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Regolamento 6 settembre 2017, n. 49/R

Regolamento di attuazione del Capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola).

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 13 settembre 2017




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) e in particolare l’articolo 7;


Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 25 maggio 2017;


Visto il parere delle competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 12 giugno 2017 n. 624;


Visto il parere favorevole, con osservazioni, espresso dalla seconda Commissione consiliare nella seduta del 27 luglio 2017;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 agosto 2017, n. 933;


Considerato quanto segue:


1. la l.r. 45/2007 è stata oggetto di modifiche a seguito del riordino delle funzioni amministrative attuato con la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 ); al fine di adeguare i contenuti del regolamento di attuazione alle nuove disposizioni della legge le norme regolamentari vigenti sono aggiornate;


2. al fine di garantire adeguate conoscenze e capacità professionali sono stati modificati i requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) tenendo conto dell’esperienza maturata negli anni di applicazione della vigente normativa;


3. i requisiti del tempo lavoro e del reddito da lavoro sono stati aggiornati per tener conto dell’attuale quadro normativo nazionale;


4. al fine di disciplinare nell’ambito dell’organizzazione della Regione i controlli sulla permanenza dei requisiti degli imprenditori agricoli professionali sono previste specifiche disposizioni;


5. viene modificata la disciplina della procedura conciliativa in caso di esito negativo dei controlli, al fine di semplificarla tenendo conto dei principi della Sito esternolegge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) in materia di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;


6. tenuto conto delle numerose modifiche da apportare al vigente testo regolamentare è opportuno, nel rispetto dei principi di qualità della normazione, abrogare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 febbraio 2008, n. 6/R (Regolamento di attuazione del capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) e approvare un nuovo regolamento;


7. di accogliere il parere della seconda Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo.


Si approva il presente regolamento:

Art. 1
1. Il presente regolamento contiene la disciplina di attuazione del Capo II della legge regionale luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), di seguito denominata legge regionale.
Art. 2
Ambito di applicazione (articolo 7 della l.r. 45/2007 )
1. La qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) è attribuita ai sensi della legge regionale e del presente regolamento con riferimento alle imprese agricole che hanno almeno una propria unità tecnico-economica (UTE), di cui all'Sito esternoarticolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'Sito esternoarticolo 14, comma 3, del dlgs 30 aprile 1998, n. 173 ) ubicata in Toscana.
Art. 3
Requisito della capacità professionale (articolo 7, comma 1, lettera a) della l.r. 45/2007 )
1. Il possesso delle adeguate conoscenze e competenze professionali dell’imprenditore agricolo è riconosciuto d'ufficio oppure accertato tramite esame.
2. La capacità è riconosciuta d'ufficio quando ricorre uno dei seguenti requisiti:
a) possesso di diploma di laurea di primo livello o magistrale, laurea specialistica, diploma di scuola media superiore in quanto idonei all’iscrizione all’albo dei dottori agronomi e forestali, sezione A e B, o all’albo del collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati o all’albo del collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati;
b) aver esercitato per due anni l’attività agricola, per un minimo di 832 ore annue, equivalenti a centoquattro giornate lavorate nel corso dell'anno, antecedentemente alla presentazione della richiesta di riconoscimento, come titolare di azienda, coadiuvante familiare, lavoratore agricolo subordinato con inquadramento non inferiore a operaio qualificato, amministratore delle società di capitali e di cooperativa, anche a scopo consortile. Il possesso del requisito è comprovato mediante la documentazione di avvenuta iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale per l’agricoltura;
c) possesso della qualifica di operatore biologico, per i produttori agricoli, attestata dall'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica, dopo aver superato la prevista fase di conversione almeno per una parte dell'azienda;
d) aver frequentato, non oltre i cinque anni antecedenti la presentazione della richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP di cui all'articolo 5 della legge, un corso di formazione erogato da un’agenzia formativa accreditata ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) della durata minima di 100 ore di teoria e di 40 ore di lezioni/esercitazioni pratiche, come comprovato dal certificato di partecipazione, oppure un corso di formazione equiparato della vigente normativa nazionale, della durata minima di 100 ore di teoria e di 40 ore lezioni/esercitazioni pratiche da svolgere in una azienda agricola, come comprovato dal certificato di partecipazione. Sono esonerati dall’obbligo di partecipare alle lezioni/esercitazioni pratiche da svolgere in un’azienda agricola coloro che hanno esercitato per almeno un anno l’attività agricola, per un minimo di 832 ore annue, equivalenti a centoquattro giornate lavorate nel corso dell'anno, come titolare di azienda, coadiuvante familiare, lavoratore agricolo subordinato con inquadramento non inferiore a operaio qualificato.
3. Il corso di formazione di cui al comma 1, lettera d) deve avere almeno il seguente contenuto:
a) ruolo e responsabilità dell'imprenditore agricolo;
b ) attività di cui all'articolo 2135 del codice civile;
c) normative fiscali e tributarie per l’agricoltura;
d) gestione dell’organizzazione generale dell’impresa agricola;
e) gestione delle risorse produttive;
f) legislazione agraria e normative specifiche, i contratti agrari e il credito agrario, contratti di lavoro in agricoltura;
g ) sicurezza del lavoro in agricoltura;
h) elementi di botanica, di agronomia e modalità di prevenzione e di difesa delle piante;
i) elementi aziendali che concorrono alla determinazione del reddito dell’impresa agraria, i fattori produttivi e le figure economiche di riferimento;
l) bilancio aziendale: lettura e interpretazione delle voci del bilancio di un’impresa agraria.
4. In carenza delle ipotesi di riconoscimento d'ufficio, il soggetto deve sottoporsi a un esame orale per comprovare le proprie conoscenze e competenze professionali. La commissione valuta le conoscenze generali del candidato sulle materie di cui al comma 3 e la competenza tecnica dello stesso in relazione alla propria esperienza professionale in azienda.
5. La commissione d’esame di cui al comma 4, almeno una per ufficio territoriale regionale, è nominata ai sensi della lettera k bis), del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) ed è composta da tre membri effettivi e tre supplenti e si riunisce quando vi siano almeno quindici domande di esame e comunque almeno due volte l'anno, una a semestre. La competente struttura della Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento della commissione.
Art. 4
Requisito del tempo di lavoro (articolo 7, comma 1, lettere a) e b) della l.r. 45/2007 )
1. Il requisito del tempo di lavoro è calcolato avendo a riferimento il tempo minimo di lavoro dedicato alle attività agricole.
2. Il parametro si ricava nel modo seguente: dato il tempo annuo complessivo di una unità lavorativa uomo (ULU), che è pari a 1.728 ore, equivalenti a 48 settimane di 36 ore lavorative, il tempo di lavoro considerato è complessivamente pari o superiore al 50 per cento di 1728 ore e cioè a 864 ore.
3. Se l’imprenditore agricolo professionale opera in una impresa ricadente nelle zone soggette a vincoli naturali o a altri vincoli specifici di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, di seguito denominate zone svantaggiate, il requisito del tempo di lavoro considerato è pari al 25 per cento di 1728 ore e cioè a 432 ore. In tal caso è necessario che l'UTE dell'azienda ricada prevalentemente nella zona svantaggiata.
4. Qualora l’imprenditore agricolo professionale svolga attività lavorative extra-agricole che si configurano come lavoro dipendente o assimilato, il tempo di lavoro dedicato alle attività agricole deve comunque rispettare le percentuali di cui ai commi 2 e 3. Il calcolo viene fatto comparando il tempo di lavoro calcolato ai sensi del presente articolo con quello risultante dalle norme di legge o contratti applicabili e riscontrabile dalle certificazioni rilasciate dal datore di lavoro.
5. Qualora l’imprenditore agricolo professionale svolga attività lavorative extra - agricole che si configurano come lavoro autonomo, la rilevazione del tempo di lavoro dedicato alle attività agricole pari o superiore a 864 ore annue o 432 ore annue per le zone svantaggiate è condizione sufficiente per l'assolvimento del requisito e si prescinde dalla comparazione con le predette attività lavorative extra - agricole.
6. I criteri uniformi per l'adozione delle tabelle parametriche funzionali alla valutazione delle attività agricole sono stabiliti con deliberazione di Giunta regionale.
7. Il tempo di lavoro dello IAP che svolge unicamente attività di amministrazione e direzione dell’impresa agricola è pari al 20 per cento del fabbisogno lavorativo totale dell’azienda.
Art. 5
Requisito del reddito da lavoro (articolo 7, comma 1, lettere a) e b) della l.r. 45/2007 )
1. Il requisito del reddito da lavoro è calcolato comparando il reddito derivante dall'attività agricola con il reddito globale da lavoro, secondo quanto stabilito dalle linee guida sui controlli di cui all’articolo 10.
2. Il requisito del reddito da lavoro è soddisfatto quando l’imprenditore agricolo professionale persona fisica ricava dall’attività agricola direttamente o in qualità di socio o di amministratore di società agricola almeno il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro. Sono esclusi dal computo del reddito globale da lavoro le pensioni di ogni genere, gli assegni a esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche ovvero in associazioni e altri enti operanti nel settore agricolo.
3. Se l’imprenditore agricolo professionale opera in una impresa ricadente nelle zone soggette a vincoli naturali o a altri vincoli specifici di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la percentuale di cui al comma 2 è ridotta al 25 per cento. Rientra in questa casistica l’impresa la cui UTE ricade prevalentemente in zona svantaggiata.
4. Se l’imprenditore agricolo professionale opera in qualità di amministratore di una società di capitale o in una cooperativa, anche a scopo consortile, il reddito da lavoro derivante da attività agricola è costituito dalle indennità e somme ottenute all’interno della società per tale qualifica. Nel caso in cui l’amministratore sia anche socio della società di capitali e della cooperativa, anche a scopo consortile, al reddito derivante da attività agricola va sommato quello derivante dalla partecipazione alla compagine sociale.
Art. 6
Condizioni che determinano il mantenimento dei requisiti del tempo di lavoro e del reddito da lavoro (articolo 7, comma 1, lettera c) della l.r. 45/2007 )
1. Ai fini del soddisfacimento dei requisiti del tempo di lavoro e del reddito da lavoro, l’astensione dal lavoro dell’imprenditore agricolo professionale, al verificarsi delle condizioni di seguito indicate, è equiparata alla condizione lavorativa precedente all'insorgenza della causa di astensione, per tutto il periodo in cui perdurano e comunque per un tempo complessivo non superiore a tre anni:
a) maternità e paternità ivi compresi i profili relativi alla cura e conciliazione familiare;
b) malattia professionale e infortunio;
c) calamità naturali, epizoozie e fitopatie, nonché distruzione fortuita dei fabbricati aziendali che impediscono il regolare svolgimento delle attività.
Art. 7
Criteri per la verifica del requisito dell'oggetto sociale delle società agricole (articolo 7, comma 1, lettera f) della l.r. 45/2007 )
1. La ragione sociale o denominazione sociale della società deve necessariamente contenere la dizione "società agricola" e deve avere come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile.
2. Le società di persone, di capitali e le cooperative, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
b) nel caso di società di capitali o cooperative, anche a scopo consortile, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
3. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore IAP a una sola società.
4. Non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati a uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati a uso strumentale alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, sempreché i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola esercitata. Il requisito della marginalità si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10 per cento dell'ammontare dei ricavi complessivi. Resta fermo l'assoggettamento di tali ricavi a tassazione in base alle regole del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).
Art. 8
Modalità di richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP (articolo 5 della l.r. 45/2007 )
1. Il soggetto presenta la richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP all’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) mediante la dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all’articolo 11 della legge regionale. La presentazione della DUA determina l’iscrizione nella specifica sezione dell’anagrafe regionale delle imprese agricole di cui all’articolo 5, comma 2 della legge regionale.
2. La DUA contiene i seguenti elementi:
a) il titolo di studio formativo o professionale o l'esperienza professionale maturata, secondo quanto previsto dall'articolo 3;
b) in quale impresa/e agricola/e il richiedente svolge la sua attività agricola direttamente, in qualità di socio o di amministratore;
c) a quale impresa agricola il richiedente apporta la qualifica di IAP in qualità di titolare, di socio o di amministratore;
d) se il richiedente svolge attività lavorativa extragricola in qualità di dipendente, di prestatore di lavoro a questo assimilato o di lavoratore autonomo. Nel caso di lavoro dipendente o assimilato deve essere dichiarato anche il monte orario prestato annualmente.
3. L’imprenditore agricolo professionale comunica all’ARTEA, tramite la DUA, la variazione inerente i dati di cui al comma 2, entro sessanta giorni dal suo verificarsi.
Art. 9
Riconoscimento provvisorio della qualifica di IAP (articolo 4, comma 1 della l.r. 45/2007 )
1. Nella DUA di richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP il soggetto che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 4, comma 1 della legge regionale, compila l’apposito campo e dichiara i requisiti mancanti che devono essere realizzati entro, al massimo, i successivi ventiquattro mesi.
2. L’imprenditore agricolo professionale provvisorio, al momento del conseguimento dei requisiti e comunque entro la scadenza dei ventiquattro mesi, deve presentare una DUA di richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP a titolo definitivo.
Art. 10
1. L’ARTEA effettua il controllo sulla presentazione della prima richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP, che consiste nella verifica di quanto dichiarato nella DUA dal soggetto.
2. Il controllo sulla permanenza dei requisiti dell’imprenditore agricolo professionale è effettuato dal competente settore della Giunta regionale in base all'UTE dell'azienda. In caso di azienda con pluralità di UTE, il controllo è effettuato tenendo conto della sede legale dell’azienda o della sede di deposito del fascicolo aziendale.
3. Il competente settore della Giunta regionale registra i controlli eseguiti nell'anagrafe regionale delle aziende agricole.
4. Il controllo è svolto ogni anno su un campione di IAP estratto da ARTEA. I criteri per l’estrazione del campione sono indicati con decreto del competente settore della Giunta regionale. Il controllo amministrativo ed eventualmente in loco ha come oggetto il possesso e la permanenza dei requisiti che hanno determinato il riconoscimento della qualifica di IAP. Le linee guida per i controlli sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 11
1. Le misure di revoca dei finanziamenti e le sanzioni dell'esclusione dalle provvidenze finanziarie sono applicate secondo quanto stabilito per i finanziamenti con fondi comunitari integrati da fondi regionali o statali, nel programma di sviluppo rurale e nei relativi atti applicativi, ovvero negli atti europei ivi richiamati, esperita la procedura conciliativa di cui all’articolo 12.
Art. 12
1. Qualora i controlli di cui all’articolo 10 diano esito negativo, il soggetto che ha effettuato il controllo, prima di emanare il provvedimento che dà atto dell’esito negativo, comunica al soggetto controllato i motivi che ostano al riconoscimento della qualifica di IAP.
2. Il soggetto controllato, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni e controdeduzioni al settore competente della Regione Toscana.
3. Se emergono elementi nuovi che permettono il riconoscimento della qualifica di IAP, l’esito positivo è comunicato dal settore competente regionale all’interessato e ad ARTEA per l’inserimento sul sistema informativo di ARTEA.
4. Se non emergono elementi nuovi è confermato l’esito negativo. Il provvedimento finale è comunicato dal settore competente regionale all’interessato e trasmesso ad ARTEA per l’inserimento sul sistema informativo di ARTEA ai fini della cancellazione dalla sezione specifica dell’anagrafe regionale delle aziende agricole della persona fisica e della eventuale società di riferimento con effetto retroattivo.
Art. 13
Pubblicità delle iscrizioni degli imprenditori agricoli professionali (articolo 5 della l.r. 45/2007 )
1. L'iscrizione dello IAP nell'anagrafe regionale delle aziende agricole che ai sensi dell'articolo 5, comma 4 della legge regionale certifica il possesso della qualifica è pubblicizzata da ARTEA nel proprio sito internet, nonché mediante pubblicazione di elenchi nel bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) con periodicità semestrale.
Art. 14
Norma transitoria
1. I corsi di formazione attestanti il requisito della capacità professionale frequentati antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento costitutiscono titolo valido per il riconoscimento del requisito della capacità professionale e restano validi fino al 31 dicembre 2019.
Art. 15
Abrogazione
1. Dall’entrata in vigore del presente regolamento il decreto del Presidente della Giunta regionale 18 febbraio 2008, n. 6/R (Regolamento di attuazione del capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) è abrogato.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.