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Regolamento 6 settembre 2017, n. 49/R

Regolamento di attuazione del Capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola).

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 13 settembre 2017

Art. 4
Requisito del tempo di lavoro (articolo 7, comma 1, lettere a) e b) della l.r. 45/2007 )
1. Il requisito del tempo di lavoro è calcolato avendo a riferimento il tempo minimo di lavoro dedicato alle attività agricole.
2. Il parametro si ricava nel modo seguente: dato il tempo annuo complessivo di una unità lavorativa uomo (ULU), che è pari a 1.728 ore, equivalenti a 48 settimane di 36 ore lavorative, il tempo di lavoro considerato è complessivamente pari o superiore al 50 per cento di 1728 ore e cioè a 864 ore.
3. Se l’imprenditore agricolo professionale opera in una impresa ricadente nelle zone soggette a vincoli naturali o a altri vincoli specifici di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, di seguito denominate zone svantaggiate, il requisito del tempo di lavoro considerato è pari al 25 per cento di 1728 ore e cioè a 432 ore. In tal caso è necessario che l'UTE dell'azienda ricada prevalentemente nella zona svantaggiata.
4. Qualora l’imprenditore agricolo professionale svolga attività lavorative extra-agricole che si configurano come lavoro dipendente o assimilato, il tempo di lavoro dedicato alle attività agricole deve comunque rispettare le percentuali di cui ai commi 2 e 3. Il calcolo viene fatto comparando il tempo di lavoro calcolato ai sensi del presente articolo con quello risultante dalle norme di legge o contratti applicabili e riscontrabile dalle certificazioni rilasciate dal datore di lavoro.
5. Qualora l’imprenditore agricolo professionale svolga attività lavorative extra - agricole che si configurano come lavoro autonomo, la rilevazione del tempo di lavoro dedicato alle attività agricole pari o superiore a 864 ore annue o 432 ore annue per le zone svantaggiate è condizione sufficiente per l'assolvimento del requisito e si prescinde dalla comparazione con le predette attività lavorative extra - agricole.
6. I criteri uniformi per l'adozione delle tabelle parametriche funzionali alla valutazione delle attività agricole sono stabiliti con deliberazione di Giunta regionale.
7. Il tempo di lavoro dello IAP che svolge unicamente attività di amministrazione e direzione dell’impresa agricola è pari al 20 per cento del fabbisogno lavorativo totale dell’azienda.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.