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Regolamento 3 gennaio 2018, n. 1/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”).

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 12 gennaio 2018

Art. 1
Definizioni. Sostituzione dell'articolo 5 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 5 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) è sostituito dal seguente:
Art. 5 Soggetti del sistema integrato
1. Il sistema integrato per il diritto all'apprendimento è costituito dall'insieme dei soggetti pubblici che programmano e curano la realizzazione delle azioni e degli interventi regionali e locali volti alla promozione delle attività di educazione, istruzione, orientamento e formazione che contribuiscono a rendere effettivo il diritto all'apprendimento permanente per tutto l'arco della vita.
2. Al sistema integrato partecipano altresì soggetti privati nelle forme e con le modalità previste dalla
l.r. 32/2002
.
3. Il sistema per l’apprendimento permanente è definito ai sensi dell'articolo 4, commi da 51 a 56
Sito esternodella l. 92/2012
.
".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.