Menù di navigazione

Regolamento 6 settembre 2017, n. 49/R

Regolamento di attuazione del Capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola).

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 13 settembre 2017

Art. 5
Requisito del reddito da lavoro (articolo 7, comma 1, lettere a) e b) della l.r. 45/2007 )
1. Il requisito del reddito da lavoro è calcolato comparando il reddito derivante dall'attività agricola con il reddito globale da lavoro, secondo quanto stabilito dalle linee guida sui controlli di cui all’articolo 10.
2. Il requisito del reddito da lavoro è soddisfatto quando l’imprenditore agricolo professionale persona fisica ricava dall’attività agricola direttamente o in qualità di socio o di amministratore di società agricola almeno il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro. Sono esclusi dal computo del reddito globale da lavoro le pensioni di ogni genere, gli assegni a esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche ovvero in associazioni e altri enti operanti nel settore agricolo.
3. Se l’imprenditore agricolo professionale opera in una impresa ricadente nelle zone soggette a vincoli naturali o a altri vincoli specifici di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la percentuale di cui al comma 2 è ridotta al 25 per cento. Rientra in questa casistica l’impresa la cui UTE ricade prevalentemente in zona svantaggiata.
4. Se l’imprenditore agricolo professionale opera in qualità di amministratore di una società di capitale o in una cooperativa, anche a scopo consortile, il reddito da lavoro derivante da attività agricola è costituito dalle indennità e somme ottenute all’interno della società per tale qualifica. Nel caso in cui l’amministratore sia anche socio della società di capitali e della cooperativa, anche a scopo consortile, al reddito derivante da attività agricola va sommato quello derivante dalla partecipazione alla compagine sociale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.