Regolamento 6 settembre 2017, n. 49/R
Regolamento di attuazione del Capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola).
Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 13 settembre 2017
Art. 11
Revoca e sanzioni (articolo 7, comma 1, lettera h) della l.r. 45/2007 )
1. Le misure di revoca dei finanziamenti e le sanzioni dell'esclusione dalle provvidenze finanziarie sono applicate secondo quanto stabilito per i finanziamenti con fondi comunitari integrati da fondi regionali o statali, nel programma di sviluppo rurale e nei relativi atti applicativi, ovvero negli atti europei ivi richiamati, esperita la procedura conciliativa di cui all’articolo 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.