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Regolamento 3 gennaio 2018, n. 1/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 12 gennaio 2018

Art. 26
Dichiarazione di equipollenza. Modifiche all’articolo 66 duodecies 1 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 66 duodecies 1 del d.p.g.r. 47/R/2003 è aggiunto il seguente:
"
2 bis. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione professionale, sulla base della documentazione presentata dal soggetto interessato, può dichiarare l’equipollenza di titoli, già rilasciati dalla Regione e dalle province, per i quali è necessaria la verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti didattici con quelli relativi alle figure professionali presenti nel repertorio regionale.
".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.