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Regolamento 3 gennaio 2018, n. 1/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 12 gennaio 2018

Art. 34
Nomina e durata in carica. Sostituzione dell'articolo 111 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L'articolo 111 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
"
Art. 111 Nomina e durata in carica
1. Il Comitato di coordinamento istituzionale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Il decreto di cui al comma 1 individua, tra gli assessori di cui all’articolo 110, comma 1, lettera a), il presidente del Comitato e il vicepresidente.
3. Le designazioni dei componenti di cui all’articolo 110, comma 1, lettere c), d), e), f), h) e i) devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione.
4. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 3, il Comitato può essere nominato in presenza della metà dei componenti effettivi.
5. Il Comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.
".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.