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Regolamento 31 ottobre 2017, n. 63/R

Accreditamento dei soggetti del sistema della formazione professionale. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”).

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 3 novembre 2017




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”);


Visto il parere del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 31 agosto 2017;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 6 settembre 2017;


Visto il parere favorevole della seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 28 settembre 2017;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 ottobre 2017, n. 1118;


Considerato quanto segue:


1. in materia di formazione professionale, è necessario adeguare il regolamento alle modifiche intervenute nella normativa statale che prevede l'obbligo di accreditamento degli Istituti professionali di Stato che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale, attualmente esonerati da tale adempimento;


2. è necessario stabilire un termine di conclusione del procedimento di rilascio dell'accreditamento agli organismi che svolgono attività di formazione di centoventi giorni. Ciò in quanto il nuovo disciplinare del Sistema regionale dell'accreditamento, approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 71 del regolamento stesso, si applica non solo al rilascio di nuovi accreditamenti ma anche agli organismi formativi già accreditati secondo la precedente disciplina, i quali sono tenuti a presentare una nuova domanda pena la revoca dell'accreditamento stesso;


3. è opportuno disporre l'entrata in vigore del regolamento dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, in considerazione dell'urgenza ad apportare le necessarie modifiche al disciplinare di cui al punto 2.



Si approva il presente regolamento:



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.