Menù di navigazione

Regolamento 31 ottobre 2017, n. 63/R

Accreditamento dei soggetti del sistema della formazione professionale. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”).

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 3 novembre 2017

Art. 9
Revoca dell'accreditamento. Modifiche all'articolo 75 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 75 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente:
"
g) nel caso di mancato svolgimento per due anni consecutivi di attività formative finanziate o riconosciute ai sensi dell’
articolo 17, comma 2, della l.r. 32/2002
;
".
2. Il comma 4 dell'articolo 75 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
"
4. L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento ai sensi del comma 1, lettere a), b), c), i), l), m), n) e o) non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi cinque anni dalla data del provvedimento di revoca. Negli altri casi indicati al comma 1 il suddetto termine è ridotto a due anni.
".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.