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Regolamento 3 gennaio 2018, n. 1/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 12 gennaio 2018

Art. 10
Erogazione dell’offerta formativa pubblica. Inserimento dell'articolo 51.1 nel d.p.g.r. 47/R/2003
1. Dopo l'articolo 51 del d.p.g.r. 47/R/2003, è inserito il seguente:
"
Art. 51.1 Erogazione dell’offerta formativa pubblica
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, previa informativa alla commissione consiliare competente, stabilisce le modalità di erogazione della formazione pubblica agli apprendisti in relazione alla disponibilità delle risorse e al numero degli apprendisti.
2. L’offerta formativa pubblica è erogata sulla base di un catalogo di attività formative determinato con procedure di evidenza pubblica.
".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.