Regolamento 5 settembre 2017, n. 48/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) e della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994 ).

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 13 settembre 2017
TITOLO IX
Disposizioni finali
Art. 97
Norme transitorie e di prima applicazione
1. Al termine del periodo di vigenza della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994 ) le disposizioni del titolo VI continuano ad applicarsi per quanto compatibili con le disposizioni di cui agli articoli 28 bis e 28 ter della l.r. 3/1994 .
2. Fino all’approvazione della delibera della Giunta regionale di cui all’articolo 95 i contenuti e le modalità dei corsi sono disciplinati dalla delibera di Giunta regionale n. 1075 del 2 novembre 2016.
3. In via di prima applicazione, la struttura della Giunta regionale competente diffida i titolari di autorizzazioni per appostamenti, decaduti nel corso della stagione venatoria 2017/2018 per non aver rispettato il termine di pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e ancora non riassegnati, a provvedere al pagamento, entro sessanta giorni, della tassa di concessione per la stagione venatoria 2017/2018, maggiorata da un importo corrispondente alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 58, comma 1, lettera q) della l.r. 3/1994 .

Art. 98
Abrogazioni
1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è abrogato data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 99
Disapplicazione dei regolamenti provinciali
1. Ai sensi dell'articolo 111 della legge regionale 1 marzo 2016, n. 20 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005) dall'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere applicazione i regolamenti provinciali in materia faunistico venatoria.
Art. 100
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.