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Regolamento 3 gennaio 2018, n. 1/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 12 gennaio 2018

Art. 2
Programmazione e gestione delle attività. Sostituzione dell'articolo 6 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 6 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 6 Programmazione e gestione delle attività
1. L'offerta delle attività di educazione, istruzione, orientamento e formazione è integrata sulla base delle previsioni annuali previste dal documento di economia e finanza (DEFR) in coerenza con il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'
articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
).
2. La programmazione locale dell'offerta integrata di educazione, istruzione e orientamento si svolge acquisendo le proposte da parte di tutti i soggetti di cui all'articolo 5, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
3. Le province e la città metropolitana esercitano le funzioni di programmazione previste dall'
articolo 29 della l.r. 32/2002
.
4. La gestione associata delle funzioni e dei servizi di competenza comunale è svolta negli ambiti di cui all'
articolo 6 ter della l.r. 32/2002
.
".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.