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Regolamento 3 gennaio 2018, n. 1/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 12 gennaio 2018

Art. 6
Regione. Sostituzione dell'articolo 39 bis del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L'articolo 39 bis del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
"
Art. 39 bis Regione
1. La Regione, sentito il Comitato di coordinamento istituzionale, definisce i criteri per la programmazione dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica nell’ambito della programmazione regionale in materia, con particolare riferimento:
a) agli standard per l'esercizio delle competenze di cui agli articoli 37, comma 1, 38, comma 1 e 39, comma 1;
b) ai principi di elaborazione dell'ordine di priorità complessivo contenuto nei piani delle province e della città metropolitana.
2. La Giunta regionale provvede alla elaborazione di un piano relativo all'istituzione, soppressione e variazione delle istituzioni scolastiche autonome sulla base delle proposte contenute negli ordini di priorità complessivi dei piani delle province e della città metropolitana.
3. Ai fini dell’elaborazione del piano, di cui al comma 2, la Giunta regionale verifica previamente:
a) l'osservanza delle competenze e delle procedure stabilite dalla legge e dal presente regolamento nella elaborazione dell'ordine di priorità complessivo;
b) che i piani delle province e della città metropolitana rispettino i criteri di cui al comma 1.
".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.