Menù di navigazione

Regolamento 3 gennaio 2018, n. 1/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 12 gennaio 2018

Art. 24
Commissione d'esame per la certificazione delle competenze. Sostituzione dell’articolo 66 decies del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L'art. 66 decies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 66 decies Commissione d'esame per la certificazione delle competenze.
1. La Regione nomina la commissione d'esame per la certificazione delle competenze.
2. Per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale la commissione è composta da:
a) un presidente, individuato dalla Regione;
b) due esperti di settore individuati, in base al settore economico e all'ambito professionale cui la qualifica professionale fa riferimento, nell’ambito di un elenco formato con le modalità di cui al comma 5;
c) un componente designato dall'organismo formativo tra il personale che ha partecipato alla realizzazione del percorso formativo, ad eccezione di coloro che hanno svolto unicamente funzioni amministrative, se la commissione è istituita per lo svolgimento di prove d'esame al termine di un percorso formativo.
3. Per il rilascio del certificato di competenze la commissione è composta da:
a) un presidente, individuato dalla Regione;
b) un esperto di settore individuato, in base al settore economico e all'ambito professionale cui il certificato delle competenze fa riferimento, nell’ambito di un elenco formato con modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
4. Il presidente della commissione, di cui ai commi 2, lettera a) e 3, lettera a) è individuato tra i dipendenti dell'amministrazione regionale. Il presidente può essere altresì individuato tra i dipendenti di altre amministrazioni oppure tra gli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze, inseriti in appositi elenchi istituiti con modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le procedure e le modalità per la formazione dell'elenco degli esperti di settore, di cui ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b) nonché i criteri di individuazione ed accesso, che devono tener conto:
a) delle credenziali professionali possedute in base a settori economici e ad ambiti professionali;
b) dell'esperienza maturata di almeno cinque anni, svolta anche non continuativamente negli ultimi dieci anni in uno o più settori tra quelli individuati per la classificazione delle figure professionali.
6. Nel caso di mancanza di disponibilità degli esperti di cui ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b), la designazione degli stessi è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle
imprese del settore interessato e dalle organizzazioni rappresentative dei lavoratori.
7. Ciascun soggetto abilitato a designare i componenti della commissione designa i relativi supplenti.
8. Gli esperti di settore, di cui ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b) e gli esperti di valutazione degli apprendimenti, di cui al comma 4:
a) non devono ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni un incarico di presidio della funzione di direzione, gestione amministrativa o finanziaria nell'organismo formativo, qualora l'esame si svolga in esito ad un percorso erogato da un organismo formativo;
b) non devono essere stati coinvolti nelle fasi di descrizione e validazione delle competenze, qualora l'esame sia svolto in esito ad un procedimento di certificazione delle competenze attivato
ai sensi dell'articolo 66 nonies, comma 2, lettera b).
9. La commissione è regolarmente costituita in presenza di tutti i componenti.
10. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.