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Regolamento 3 gennaio 2018, n. 1/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 12 gennaio 2018

Art. 33
Comitato di coordinamento istituzionale. Sostituzione dell'articolo 110 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L'articolo 110 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
"
Art. 110 Composizione del Comitato di coordinamento istituzionale
1. Il Comitato di coordinamento istituzionale, di cui all'
articolo 24 della l.r. 32/2002
, è composto da:
a) assessore regionale competente in materia di lavoro e assessore regionale competente in materia di istruzione e formazione;
b) presidenti delle amministrazioni provinciali e sindaco della città metropolitana o loro delegati;
c) dieci presidenti delle conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione, di cui all’
articolo 6 ter della l.r. 32/2002
, o loro delegati, designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL), di cui all'articolo 66 dello Statuto;
d) due rappresentanti, e relativi supplenti, delle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione;
e) due rappresentanti, e relativi supplenti, delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione;
f) un rappresentante, e relativo supplente, dei Centri provinciali di istruzione per adulti (CPIA), di cui al
Sito esternod.p.r. 263/2012
;
g) il direttore dell'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato;
h) un rappresentante e relativo supplente, designato congiuntamente dalle università di cui all'articolo 7 bis, comma 1, lettera k);
i) un rappresentante e relativo supplente, designato congiuntamente dalle scuole superiori di cui all'articolo 7 bis, comma 1, lettera l).
2. I rappresentanti indicati al comma 1, lettere d), e) ed f) sono designati dall’Ufficio scolastico regionale.
".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.