delle competenze di cui agli articoli 37, comma 1, 38, comma 1 e 39, comma 1;
b) ai principi di elaborazione dell'ordine di priorità complessivo contenuto nei piani delle province e della città metropolitana.
2. La Giunta regionale provvede alla elaborazione di un piano relativo all'istituzione, soppressione e variazione delle istituzioni scolastiche autonome sulla base delle proposte contenute negli ordini di priorità complessivi dei piani delle province e della città metropolitana.
3. Ai fini dell’elaborazione del piano, di cui al comma 2, la Giunta regionale verifica previamente:
a) l'osservanza delle competenze e delle procedure stabilite dalla legge e dal presente regolamento nella elaborazione dell'ordine di priorità complessivo;
b) che i piani delle province e della città metropolitana rispettino i criteri di cui al comma 1.
".
Art. 7
Disposizioni in materia di formazione nell'apprendistato. Modifiche del titolo VI del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Nella rubrica del titolo VI del d.p.g.r. 47/R/2003, dopo la parola "
apprendistato
" è aggiunta la seguente: "
professionalizzante
".
Art. 8
Modalità organizzative e di erogazione dell’offerta formativa pubblica nell’apprendistato professionalizzante. Modifiche della rubrica del capo III del titolo VI del d.p.g.r. 47/R/2003
1. La rubrica del capo III del titolo VI del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: "
Modalità organizzative e di erogazione dell’offerta formativa pubblica nell’apprendistato professionalizzante
"
Art. 9
Standard per la realizzazione dell’offerta formativa per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali. Modifiche all'articolo 50 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. La rubrica dell'articolo 50 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: "
Standard per la realizzazione dell’offerta formativa per l’acquisizione delle competenze di base e trasversal
i".
2. Al comma 2 dell'articolo 50 del d.p.g.r. 47/R/2003, le parole "
dall'
Sito esternoarticolo 4, comma 3 del d.lgs. 167/2011 " sono sostituite dalle seguenti: "
dall'articolo 44, comma 3
Sito esternodel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
(Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'
Sito esternoarticolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183
)
.".
Art. 10
Erogazione dell’offerta formativa pubblica. Inserimento dell'articolo 51.1 nel d.p.g.r. 47/R/2003
1. Dopo l'articolo 51 del d.p.g.r. 47/R/2003, è inserito il seguente:
"
Art. 51.1 Erogazione dell’offerta formativa pubblica
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, previa informativa alla commissione consiliare competente, stabilisce le modalità di erogazione della formazione pubblica agli apprendisti in relazione alla disponibilità delle risorse e al numero degli apprendisti.
2. L’offerta formativa pubblica è erogata sulla base di un catalogo di attività formative determinato con procedure di evidenza pubblica.
".
Art. 11
Compiti dei servizi per l’impiego. Inserimento dell'articolo 51.2 nel d.p.g.r. 47/R/2003
1. Dopo l'articolo 51.1 del d.p.g.r. 47/R/2003, è inserito il seguente:
"
Art. 51.2 Compiti dei servizi per l'impiego
1. Il servizio per l'impiego competente provvede:
a) a collaborare, ove richiesto, con l’azienda alla redazione del piano formativo individuale dell'apprendista;
b) a supportare l'apprendista per le attività di informazione e di orientamento finalizzate all'individuazione delle conoscenze, dei crediti, dei titoli di studio e delle competenze possedute ed alla costruzione di un percorso formativo personalizzato che tenga conto dei bisogni individuali di formazione dell'apprendista, delle caratteristiche dell'azienda, dell'attività svolta;
c) alla descrizione, validazione e certificazione delle competenze, di cui all’articolo 51.3, comma 2.
".
Art. 12
Descrizione, validazione e certificazione delle competenze in esito alle attività formative. Inserimento dell'articolo 51.3 nel d.p.g.r. 47/R/2003
1. Dopo l'articolo 51.2 del d.p.g.r. 47/R/2003, è inserito il seguente:
"
Art. 51.3 Descrizione, validazione e certificazione delle competenze in esito alle attività formative
1. La Regione promuove i processi di descrizione, validazione e certificazione delle
competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale dagli apprendisti attraverso servizi integrati di orientamento e messa in trasparenza delle competenze stesse.
2. I processi indicati al comma 1 sono realizzati dai servizi pubblici per l'impiego e dagli altri soggetti competenti ai sensi degli articoli 66 quinquies e seguenti.
3. I processi di descrizione, validazione e certificazione delle competenze degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante sono realizzati sulla base degli standard
professionali definiti dal repertorio nazionale delle professioni, di cui all’articolo 46, comma 3 del d. lgs. 81/2015 e dal sistema regionale delle competenze, di cui agli articoli da 66 a 66 duodecies.
4. La Giunta regionale definisce le modalità per la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo del cittadino.
".
Art. 13
Crediti formativi nel sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro. Inserimento dell'articolo 51.4 nel d.p.g.r. 47/R/2003
1. Dopo l'articolo 51.3 del d.p.g.r. 47/R/2003, è inserito il seguente:
"
Art. 51.4
Crediti formativi nel sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro
1. Le competenze professionali acquisite attraverso l'attività formativa con il contratto di apprendistato professionalizzante sono riconosciute come crediti formativi all'interno del sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro secondo le norme vigenti.
".
Art. 14
Articolazioni organizzative territoriali dell'azienda. Modifiche all’articolo 53 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Il comma 2 dell’articolo 53 del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogato.
2. Il comma 3 dell’articolo 53 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
3. Il regolamento dell'azienda definisce le forme e le modalità di funzionamento delle articolazioni organizzative territoriali al fine di una efficiente ed efficace gestione dei servizi.
”.
Art. 15
Consiglio di amministrazione. Modifiche all’articolo 55 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 55 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “
31 ottobre
” sono sostituite dalle seguenti: “
30 novembre
”.
Art. 16
Il direttore. Sostituzione dell’articolo 58 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 58 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 58 Il direttore
1. Il direttore svolge le seguenti funzioni:
a) è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'azienda e dei relativi risultati;
b) formula le proposte degli atti di competenza del Consiglio di amministrazione;
c) dirige il personale e sovrintende al funzionamento delle articolazioni organizzative territoriali, degli uffici e dei servizi.
2. Il direttore, scelto tra coloro che hanno svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni in enti pubblici o privati, è nominato dal Consiglio di amministrazione sulla base di comprovati requisiti tecnico-professionali individuati dal regolamento organizzativo di cui all'articolo 60.
3. L’incarico del direttore è attribuito mediante assunzione con contratto di diritto privato di durata corrispondente a quella del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato. La nomina del direttore è disposta dal nuovo Consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla prima seduta consiliare. Fino alla nomina del nuovo direttore rimane in carica il precedente.
4. Il trattamento economico del direttore è determinato dal Consiglio di amministrazione in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'
articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1
(Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui
all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.
5. L'incarico di direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito sono a carico del bilancio dell'azienda.
6. La valutazione del direttore è effettuata dal Consiglio di amministrazione su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione.
7. L'incarico di direttore può essere revocato dal Consiglio di amministrazione, con provvedimento motivato, per:
a) grave perdita del conto economico;
b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal piano annuale di attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore;
c) valutazione negativa, effettuata ai sensi del comma 6, sul conseguimento degli obiettivi di cui al piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 60 ter.
”.
Art. 17
Regolamento organizzativo. Modifiche all’articolo 60 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 60 del d.p.g.r. 47/R/2003 sono soppresse le seguenti parole: “
da parte delle articolazioni organizzative territoriali, di cui all’articolo 53
”.
2. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 60 del d.p.g.r. 47/R/2003 sono soppresse le seguenti parole: “
a livello dell’articolazione organizzativa territoriale dell’azienda
”.
3. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 60 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente:
g) le modalità del raccordo tra l’azienda e il Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità, di cui all’
articolo 10 sexies della l.r. 32/2002
.
”.
Art. 18
Indirizzi regionali. Inserimento dell’articolo 60 bis nel d.p.g.r. 47/R/2003
1. Dopo l’articolo 60 del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:
Art. 60 bis Indirizzi regionali
1. La Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno approva specifici indirizzi per l’elaborazione del piano annuale di attività, sulla base delle risorse disponibili.
”.
Art. 19
Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Inserimento dell’articolo 60 ter nel d.p.g.r. 47/R/2003
1. Dopo l’articolo 60 bis del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:
Art. 60 ter Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione
1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'azienda definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del direttore. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell’azienda.
2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal direttore in coerenza con il piano di attività di cui all'articolo 55, comma 2, lettera e) ed è approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sentita la struttura regionale competente.
3. La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla
l.r. 1/2009
, definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo
stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1.
4. Il direttore, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dal Consiglio di amministrazione, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la struttura regionale competente.
”.
Art. 20
Bilancio preventivo economico e bilancio di esercizio. Sostituzione dell’articolo 61 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 61 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 61 Bilancio preventivo economico e bilancio di esercizio
1. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
2. Il bilancio preventivo economico è adottato e trasmesso dal Consiglio di amministrazione dell’azienda alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.
3. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’azienda, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L’azienda trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.
4. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il bilancio.
5. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal Consiglio di amministrazione dell’azienda alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla relazione del collegio dei revisori. La Giunta regionale effettua l’istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 2 e 3. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.
”.
Art. 21
Repertorio regionale delle figure professionali. Modifiche all'articolo 66 ter del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Alla lettera c) del comma 4 bis dell'articolo 66 ter del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “
dell'elenco di cui all'articolo 66 decies, comma 6
" sono sostituite dalle seguenti: “
di settore dell'elenco di cui all'articolo 66 decies, comma 5
".
Art. 22
Libretto formativo del cittadino. Modifiche all'articolo 66 quater del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Al comma 3 dell'articolo 66 quater del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole "
70, comma 1, lettera b)
" sono sostituite dalle seguenti: "
70 bis
".
Art. 23
Procedimenti per il riconoscimento formale e l’attestazione delle competenze. Modifiche all’articolo 66 quinquies del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Al comma 2 dell'articolo 66 quinquies del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole "
lettere a) e b)
" sono sostituite dalle seguenti: "
lettere a), b) e d)
".
Art. 24
Commissione d'esame per la certificazione delle competenze. Sostituzione dell’articolo 66 decies del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L'art. 66 decies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 66 decies Commissione d'esame per la certificazione delle competenze.
1. La Regione nomina la commissione d'esame per la certificazione delle competenze.
2. Per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale la commissione è composta da:
a) un presidente, individuato dalla Regione;
b) due esperti di settore individuati, in base al settore economico e all'ambito professionale cui la qualifica professionale fa riferimento, nell’ambito di un elenco formato con le modalità di cui al comma 5;
c) un componente designato dall'organismo formativo tra il personale che ha partecipato alla realizzazione del percorso formativo, ad eccezione di coloro che hanno svolto unicamente funzioni amministrative, se la commissione è istituita per lo svolgimento di prove d'esame al termine di un percorso formativo.
3. Per il rilascio del certificato di competenze la commissione è composta da:
a) un presidente, individuato dalla Regione;
b) un esperto di settore individuato, in base al settore economico e all'ambito professionale cui il certificato delle competenze fa riferimento, nell’ambito di un elenco formato con modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
4. Il presidente della commissione, di cui ai commi 2, lettera a) e 3, lettera a) è individuato tra i dipendenti dell'amministrazione regionale. Il presidente può essere altresì individuato tra i dipendenti di altre amministrazioni oppure tra gli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze, inseriti in appositi elenchi istituiti con modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le procedure e le modalità per la formazione dell'elenco degli esperti di settore, di cui ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b) nonché i criteri di individuazione ed accesso, che devono tener conto:
a) delle credenziali professionali possedute in base a settori economici e ad ambiti professionali;
b) dell'esperienza maturata di almeno cinque anni, svolta anche non continuativamente negli ultimi dieci anni in uno o più settori tra quelli individuati per la classificazione delle figure professionali.
6. Nel caso di mancanza di disponibilità degli esperti di cui ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b), la designazione degli stessi è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle
imprese del settore interessato e dalle organizzazioni rappresentative dei lavoratori.
7. Ciascun soggetto abilitato a designare i componenti della commissione designa i relativi supplenti.
8. Gli esperti di settore, di cui ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b) e gli esperti di valutazione degli apprendimenti, di cui al comma 4:
a) non devono ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni un incarico di presidio della funzione di direzione, gestione amministrativa o finanziaria nell'organismo formativo, qualora l'esame si svolga in esito ad un percorso erogato da un organismo formativo;
b) non devono essere stati coinvolti nelle fasi di descrizione e validazione delle competenze, qualora l'esame sia svolto in esito ad un procedimento di certificazione delle competenze attivato
ai sensi dell'articolo 66 nonies, comma 2, lettera b).
9. La commissione è regolarmente costituita in presenza di tutti i componenti.
10. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.
”.
Art. 25
Indennità per i componenti della commissione d'esame. Modifiche all’articolo 66 undecies del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 66 undecies del d.p.g.r. 47/R/2003, le parole "
dall'amministrazione competente" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione
";
2. Il comma 2 bis dell'articolo 66 undecies del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogato.
Art. 26
Dichiarazione di equipollenza. Modifiche all’articolo 66 duodecies 1 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 66 duodecies 1 del d.p.g.r. 47/R/2003 è aggiunto il seguente:
"
2 bis. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione professionale, sulla base della documentazione presentata dal soggetto interessato, può dichiarare l’equipollenza di titoli, già rilasciati dalla Regione e dalle province, per i quali è necessaria la verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti didattici con quelli relativi alle figure professionali presenti nel repertorio regionale.
".
Art. 27
Tirocini formativi e di orientamento. Inserimento della rubrica nella “Sezione I bis” del capo III del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Nella “
Sezione I bis
” del capo III del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserita la seguente rubrica: "
Tirocini formativi e di orientamento
".
Art. 28
Caratteristiche e compiti del tutore tirocinante. Modifiche all'articolo 86 septies del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Al comma 2 dell'articolo 86 septies del d.p.g.r. 47/R/2003, dopo le parole "
legale rappresentante
" sono aggiunte le seguenti "
o il libero professionista
".
Art. 29
Numero dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti. Modifiche all’articolo 86 nonies del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Dopo il numero 3) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 86 nonies del d.p.g.r. 47/R/2003 è aggiunto il seguente:
"
3 bis) per i soggetti ospitanti aderenti alle associazioni rappresentative delle professioni non organizzate, iscritte nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi della normativa statale e regionale;
".
Art. 30
Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore. Modifiche all'articolo 87 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’alinea del comma 1 dell'articolo 87 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente:
1. Nell'ambito dei compiti previsti dall'articolo 23 ella
l.r. 32/2002
, la Commissione regionale permanente tripartita è sentita per:
”.
Art. 31
Commissione d'esame per la certificazione di specializzazione tecnica superiore. Inserimento dell'articolo 87 bis nel d.p.g.r. 47/R/2003
1. Dopo l'articolo 87 del d.p.g.r. 47/R/2003, è inserito il seguente:
"
Art. 87 bis Commissione d’esame per la certificazione di specializzazione tecnica superiore
1. La commissione d’esame per il rilascio del certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all’
articolo 14 bis, comma 2, lettera a) della l.r. 32/2002
è nominata dalla Regione ed è costituita da:
a) un presidente, individuato dalla Regione;
b) un rappresentante dell’istituto scolastico, uno dell’università e uno dell’organismo formativo, designati dal soggetto attuatore, di cui due individuati tra i docenti del corso;
c) due esperti in ambiti attinenti al profilo del corso, designati dalle associazioni di categoria, ordini, collegi ed enti rappresentativi del settore economico di riferimento.
2. Il presidente, di cui al comma 1, lettera a), è individuato tra i dipendenti dell'amministrazione regionale. Il presidente può essere altresì individuato tra i dipendenti di altre amministrazioni oppure tra gli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze, inseriti in appositi elenchi di cui all’articolo 66 decies, comma 4.
3. Ciascun soggetto abilitato a designare i componenti della commissione individua anche i relativi supplenti.
4. La commissione è regolarmente costituita in presenza di tutti i componenti.
5. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.
”.
Art. 32
Monitoraggio e valutazione degli interventi. Modifiche all'articolo 95 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Il comma 7 dell'articolo 95 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
"
7. I dati risultanti dall'attività di monitoraggio, di cui al comma 1, e gli esiti della valutazione, di cui al comma 4, concorrono al monitoraggio e valutazione delle politiche settoriali della Regione, di cui all’
articolo 22, comma 1 della l.r. 1/2015 .".
Art. 33
Comitato di coordinamento istituzionale. Sostituzione dell'articolo 110 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L'articolo 110 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
"
Art. 110 Composizione del Comitato di coordinamento istituzionale
1. Il Comitato di coordinamento istituzionale, di cui all'
articolo 24 della l.r. 32/2002
, è composto da:
a) assessore regionale competente in materia di lavoro e assessore regionale competente in materia di istruzione e formazione;
b) presidenti delle amministrazioni provinciali e sindaco della città metropolitana o loro delegati;
c) dieci presidenti delle conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione, di cui all’
articolo 6 ter della l.r. 32/2002
, o loro delegati, designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL), di cui all'articolo 66 dello Statuto;
d) due rappresentanti, e relativi supplenti, delle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione;
e) due rappresentanti, e relativi supplenti, delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione;
f) un rappresentante, e relativo supplente, dei Centri provinciali di istruzione per adulti (CPIA), di cui al
Sito esternod.p.r. 263/2012
;
g) il direttore dell'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato;
h) un rappresentante e relativo supplente, designato congiuntamente dalle università di cui all'articolo 7 bis, comma 1, lettera k);
i) un rappresentante e relativo supplente, designato congiuntamente dalle scuole superiori di cui all'articolo 7 bis, comma 1, lettera l).
2. I rappresentanti indicati al comma 1, lettere d), e) ed f) sono designati dall’Ufficio scolastico regionale.
".
Art. 34
Nomina e durata in carica. Sostituzione dell'articolo 111 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L'articolo 111 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
"
Art. 111 Nomina e durata in carica
1. Il Comitato di coordinamento istituzionale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Il decreto di cui al comma 1 individua, tra gli assessori di cui all’articolo 110, comma 1, lettera a), il presidente del Comitato e il vicepresidente.
3. Le designazioni dei componenti di cui all’articolo 110, comma 1, lettere c), d), e), f), h) e i) devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione.
4. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 3, il Comitato può essere nominato in presenza della metà dei componenti effettivi.
5. Il Comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.
".
Art. 35
Abrogazioni
1. I capi I , II e IV del titolo VI del d.p.g.r. 47/R/2003 sono abrogati.
Art. 36
Norme transitorie e finali
1. Il rapporto di lavoro del direttore dell’Azienda per il diritto allo studio universitario in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento prosegue fino alla scadenza indicata nel relativo contratto, fatta salva l’applicazione, dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, delle disposizioni sulla revoca, di cui all’articolo 58, comma 7, come modificato dall’articolo 16 del presente regolamento.
2. Fino alla costituzione dell’elenco di esperti di settore di cui all’articolo 66 decies, comma 2, lettera b) e comma 3, lettera b) del d.p.g.r. 47/R/2003, come modificato dall’articolo 24 del presente regolamento, si applica l’articolo 58, commi 1 e 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2015, n. 3/R.
3. La procedura per la nomina del Comitato di coordinamento istituzionale, di cui agli articoli 110 e 111 del d.p.g.r. 47/R/2003, come modificati dagli articoli 33 e 34 del presente regolamento, è avviata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 37
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.