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Regolamento 6 settembre 2017, n. 49/R

Regolamento di attuazione del Capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola).

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 13 settembre 2017

Art. 9
Riconoscimento provvisorio della qualifica di IAP (articolo 4, comma 1 della l.r. 45/2007 )
1. Nella DUA di richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP il soggetto che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 4, comma 1 della legge regionale, compila l’apposito campo e dichiara i requisiti mancanti che devono essere realizzati entro, al massimo, i successivi ventiquattro mesi.
2. L’imprenditore agricolo professionale provvisorio, al momento del conseguimento dei requisiti e comunque entro la scadenza dei ventiquattro mesi, deve presentare una DUA di richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP a titolo definitivo.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.