Regolamento 5 settembre 2017, n. 48/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) e della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994 ). (2)

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 13 settembre 2017
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l’

Visto l’articolo 42 dello Statuto;
Vista la

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della

Vista la legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994 );
Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;
Visto il parere favorevole del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 23 marzo 2017;
Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 3 aprile 2017, n. 352;
Visto il parere favorevole della seconda commissione consiliare con osservazioni espresso nella seduta del 27 luglio 2017;
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 15 maggio 2017;
Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 agosto 2017, n. 934;
Considerato quanto segue:
1. a seguito del riordino legislativo delle funzioni in materia faunistico venatoria effettuato con la legge regionale 1 marzo 2016, n. 20 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005), che ha modificato la l.r. 3/1994 , è necessario intervenire sulle disposizioni regolamentari al fine di adeguarle al nuovo assetto delle competenze istituzionali;
Per quanto concerne il titolo I (Gestione e accesso agli ambiti territoriali di caccia), capo I (Funzionamento e gestione finanziaria degli ambiti territoriali di caccia) e capo II (Accesso agli ambiti territoriali di caccia)
2. Al fine di dare attuazione alle nuove disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia (ATC), introdotte con la legge regionale 16 dicembre 2016, n. 84 (Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia (ATC). Modifiche alla l.r. 3/1994 ), è necessario disciplinare le norme per il funziona-mento degli ambiti territoriali di caccia e, pertanto, sono definite le modalità di svolgimento delle sedute del comitato di gestione tenendo conto dei principi della trasparenza e della pubblicità degli atti;
3. E’ necessario stabilire dei criteri per l’utilizzo delle risorse disponibili da parte degli ATC al fine di garantire il corretto svolgimento dei compiti attribuiti agli stessi dalla legge;
4. Per garantire un’equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio regionale sono definiti la densità venatoria e le regole per l’iscrizione agli ATC e per lo svolgimento della mobilità venatoria sia da parte dei cacciatori residenti che non residenti in Toscana;
Per quanto concerne il titolo II (Istituti faunistici, istituti faunistico venatori e Aree sottratte alla caccia programmata), capo I (Zone di protezione lungo le rotte dell’avifauna ed Oasi di protezione), capo II (Zone di ripopolamento e cattura) e capo III (Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale) e capo IV (Zone di rispetto venatorio)
5. Per la realizzazione delle finalità ambientali proprie degli istituti faunistici pubblici stabiliti dalla legge si prevedono norme di dettaglio per la costituzione e la gestione degli stessi. Tali norme vengono in parte riconfermate e in parte aggiornate al fine di semplificare le procedure tenendo conto dell’esperienza maturata; in particolare, al fine di garantire l’attuazione della pianificazione territoriale, è opportuno prevedere che in vigenza del piano faunistico venatorio non siano ammesse variazioni;
Per quanto concerne il titolo II, capo V (Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale), capo VI (Aziende faunistico venatorie), capo VII (Aziende agrituristico venatorie), capo VIII (Aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani)
6. Per la realizzazione delle finalità proprie degli istituti faunistici privati stabilite dalla legge si prevedono norme di dettaglio per la costituzione e per la gestione degli stessi istituti. Tali norme vengono in parte riconfermate e in parte aggiornate al fine di tener conto dei principi di semplificazione amministrativa nonché dell’esperienza maturata negli anni di applicazione delle norme;
Per quanto concerne il titolo II, capo IX (Aree sottratte alla caccia programmata)
7. La definizione dei criteri da osservare per l’accoglimento delle domande di esclusione di aree dal territorio soggetto a caccia programmata risponde alla necessità di consentire la completa realizzazione degli obiettivi programmati;
Per quanto concerne il titolo III (Detenzione e allevamento di fauna selvatica), capo I (Allevamento di fauna selvatica)
8. Per garantire una gestione degli allevamenti di fauna selvatica che assicuri il benessere degli animali sono riconfermate le regole di dettaglio relative al rilascio delle autorizzazioni, alle modalità gestionali, al trasporto degli animali allevati e al loro utilizzo come richiami vivi di caccia;
Per quanto concerne il titolo IV (Cattura di uccelli a scopo di richiamo), capo I (Cattura di uccelli a scopo di richiamo)
9. L’attività di cattura degli uccelli per l’inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo è aggiornata alla normativa statale prevista dall'

Per quanto concerne il titolo V (Appostamenti) capo I (Appostamenti)
10. L’appostamento fisso di caccia rappresenta una specifica modalità di esercizio venatorio auto-rizzato dalla Regione. Le norme regolamentari per la realizzazione delle diverse tipologie di appostamenti, per il rilascio delle autorizzazioni e per il loro utilizzo sono aggiornate, tenendo conto dell’esperienza maturata, al fine anche di semplificare le relative procedure amministrative. In particolare, per tutelare la sicurezza nell’esercizio venatorio vengono rimodulate le distanze minime da osservare per la costruzione degli appostamenti e per l’esercizio delle altre forme di caccia nei pressi degli appostamenti stessi;
Per quanto concerne il titolo VI (Gestione faunistico venatoria e modalità di prelievo degli ungulati), capo I (Regole generali per la gestione faunistico venatoria degli ungulati), capo II (Caccia al cinghiale), capo III (Prelievo selettivo degli altri ungulati) e capo IV (Gestione faunistico venatoria del cervo appenninico)
11. Per garantire l’applicazione delle disposizioni inerenti la gestione straordinaria degli ungulati nell'intero territorio regionale poste con l.r 10/2016 vengono indicate le norme di dettaglio riguardanti le procedure e le attività di gestione relative alle aree vocate e non vocate per ciascuna specie, le modalità omogenee di monitoraggio, gli specifici compiti degli ATC ed dei titolari degli istituti faunistici. Inoltre, sono previste disposizioni tecnico operative finalizzate al contenimento delle specie per perseguire le densità sostenibili e mantenere l’equilibrio compatibile tra le popolazioni animali presenti, le produzioni agricole e l’ambiente;
Per quanto riguarda la gestione venatoria del cervo appenninico viene confermata la disciplina che era stata disposta per gestire le popolazioni in modo unitario, in accordo con la Regione Emilia Romagna;
Per quanto concerne il titolo VII (Abilitazioni all’esercizio venatorio e altre abilitazioni) capo I (Abilitazioni all’esercizio venatorio ed al prelievo selettivo degli ungulati) e capo II (Altre abilitazioni)
12. sono stabilite le disposizioni di dettaglio al fine di indicare le modalità organizzative per il rilascio delle abilitazioni previste dalla legge, le modalità di valutazione dei candidati ed i loro requisiti di accesso;
Per quanto concerne il titolo VIII - Sistema informatizzato faunistico venatorio regionale (SIFV), capo I (Sistema informatizzato faunistico venatorio regionale (SIFV)
13. Si definiscono i compiti e le modalità di attivazione del sistema informatizzato faunistico vena-torio regionale, quale strumento informatico necessario alla gestione della raccolta ed elaborazione dei dati necessari per supportare l’attività di programmazione e di pianificazione faunistico venatoria svolta dall’osservatorio per la fauna e l’attività venatoria istituito presso la competente struttura della Giunta regionale;
14. di accogliere il parere della seconda commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo, ad eccezione:
del punto in cui con riferimento all'articolo 1 si chiede di chiarire che la disposizione inerente al divieto di posizioni direttive e dirigenziali non si applica alle posizioni già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento, in quanto tale figura non è prevista dalla vigente normativa e in ogni caso è disciplinata dalle norme transitorie inerenti il passaggio dei rapporti giuridici conseguenti alla recente riforma degli ATC;
del punto in cui con riferimento all'articolo 49 si chiede di stabilire le misure minime delle gabbie per gli uccelli da richiamo al di fuori dell'attività venatoria, in quanto tale disciplina esula dalla normativa regionale in materia faunistico venatoria;
del punto in cui con riferimento all'articolo 55 si chiede che in caso di non utilizzo dell'appostamento fisso, l'appostamento temporaneo non può essere realizzato usufruendo del sito apprestato per l'appostamento fisso, stante la difficoltà tecnica di identificare con certezza il limite di tale sito;
del punto in cui con riferimento all'articolo 73, comma 4 si chiede di riportare a quaranta il numero dei cacciatori necessario per formare la squadra, in quanto si deve tener conto della forte diminuzione del numero di cacciatori in questi ultimi anni;
15. per assicurare che le nuove norme siano applicabili prima dell'apertura della stagione venatoria 2017 – 2018 è necessario prevedere che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Si approva il presente regolamento:
Note del Redattore: