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Regolamento 6 settembre 2017, n. 49/R

Regolamento di attuazione del Capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola).

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 13 settembre 2017

Art. 8
Modalità di richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP (articolo 5 della l.r. 45/2007 )
1. Il soggetto presenta la richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP all’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) mediante la dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all’articolo 11 della legge regionale. La presentazione della DUA determina l’iscrizione nella specifica sezione dell’anagrafe regionale delle imprese agricole di cui all’articolo 5, comma 2 della legge regionale.
2. La DUA contiene i seguenti elementi:
a) il titolo di studio formativo o professionale o l'esperienza professionale maturata, secondo quanto previsto dall'articolo 3;
b) in quale impresa/e agricola/e il richiedente svolge la sua attività agricola direttamente, in qualità di socio o di amministratore;
c) a quale impresa agricola il richiedente apporta la qualifica di IAP in qualità di titolare, di socio o di amministratore;
d) se il richiedente svolge attività lavorativa extragricola in qualità di dipendente, di prestatore di lavoro a questo assimilato o di lavoratore autonomo. Nel caso di lavoro dipendente o assimilato deve essere dichiarato anche il monte orario prestato annualmente.
3. L’imprenditore agricolo professionale comunica all’ARTEA, tramite la DUA, la variazione inerente i dati di cui al comma 2, entro sessanta giorni dal suo verificarsi.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.