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Regolamento 30 ottobre 2017, n. 62/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 aprile 2017, n.18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 3 novembre 2017




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l'Sito esternoarticolo 117 comma 6 della Costituzione ;


Visto l'articolo 42 comma 2 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legge 31 maggio 2014, n.83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 29 luglio 2014, n.106 (c.d. “Art Bonus”);


Vista la legge regionale 5 aprile 2017, n.18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana);


Visto il parere favorevole del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 13 luglio 2017;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 ottobre 2017, n. 1131.


Considerato quanto segue:


1. A seguito dell'entrata in vigore della l.r. 18/2017 , occorre disciplinare le modalità applicative per usufruire delle agevolazioni fiscali sull’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), il termine per l’effettuazione dell’erogazione liberale, i requisiti dei soggetti promotori dei progetti secondo la tipologia di intervento finanziabile nonché le attività di verifica e monitoraggio sui destinatari delle agevolazioni fiscali;


2. Il parere favorevole con osservazioni della prima e della seconda Commissione consiliare, espresso nella seduta congiunta del 28 Settembre 2017, richiede tra l'altro di valutare l'inserimento di una disposizione che preveda la pubblicazione sul sito della Regione Toscana degli elenchi dei beneficiari delle erogazioni e dei destinatari delle agevolazioni fiscali;


3. L'inserimento della disposizione di cui al punto precedente è valutato come incongruo in quanto eccedente il principio di necessità codificato dall'Sito esternoart. 3 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che prescrive la riduzione al minimo dell'utilizzazione di dati personali e identificativi, escludendone il trattamento quando le finalità possono essere soddisfatte mediante opportune modalità, che consentano l'identificazione dell'interessato solo in caso di necessità;


4. Si recepiscono pertanto, parzialmente, le indicazioni contenute nel sopra citato parere e si apportano al testo del regolamento le modifiche conseguenti.


Si approva il presente regolamento:


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.