Menù di navigazione

Regolamento 3 gennaio 2018, n. 1/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 12 gennaio 2018

Art. 12
Descrizione, validazione e certificazione delle competenze in esito alle attività formative. Inserimento dell'articolo 51.3 nel d.p.g.r. 47/R/2003
1. Dopo l'articolo 51.2 del d.p.g.r. 47/R/2003, è inserito il seguente:
"
Art. 51.3 Descrizione, validazione e certificazione delle competenze in esito alle attività formative
1. La Regione promuove i processi di descrizione, validazione e certificazione delle
competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale dagli apprendisti attraverso servizi integrati di orientamento e messa in trasparenza delle competenze stesse.
2. I processi indicati al comma 1 sono realizzati dai servizi pubblici per l'impiego e dagli altri soggetti competenti ai sensi degli articoli 66 quinquies e seguenti.
3. I processi di descrizione, validazione e certificazione delle competenze degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante sono realizzati sulla base degli standard
professionali definiti dal repertorio nazionale delle professioni, di cui all’articolo 46, comma 3 del d. lgs. 81/2015 e dal sistema regionale delle competenze, di cui agli articoli da 66 a 66 duodecies.
4. La Giunta regionale definisce le modalità per la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo del cittadino.
".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.