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Regolamento 6 settembre 2017, n. 49/R

Regolamento di attuazione del Capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola).

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 13 settembre 2017

Art. 2
Ambito di applicazione (articolo 7 della l.r. 45/2007 )
1. La qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) è attribuita ai sensi della legge regionale e del presente regolamento con riferimento alle imprese agricole che hanno almeno una propria unità tecnico-economica (UTE), di cui all'Sito esternoarticolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'Sito esternoarticolo 14, comma 3, del dlgs 30 aprile 1998, n. 173 ) ubicata in Toscana.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.