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Regolamento 30 ottobre 2017, n. 62/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 aprile 2017, n.18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 3 novembre 2017




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l'Sito esternoarticolo 117 comma 6 della Costituzione ;


Visto l'articolo 42 comma 2 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legge 31 maggio 2014, n.83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 29 luglio 2014, n.106 (c.d. “Art Bonus”);


Vista la legge regionale 5 aprile 2017, n.18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana);


Visto il parere favorevole del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 13 luglio 2017;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 ottobre 2017, n. 1131.


Considerato quanto segue:


1. A seguito dell'entrata in vigore della l.r. 18/2017 , occorre disciplinare le modalità applicative per usufruire delle agevolazioni fiscali sull’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), il termine per l’effettuazione dell’erogazione liberale, i requisiti dei soggetti promotori dei progetti secondo la tipologia di intervento finanziabile nonché le attività di verifica e monitoraggio sui destinatari delle agevolazioni fiscali;


2. Il parere favorevole con osservazioni della prima e della seconda Commissione consiliare, espresso nella seduta congiunta del 28 Settembre 2017, richiede tra l'altro di valutare l'inserimento di una disposizione che preveda la pubblicazione sul sito della Regione Toscana degli elenchi dei beneficiari delle erogazioni e dei destinatari delle agevolazioni fiscali;


3. L'inserimento della disposizione di cui al punto precedente è valutato come incongruo in quanto eccedente il principio di necessità codificato dall'Sito esternoart. 3 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che prescrive la riduzione al minimo dell'utilizzazione di dati personali e identificativi, escludendone il trattamento quando le finalità possono essere soddisfatte mediante opportune modalità, che consentano l'identificazione dell'interessato solo in caso di necessità;


4. Si recepiscono pertanto, parzialmente, le indicazioni contenute nel sopra citato parere e si apportano al testo del regolamento le modifiche conseguenti.


Si approva il presente regolamento:


Art. 1
Presentazione delle istanze di agevolazione fiscale (art. 4, l.r. 18/2017 )
1. Le istanze di agevolazione fiscale sono presentate dai soggetti di cui all'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana) nell’anno in cui si intende effettuare l’erogazione liberale e per cui si richiedono i benefici.
2. L’istanza è presentata mediante piattaforma informatica alla competente struttura della Giunta regionale.
Art. 2
Contenuti dell’istanza di agevolazione fiscale per la tipologia dei progetti promossi da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro (art. 3, comma 1, lett. a), l.r. 18/2017 )
1. L’istanza di agevolazione fiscale deve contenere:
a) l'indicazione del donante che presenta l'istanza;
b) l'indicazione della somma che si intende erogare;
c) la descrizione del progetto relativo al paesaggio o del progetto culturale al quale il donante intende erogare la somma.
2. I progetti relativi al paesaggio devono essere coerenti con i contenuti del Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR) e devono essere indirizzati ad una o più delle seguenti finalità:
a) conservazione e recupero del paesaggio;
b) qualificazione e valorizzazione del paesaggio attraverso Progetti di Paesaggio di cui all'articolo 34 della Disciplina del PIT-PPR;
c) miglioramento della fruizione del paesaggio;
d) diffusione della cultura del paesaggio.
3. I progetti relativi alla cultura devono essere coerenti con i contenuti della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) e con gli atti di programmazione regionale in materia culturale, con particolare riferimento al P.R.S. (Programma Regionale di Sviluppo) e al D.E.F.R. (Documento di Economia e Finanza regionale).
4. Le istanze di agevolazione sono accompagnate da una dichiarazione del soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il quale dichiara la presenza nel suo statuto o atto costitutivo delle finalità di valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio.
5. L'importo minimo delle donazioni è stabilito in euro 1.000,00.
Art. 3
Contenuti dell’istanza di agevolazione fiscale per la tipologia dei progetti di intervento previsti dal Sito esternod.l. 83/2014 convertito, con modificazioni, dalla Sito esternol. 106/2014 (art. 3, comma 1, lett. b), l.r. 18/2017 )
1. L’istanza di agevolazione fiscale specifica il progetto che si intende finanziare, avente le caratteristiche di cui all’Sito esternoarticolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 29 luglio 2014, n. 106 . Il progetto deve essere localizzato in Toscana (1)

Parole soppresse con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 54/R, art. 1.

.
2. L’istanza di agevolazione fiscale deve contenere l'indicazione:
a) del donante che presenta l'istanza;
b) della somma che si intende erogare;
c) del progetto al quale il donante intende erogare la somma.
3. Le istanze di agevolazione sono accompagnate da una dichiarazione del soggetto bene ficiario dell'erogazione liberale, il quale dichiara la presenza nel suo statuto o atto costitutivo delle finalità di valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio.
4. L'importo minimo delle donazioni è stabilito in euro 1.000,00.
Art. 4
Beneficiari delle erogazioni liberali (art. 3, l.r. 18/2017 )
1. I beneficiari delle erogazioni liberali relative ai progetti di cui all'articolo 2 devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a) la mancanza di scopo di lucro;
b) l’indicazione nello statuto o nell’atto costitutivo delle finalità della promozione, organizzazione e gestione di attività culturali o della valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio.
2. I beneficiari delle erogazioni liberali relative ai progetti di cui all'articolo 3 devono dimostrare di possedere i requisiti richiesti dall'Sito esternoarticolo 1, comma 1, del d.l. 83/2014 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternol.106/2014 .
3. I beneficiari delle erogazioni liberali di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti in un elenco tenuto presso la competente struttura della Giunta regionale su piattaforma informatica. L’elenco è implementato annualmente a seguito del decreto di approvazione di cui all’articolo 5, comma 6.
4. Qualunque modifica dello statuto o dell'atto costitutivo del beneficiario dell’erogazione liberale inserito nell’elenco di cui al comma 3 deve essere tempestivamente comunicata alla competente struttura della Giunta regionale.
5. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dall’elenco di cui al comma 3.
Art. 5
Verifica delle istanze e riconoscimento delle agevolazioni fiscali (art. 5, l.r. 18/2017 )
1. Entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di agevolazione fiscale, a seguito dell'istruttoria effettuata dalla competente struttura regionale, viene data al soggetto istante comunicazione sulla spettanza dell'agevolazione fiscale, allorquando è stata effettuata la verifica sui seguenti oggetti:
a) dichiarazioni in merito ai requisiti dei donanti che presentano l'istanza di agevolazione fiscale;
b) dichiarazioni in merito ai requisiti dei beneficiari delle erogazioni liberali;
c) corrispondenza tra i progetti proposti e le previsioni normative e programmatorie di cui all'articolo 2.
2. Le erogazioni liberali sono effettuate dai donanti nei confronti dei beneficiari entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
3. I donanti trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, la documentazione attestante l’erogazione liberale secondo le modalità di cui all'articolo 1 (2)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 54/R, art. 2.

. Trascorso tale termine decade la possibilità di godere dell’agevolazione fiscale.
3 bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 4, comma 3 bis, della l.r. 18/2017 non può eccedere annualmente l'importo di euro 100.000,00 anche se derivante da distinte erogazioni liberali effettuate da ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 2 della l.r. 18/2017. (3)

Comma inserito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 54/R, art. 2.

4. Le erogazioni liberali sono effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento: bonifico bancario, versamento su conto corrente intestato al beneficiario, altri sistemi di pagamento previsti dall'Sito esternoarticolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), ossia carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
5. Entro il 15 febbraio di ogni anno la competente struttura della Giunta regionale, al fine di conseguire l'equilibrio delle risorse disponibili, provvede alle eventuali rimodulazioni tra i progetti di cui all'articolo 2.
6. Entro il 15 marzo di ogni anno, con decreto del dirigente responsabile del procedimento, è approvato l’elenco delle erogazioni liberali effettuate nell’anno precedente, nonché dei relativi beneficiari, e dei soggetti destinatari dell’agevolazione fiscale.
Art. 6
Controlli sui destinatari delle agevolazioni fiscali e sui beneficiari delle erogazioni liberali (art. 5 l.r. 18/2017 )
1. La competente struttura della Giunta regionale effettua verifiche a campione sulle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti da parte dei beneficiari delle erogazioni liberali e dei destinatari delle agevolazioni fiscali che hanno fruito delle medesime in sede di dichiarazione annuale, e redige un elenco di coloro che ne hanno usufruito illegittimamente.
2. L’elenco di cui al comma 1 è trasmesso all’Agenzia delle Entrate la quale procede alle operazioni di controllo formale sulle dichiarazioni, sulla base di quanto indicato nella convenzione stipulata dalla Regione Toscana con la stessa Agenzia per la gestione dell’IRAP e dell’addizionale regionale IRPEF prevista dal Sito esternodecreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).
Art. 7
Abrogato.
Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.