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Regolamento 31 ottobre 2017, n. 63/R

Accreditamento dei soggetti del sistema della formazione professionale. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”).

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 3 novembre 2017




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”);


Visto il parere del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 31 agosto 2017;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 6 settembre 2017;


Visto il parere favorevole della seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 28 settembre 2017;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 ottobre 2017, n. 1118;


Considerato quanto segue:


1. in materia di formazione professionale, è necessario adeguare il regolamento alle modifiche intervenute nella normativa statale che prevede l'obbligo di accreditamento degli Istituti professionali di Stato che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale, attualmente esonerati da tale adempimento;


2. è necessario stabilire un termine di conclusione del procedimento di rilascio dell'accreditamento agli organismi che svolgono attività di formazione di centoventi giorni. Ciò in quanto il nuovo disciplinare del Sistema regionale dell'accreditamento, approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 71 del regolamento stesso, si applica non solo al rilascio di nuovi accreditamenti ma anche agli organismi formativi già accreditati secondo la precedente disciplina, i quali sono tenuti a presentare una nuova domanda pena la revoca dell'accreditamento stesso;


3. è opportuno disporre l'entrata in vigore del regolamento dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, in considerazione dell'urgenza ad apportare le necessarie modifiche al disciplinare di cui al punto 2.



Si approva il presente regolamento:


Art. 1
Soggetti non tenuti all'accreditamento. Modifiche all’articolo 69 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 69 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) è sostituita dalla seguente: "
c) le istituzioni scolastiche e le università, per le attività di orientamento rivolte ai propri studenti;
".
2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 69 del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogata.
3. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 69 del d.p.g.r. 47/R/2003, dopo le parole "
(ITS),
" sono aggiunte le seguenti: "
per i percorsi
".
Art. 2
Regimi particolari di accreditamento. Modifiche all’articolo 70 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Al comma 1 dell'articolo 70 del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"
c bis) percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui all’
articolo 14 della l.r. 32/2002
, erogati dagli istituti professionali di stato, ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 4, comma 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61
(Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'
Sito esternoarticolo 117 della Costituzione
, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d),
Sito esternodella legge 13 luglio 2015, n. 107
).
".
Art. 3
Requisiti relativi alla struttura organizzativa ed amministrativa. Modifiche all’articolo 71 bis del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 71 bis del d.p.g.r. 47/R/2003, le parole "
ISO 9001 e ISO 29990
" sono sostituite dalle seguenti: "
ISO 9001 o ISO 29990
".
2. Al comma 2 dell’articolo 71 bis del d.p.g.r. 47/R/2003, le parole "
periodo di centottanta giorni dalla presentazione della domanda
" sono sostituite con le seguenti: "
periodo di centottanta giorni dalla data dell’atto di accreditamento.
".
Art. 4
Cause ostative alla presentazione della domanda di accreditamento. Modifiche all'articolo 71 quater del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 71 quater del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole "
abbiano ricoperto corrispondenti funzioni
" sono sostituite dalle seguenti: "
abbiano ricoperto una delle corrispondenti funzioni"
.
Art. 5
Crediti e debiti del sistema di accreditamento. Modifiche all'articolo 72 bis del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Il comma 3 dell'articolo 72 bis del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogato.
Art. 6
Valutazione degli organismi formativi. Modifiche all'articolo 73 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. I commi 5, 6 e 7 dell'articolo 73 del d.p.g.r. 47/R/2003 sono abrogati.
Art. 7
1. Dopo l'articolo 73 del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:
"
Art. 73 bis - Monitoraggio e valutazione dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori (ITS)
1. Il sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi di istruzione tecnica superiore, realizzati dagli Istituti tecnici superiori (ITS) nell’ambito dei piani territoriali adottati ogni triennio dalla Regione, si attua tenendo conto degli indicatori di realizzazione e di risultato per il mantenimento dell’autorizzazione e per l’accesso al finanziamento del fondo nazionale ITS, di cui all’Allegato A, punto 5, lettera b), del decreto ministeriale 7 febbraio 2013 (Linee guida di cui all’articolo 52, commi 1 e 2
Sito esternodella legge n. 35 del 4 aprile 2012
, contenente misure di semplificazione e di promozione dell’istruzione tecnico professionale e degli Istituti tecnici superiori–ITS).
".
Art. 8
Procedura di accreditamento. Modifiche all'articolo 74 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Al comma 2 dell'articolo 74 del d.p.g.r. 47/R/2003 la parola "
sessanta
" è sostituita dalla seguente: "
centoventi
".
Art. 9
Revoca dell'accreditamento. Modifiche all'articolo 75 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 75 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente:
"
g) nel caso di mancato svolgimento per due anni consecutivi di attività formative finanziate o riconosciute ai sensi dell’
articolo 17, comma 2, della l.r. 32/2002
;
".
2. Il comma 4 dell'articolo 75 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
"
4. L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento ai sensi del comma 1, lettere a), b), c), i), l), m), n) e o) non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi cinque anni dalla data del provvedimento di revoca. Negli altri casi indicati al comma 1 il suddetto termine è ridotto a due anni.
".
Art. 10
Rinuncia all'accreditamento. Modifiche all'articolo 76 bis del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Al comma 3 dell'articolo 76 bis del d.p.g.r. 47/R/2003, le parole "
sei mesi
" sono sostituite dalle seguenti: "
due anni
".
2. Al comma 4 dell'articolo 76 bis del d.p.g.r. 47/R/2003, le parole "
due anni dalla rinuncia
" sono sostituite dalle seguenti: "
quattro anni dalla data dell’ultimo provvedimento di cancellazione dall’elenco dei soggetti accreditati.
".
Art. 11
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.