Regolamento 5 settembre 2017, n. 48/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) e della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994 ). (2)

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 13 settembre 2017
TITOLO IX
Disposizioni finali
Art. 97
Norme transitorie e di prima applicazione
1. Al termine del periodo di vigenza della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994 ) le disposizioni del titolo VI continuano ad applicarsi per quanto compatibili con le disposizioni di cui agli articoli 28 bis e 28 ter della l.r. 3/1994 .
2. Fino all’approvazione della delibera della Giunta regionale di cui all’articolo 95 i contenuti e le modalità dei corsi sono disciplinati dalla delibera di Giunta regionale n. 1075 del 2 novembre 2016.
3. In via di prima applicazione, la struttura della Giunta regionale competente diffida i titolari di autorizzazioni per appostamenti, decaduti nel corso della stagione venatoria 2017/2018 per non aver rispettato il termine di pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e ancora non riassegnati, a provvedere al pagamento, entro sessanta giorni, della tassa di concessione per la stagione venatoria 2017/2018, maggiorata da un importo corrispondente alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 58, comma 1, lettera q) della l.r. 3/1994 .

Art. 98
Abrogazioni
1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è abrogato data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 99
Disapplicazione dei regolamenti provinciali
1. Ai sensi dell'articolo 111 della legge regionale 1 marzo 2016, n. 20 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005) dall'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere applicazione i regolamenti provinciali in materia faunistico venatoria.
Art. 100
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Note del Redattore: