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Regolamento 11 agosto 2017, n. 46/R

Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 11 agosto 2017




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto gli articoli 4, comma 1, lettera l) e 42 dello Statuto;


Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);


Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (Direttiva Quadro sulle Acque);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015, n. 39 (Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua);


Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015 (Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo);


Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 294 (Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorita' di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorita' di bacino, di cui alla Sito esternolegge 18 maggio 1989, n. 183 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'Sito esternoarticolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124 )


Visto il decreto della Direzione per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2017, n. 29, come modificato dal decreto 25 maggio 2017, n. 293, che approva le linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE;


Visto il decreto della Direzione per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2017, n. 30, che approva le linee guida per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d’acqua, del deflusso ecologico, a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità, definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE;


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettere a) b) c) d) h), e comma 2, articolo 12 e articolo 13;


Vista la legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico) ed in particolare l’articolo 3;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 aprile 2015, n. 51/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 12 bis, comma 4, lettere e) ed f) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 “Norme per la difesa del suolo”. Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Definizione degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni);


Visti i Piani di gestione dei Distretti dell’Appennino settentrionale, dell’Appennino centrale e del Serchio;


Visto il Piano di tutela delle acque della Toscana;


Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 15 giugno 2017;


Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Visti i pareri, resi ai sensi degli articoli 95 e 98 Sito esternodel d.lgs 152/2006 delle Autorità di bacino distrettuale ed in particolare:

a) il parere favorevole con osservazioni dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale reso in data 13/06/2017;

b) il parere favorevole con osservazioni dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale reso in data 15/06/2017;

c) il parere favorevole con osservazioni dell’Autorità di bacino distrettuale del Po reso in data 15/06/2017;


Visto il parere favorevole della Quarta Commissione consiliare “Territorio, ambiente” espresso nella seduta del 18 luglio 2017 e di dover adeguare conseguentemente il testo all'osservazione ivi formulate ;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 21 luglio 2017;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2017, n. 830;


Considerato quanto segue :


1. a seguito del riassetto delle competenze istituzionali della Regione e di quanto rilevato nel corso del primo anno di attuazione delle disposizioni regolamentari contenute nel d.p.g.r. 61/R/2016, si è reso necessario nell'ottica dell’utilizzo razionale della risorsa idrica:

a) individuare ulteriori usi delle acque, in aggiunta a quelli già inseriti all'interno dell'articolo 3 del d.p.g.r. 61/R/2016, quali gli usi didattici ed ambientali e per l'esercizio di fontanelli pubblici in gestione ai comuni;

b) modificare la formula di calcolo del canone di concessione, al fine di garantire una piena proporzionalità tra i quantitativi di acqua resi in concessione e le somme da corrispondere da parte dell'utenza, nonché per rendere più efficaci le azioni di incentivazione al risparmio idrico previste dal regolamento;

c) introdurre una disciplina transitoria per la definizione sia della portata media annua dei prelievi concessionati in atto ed in regime di concessione preferenziale, che per il calcolo dei canoni di concessione per i prelievi in atto, dal momento che in alcuni ambiti territoriali, antecedentemente all’anno 2016, le concessioni erano rilasciate sulla base della portata massima prelevabile;

d) adeguare le disposizioni del presente regolamento al fine di raccordarne le previsioni con gli obiettivi dell’articolo 9 della direttiva 2000/60/CE, collegando il programma per il completamento della banca dati contenente le informazioni relative ai prelievi all’opportunità di prevedere in futuro, una formula di calcolo del canone che tenga conto anche dei quantitativi effettivamente consumati dall’utente nel corso dell’anno solare di riferimento;

e) ampliare le casistiche di incentivazione al risparmio idrico e all'oculato utilizzo della risorsa, da parte dell'utenza, introducendo nuovi casi di riduzioni di canone collegati a nuove forme di risparmio idrico e di controllo dei prelievi;

f) estendere l’obbligo di installazione di idoneo strumento di misura a tutti i prelievi ad uso domestico delle acque sotterranee, in modo da poter aggiungere un elemento di verifica e controllo per un uso che non è soggetto a concessione e che è definito anche in base ai quantitativi annui prelevati;


2. si è reso altresì necessario, anche in attuazione delle nuove norme sul procedimento amministrativo, apportare semplificazioni alle modalità per la presentazione delle domande di concessione e alle procedure istruttorie, attraverso il coordinamento dei vari procedimenti eventualmente connessi con il rilascio del titolo concessorio, nonché alleggerire il procedimento di rilascio delle varianti non sostanziali relative a richieste di diminuzione di prelievo, trattandosi di richieste che modificano la concessione attenuandone la pressione sul corpo idrico oggetto di prelievo;


3. con riferimento alle concessioni per uso idroelettriche, le modifiche introdotte dal presente regolamento forniscono una prima risposta:

a) alle istanze della Commissione Europea che, nell'ambito del caso EU-PILOT 6011/2014/ENVI, ha chiesto informazioni sulle modalità attraverso cui le Autorità italiane, nell’ambito delle ordinarie procedure autorizzative, eseguono le valutazioni ambientali sugli impianti relativi alle concessioni di derivazione per produzione di forza motrice in istruttoria, ponendo di fatto l’Italia in una condizione di pre-contenzioso;

b) all'orientamento espresso dalla Corte di giustizia europea, con sentenza del 1° luglio 2015, che stabilisce che gli Stati membri sono tenuti – salvo concessione delle deroghe previste dalla Direttiva – “a negare l’autorizzazione di un particolare progetto qualora sia idoneo a provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale oppure pregiudichi il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali o di un buon potenziale ecologico e di un buono stato chimico di tali acque, alla data prevista dalla direttiva”, intendendo per “deterioramento dello stato” la condizione nella quale lo stato di anche uno solo degli elementi di qualità del corpo idrico superficiale, ai sensi dell’allegato V della direttiva, si degrada di una classe, anche se ciò non si traduce automaticamente in un deterioramento nella classificazione complessiva dello stato di qualità dello stesso corpo idrico superficiale;


4. è stato ritenuto di conseguenza opportuno, anche a seguito dell'entrata in vigore il 17 febbraio 2017 del d.m. ambiente 294/2016 ed in conseguenza dell’emanazione dei decreti della Direzione per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29/2017 e 30/2017:

a) riformulare i criteri per il rilascio di concessioni per uso idroelettrico, inquadrandoli in un contesto pianificatorio a livello di distretto e regionale che definisca gli obiettivi ambientali per i corpi idrici e ne dettagli le misure per il loro raggiungimento, ricorrendo all’introduzione di una norma transitoria che detti precise condizioni di inammissibilità nei casi di nuove concessioni, da applicarsi nelle more di atti di pianificazione che non esplicitino misure il tal senso;

b) abrogare l'articolo 6 del d.p.g.r. 61/R/2016 perché in sovrapposizione con quanto di competenza delle Autorità di bacino distrettuali, in considerazione dell’ormai completa operatività delle stesse;


5. è infine stato ritenuto necessario introdurre una norma transitoria per la definizione dei procedimenti connessi al prelievo di acqua ad uso idroelettrico, coerente con la disciplina dei procedimenti in corso in materia di acque pubbliche contenuta nell’articolo 3 della l.r. 77/2016 ;


6. sono state recepite le indicazioni formulate dalla Commissione consiliare, è stato quindi ritenuto opportuno rendere più chiara all’interno dell’articolo 2 la definizione della componente del canone a corrispettivo fisso e a corrispettivo variabile, in particolare per quanto riguarda la portata idrica effettivamente utilizzata;


7. sono state recepite le prescrizioni dettate dalle Autorità di bacino distrettuale e accolte le raccomandazioni formulate, compatibilmente alla loro attinenza con la disciplina oggetto del presente regolamento;


8. al fine di consentire una rapida attivazione delle procedure previste dal presente regolamento, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino della Regione Toscana;


Si approva il presente regolamento:

CAPO I
Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015)
Art. 1
Modifiche al preambolo del d.p.g.r. 61/R/2016
1. Al punto 3 dei considerato del preambolo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015) le parole “
per le microimprese
” sono soppresse.
2. Al punto 10 dei considerato del preambolo del d.p.g.r. 61/R/2016 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
, nonché in conformità alle linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE e per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo
vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d’acqua, del deflusso ecologico, a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità, definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE di cui rispettivamente ai decreti della Direzione per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2017, n. 29, come modificato dal decreto 25 maggio 2017, n. 293, e 13 febbraio 2017, n. 30
”.
3. Alla lettera b) del punto 11 dei considerato del preambolo del d.p.g.r. 61/R/2016 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
, da inquadrare in un contesto pianificatorio a livello di distretto e regionale che definisca gli obiettivi ambientali per i corpi idrici e ne dettagli le misure per il loro raggiungimento, in considerazione della completa operatività delle Autorità di bacino, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 5 ottobre 2016, n. 294 (Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorita' di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorita' di bacino, di cui alla
Sito esternolegge 18 maggio 1989, n. 183
)
” .
4. Dopo il punto 13 dei considerato del preambolo del d.p.g.r. 61/R/2016 è aggiunto il seguente:
13 bis. è altresì necessario prevedere disposizioni transitorie per:
a) la definizione della portata media annua dei prelievi concessionati in atto ed in regime di concessione preferenziale;
b) la disciplina dei procedimenti e delle vicende amministrative connesse al prelievo di acqua ad uso idroelettrico coerente con le disposizioni contenute nell’
articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77
(Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico);
Art. 2
Definizioni. Modifiche all’articolo 2 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 61/R/2016 sono inserite le seguenti lettere:
c bis) “costo di prenotazione della risorsa”: costo delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dell’acquisizione del diritto di prelevare acqua;
c ter) “Canone fisso (CF)”: componente del canone a corrispettivo fisso, corrispondente al costo di prenotazione della risorsa e dimensionato in base al numero di punti di captazione e alla categoria d’uso, indipendentemente dai quantitativi d’acqua concessionati;
c quater) “canone variabile (CV)”: componente del canone a corrispettivo variabile proporzionale alla portata media annua di concessione, espressa in l/s, o, nel caso di concessione ad uso idroelettrico, alla potenza nominale media di concessione espressa in KW. La componente è comprensiva, in quota parte, del costo riconducibile agli impatti sul corpo idrico e sul territorio determinati dalla tipologia d’uso e dalle relative opere di captazione.
c quinquies) “portata media annua di concessione (PMA)”: portata media che l’utente può prelevare nell’anno solare e definita nel disciplinare di concessione oppure ricavabile dal volume annuo di risorsa idrica definito nel disciplinare di concessione;
c sexies) “volume massimo di concessione (VMC)”: volume massimo che l’utente può prelevare nell’anno solare e definito nel disciplinare di concessione;
”.
2. Le lettere d), e), f) e g) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 61/R/2016 sono abrogate.
3. La lettera m) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituita dalla seguente:
m) “campo pozzi o campo sorgenti”: insieme di opere di captazione di acque sotterranee, a servizio di uno stesso utilizzatore e funzionali a sopperire al fabbisogno di acqua altrimenti non tecnicamente prelevabile attraverso una singola opera di captazione, quando tali opere prelevano
da uno stesso corpo idrico e alimentano la stessa unità aziendale o recapitano mediante condotte di adduzione ad uno stesso punto di raccolta;
”.
Art. 3
Modalità di classificazione degli usi delle acque pubbliche. Modifiche all’articolo 3 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituita dalla seguente:
c) “uso agricolo”: qualora l’utilizzazione dell’acqua pubblica sia connessa allo svolgimento delle attività previste dall’articolo 2135 del codice civile;
”.
2. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 61/R/2016 sono inserite le seguenti:
h bis) “uso a scopi didattico-scientifici e di tutela ambientale”: l'utilizzo delle acque, nella misura massima di 350 metri cubi annui, per attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione scientifica nei settori disciplinari dell'idrogeologia, dell'idrologia e dell'idraulica fluviale ed a fini di educazione ambientale, nonché l'utilizzo di acque per attività di risanamento ambientale ;
h ter) “uso pubblico riqualificativo”: utilizzo per l’alimentazione di fontanelli storici, sorgenti pubbliche, alpeggi, in gestione ai comuni.
Art. 4
Criteri per il rilascio ed il rinnovo di concessioni. Sostituzione dell’articolo 4 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. L’articolo 4 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:
Art. 4 Criteri per il rilascio ed il rinnovo di concessioni
1. Le concessioni di derivazione di acque pubbliche sono rilasciate e rinnovate secondo i principi del r.d. 1775/1933, nel rispetto delle disposizioni del
Sito esternod.lgs.152/2006
ed in coerenza:
a) con le prescrizioni e linee guida per la gestione delle risorse idriche contenute nella pianificazione di bacino distrettuale, con particolare riferimento agli approcci metodologici :
1) per l’effettuazione delle valutazioni ambientali preventive dell’impatto delle derivazioni sui corpi idrici, in relazione allo stato e agli obiettivi di qualità ambientale definiti dalla direttiva 2000/60/CE;
2) per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale, al fine di garantire il mantenimento nei corsi d’acqua del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale definiti dalla direttiva 2000/60/CE;
b) con gli atti di intesa interregionale;
c) con le previsioni di riparto della risorsa idrica eventualmente contenute nel documento operativo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica di cui all’
articolo 16 della l.r. 80/2015
.
2. Le concessioni di cui al comma 1, per gli usi diversi da quello idroelettrico e potabile o comunque, da quelli che necessitano di acque destinate al consumo umano, possono essere rilasciate e rinnovate esclusivamente quando è accertata l’impossibilità del richiedente, sotto il profilo della fattibilità tecnica e della sostenibilità economica, di soddisfare integralmente, in termini di qualità e quantità, il proprio fabbisogno idrico mediante l’impiego, anche cumulativo, di:
a) acqua proveniente da sistemi di raccolta di acque piovane;
b) acqua erogata da un acquedotto pubblico o consortile esistente dedicato ad usi diversi dal potabile, ivi compresi acquedotti che distribuiscono acqua reflua recuperata.
3. Ai fini del comma 2, l’eventuale non sostenibilità economica è dimostrata da un’autodichiarazione resa dal richiedente ai sensi del
Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) a corredo della richiesta di concessione. L’autodichiarazione contiene il costo delle opere alternative di approvvigionamento idrico, i fatturati dell’impresa degli ultimi anni, gli investimenti programmati, le possibilità di ammortamento.
4. Con deliberazione della Giunta regionale:
a) sono dettagliati i contenuti delle autodichiarazioni necessarie ad attestare l'insostenibilità economica delle opere alternative di approvvigionamento;
b) sono definiti i parametri per la valutazione di insostenibilità economica;
c) nel caso di grandi imprese, sono individuati i casi per i quali, in relazione alla complessità della valutazione di cui alla lettera b), si rende necessaria la produzione, da parte del richiedente, di una perizia giurata, redatta da professionista abilitato ai sensi della normativa in materia di ordinamento professionale, in luogo dell’autodichiarazione;
d) sono descritte le modalità di controllo delle informazioni autodichiarate.
5. Ove sia accertata l’impossibilità di cui al comma 2, la concessione oppure il rinnovo della stessa sono comunque subordinati all’indicazione da parte del richiedente della messa in atto di misure idonee ad ottenere il maggiore risparmio idrico possibile, in relazione all’attività svolta, fra le quali, in particolare:
a) l’utilizzo anche parziale di impianti irrigui ad alta efficienza individuati sulla base delle indicazioni di cui all’allegato B al presente regolamento;
b) l’integrazione del prelievo con risorse provenienti da acque piovane raccolte in riserve oppure da un sistema di riciclo o di riuso di acque reflue recuperate;
c) nel caso in cui la concessione sia finalizzata al prelievo di acque superficiali, l’accumulo anche minimo in riserve dei quantitativi prelevati, al fine di una razionale modulazione dei prelievi nel corso dell'anno.
6. Sono comunque escluse dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 le nuove concessioni e i rinnovi di concessioni, che prevedono il prelievo di un quantitativo di acqua inferiore a 3.000 metri cubi annui.
7. Fatto salvo quanto disposto al comma 6, il settore competente, in relazione all’entità delle prescrizioni impartite, può disporre che le misure indicate ai sensi del comma 5 siano attuate entro un termine congruo, e comunque non superiore a due anni, a decorrere dalla data di rilascio della concessione o del rinnovo. Decorso inutilmente tale termine, il settore competente dichiara la decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 76.
8. Il rilascio di concessioni ad uso potabile o usi diversi che necessitano di acque destinate al consumo umano, tramite auto approvvigionamento, è subordinato all'impossibilità di avvalersi delle dotazioni idriche acquedottistiche esistenti sul territorio, attestata da idonea dichiarazione, da allegare alla domanda di concessione a cura del richiedente, rilasciata dal gestore del servizio idrico integrato (SII) competente.
”.
Art. 5
Disposizioni particolari per il rilascio di concessioni per uso idroelettrico. Sostituzione dell’articolo 5 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. L’ articolo 5 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:
Art.5 Disposizioni particolari per il rilascio di concessioni per uso idroelettrico
1. Fatte salve le prescrizioni più restrittive derivanti dalla pianificazione di bacino, l'utilizzo delle opere idrauliche appartenenti al demanio idrico per la realizzazione di impianti idroelettrici può essere consentito al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:
a) il concessionario sia individuato a seguito dell’espletamento di una procedura di selezione ad evidenza pubblica come descritta all’articolo 47;
b) le opere di derivazione non inficino, in nessun modo, la funzionalità idraulica dell’opera idraulica esistente ancorché modificata;
c) il concessionario provveda, a proprie spese, al consolidamento dell’opera idraulica prima della
realizzazione delle opere di derivazione, qualora ritenuto necessario dall’autorità idraulica o
dall'ente cui competono le funzioni di manutenzione e gestione dell'opera;
d) la restituzione delle acque avvenga immediatamente a valle dell’opera di presa.
2. Le derivazioni ad uso idroelettrico garantiscono, nel tratto sotteso dalle stesse, il mantenimento dei livelli di soddisfacimento dei fabbisogni per gli altri usi. A tal fine il disciplinare di concessione indica il periodo di fermo impianto da rispettare stabilito dal settore competente, in base alla tipologia di usi in essere, nonché all'esposizione del territorio e delle colture prevalenti.
3. Le derivazioni di cui al comma 2 assicurano altresì il mantenimento delle caratteristiche qualitative del corpo idrico oggetto della derivazione, con particolare riferimento alla qualità biotica e morfologica dell’ecosistema fluviale, così come presenti a monte del prelievo. Per assicurare tale mantenimento il settore competente può, anche avvalendosi del supporto tecnico scientifico di ARPAT, disporre che il concessionario effettui a proprie spese apposito monitoraggio delle acque.
4. Nel casi di cui al comma 3 il disciplinare di concessione prevede idonee misure mitigative o compensative qualora il monitoraggio rilevi indicatori di tendenza al peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico interessato.
”.
Art. 6
Parametri di riferimento e formula del calcolo dei canoni di concessione. Sostituzione dell’articolo 14 del d.p.g.r. 61/R/2016.
1. L’ articolo 14 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:
Art. 14 Parametri di riferimento e formula del calcolo dei canoni di concessione
1. Sono parametri di riferimento per il calcolo del canone il canone fisso (CF) e il canone variabile (CV), come definiti all'articolo 2, comma 1, rispettivamente alle lettere c ter) e c quater) E’ altresì parametro di riferimento la portata media annua di concessione (PMA), come definita all'articolo 2, comma 1, lettera c quinquies), espressa in litri secondo.
2. Il CF ed il CV sono determinati per ogni singola categoria d’uso, tenuto conto dei costi ambientali e della risorsa, come definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015, n. 39 (Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua) ed in conformità a quanto previsto all'
articolo 12 della l.r. 80/2015
, anche sulla base dell'analisi degli impatti e delle pressioni dei vari usi.
3. L’importo del canone di concessione è così definito:
Canone di concessione annuo = CF + CV X PMA.
4. Con riferimento alla categoria d’uso idroelettrico:
a) il CV è determinato in base alla potenza nominale media di concessione in luogo della PMA;
b) Il CF ed il CV assumono valori diversi, progressivi, in base a fasce di potenza nominale media richiesta.
5. Nel caso di usi promiscui, non assentiti singolarmente, è applicato il il CV di importo più elevato.
6. Nel caso di concessione per utilizzo sostitutivo di cui all’articolo 80, il canone variabile è commisurato al periodo di utilizzo.”.
Art. 7
Contributo sulla prima annualità del canone ai sensi dell’articolo 7 del r.d. 1775/1933. Inserimento dell’articolo 14 bis nel d.p.g.r. 61/R/2016
1. Dopo l’articolo 14 del del d.p.g.r. 61/R/2016 è inserito il seguente:
Art. 14 bis Contributo sulla prima annualità del canone ai sensi dell’articolo 7 del r.d. 1775/1933
1. Per le nuove concessioni l'importo della prima annualità è incrementato del contributo dovuto ai
sensi dell'articolo 7 del r.d. 1775/1933 e di importo pari a un quarantesimo del canone annuo
calcolato secondo la formula di cui all’articolo 14 per un importo minimo di 40,00 euro.
”.
Art. 8
Casi di esenzione dalla corresponsione del canone. Modifiche all’articolo 15 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 61/R/2016 sono inserite le seguenti:
d bis) il prelievo di acque per usi a scopi didattico-scientifici e di tutela ambientale come definiti all'articolo 3, comma 1 lettera h bis);
d ter) il prelievo di acqua per l'uso pubblico riqualificativo come definito all'articolo 3, comma 1 , lettera h) ter);
”.
Art. 9
Casi e modalità di determinazione delle riduzioni del canone Sostituzione dell’articolo 16 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. L’articolo 16 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:
Art.16 Casi e modalità di determinazione delle riduzioni del canone
1. La misura del canone di concessione annualmente dovuto è ridotta, nella misura stabilita con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'
articolo 16 della l.r. 80/2015
:
a) con riferimento agli usi diversi da quello idroelettrico ed ittiogenico, qualora il concessionario dimostri, attraverso idonee analisi in continuo ai punti di prelievo e restituzione, di restituire l’acqua con le stesse caratteristiche chimiche e fisiche nello stesso corpo idrico di provenienza, in modo da non creare disequilibri quantitativi a livello locale del bilancio idrico complessivo;
b) qualora l’impianto a cui è destinato il prelievo idrico utilizzi, ad integrazione, acque reflue recuperate o acque riciclate in misura pari almeno al 20 per cento dei fabbisogni complessivi;
c) qualora l’impianto a cui è destinato il prelievo idrico attui il risparmio idrico attraverso l’applicazione delle migliori tecniche o tecnologie in misura superiore a quanto previsto dalle Best available techniques reference document (BREFs) di cui alla direttiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) 96/61/CE;
d) qualora il concessionario provveda alla realizzazione di riserve tramite accumulo di acque piovane in grado di consentire un risparmio su base annua di prelievo di risorsa idrica, pari almeno alla misura del 30 per cento rispetto ai fabbisogni;
e) quando il concessionario attui il risparmio idrico attraverso l’utilizzo di sistemi di irrigazione ad alta efficienza per almeno l’80 per cento delle superfici irrigue; ai fini della valutazione del valore di efficienza dei sistemi di irrigazione utilizzati, il settore competente prende come riferimento la tabella riportata nell’allegato B;
f) qualora il concessionario accumuli in riserve acqua superficiale prelevata esclusivamente nei periodi di maggiore disponibilità della risorsa, al fine di riutilizzarla per soddisfare integralmente i fabbisogni nei periodi di carenza ad eccezione dell’uso idroelettrico;
g) qualora il concessionario sia un gestore di un acquedotto consortile oppure un ente irriguo che attui la distribuzione dell’acqua promuovendo verso l’utenza buone pratiche finalizzate alla riduzione degli sprechi, ivi compresa l’adozione di protocolli per la turnazione dei singoli prelievi o per l’installazione di contatori volumetrici atti a misurare il consumo individuale;
h) qualora l’impresa concessionaria aderisca al sistema di registrazione EMAS oppure ISO 14001;
i) qualora il concessionario installi idonei dispositivi per la trasmissione in tempo reale, delle informazioni riguardanti la portata oppure i volumi prelevati, nei casi in cui il prelievo non sia soggetto agli obblighi previsti dall'articolo 6, comma 5 del d.p.g.r. 51/R/2015;
l) qualora il concessionario aderisca ad un sistema di rilevamento centralizzato delle portate dei reflui conferiti o delle portate prelevate, che possa consentire il monitoraggio in continuo dei
consumi;
m) qualora il concessionario installi idonei strumenti di misura delle portate e dei volumi prelevati :
1) nei casi dei prelievi non soggetti agli obblighi di istallazione dei dispositivi per la misurazione ai sensi dall’articolo 3, comma 3 del d.p.g.r. 51/R/2015;
2) entro il 31 dicembre 2017, nei casi di cui all'articolo 5, commi 1 e 1 bis del d.p.g.r. 51/R/2015;
2. Il cumulo delle riduzioni previste dal comma 1 non può superare la percentuale massima del 60 per cento del canone annuo. Le riduzioni previste per i casi di cui al comma 1, lettere d) e f) non sono cumulabili tra loro, come anche quelle previste per i casi al comma 1, lettere i), l) e m).
3. Le riduzioni previste per i casi di cui al comma 1, lettera m), numero 2):
a) non si applica se l'istallazione è prescritta dal settore competente ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del d.p.g.r 51/R/2015;
b) si applica limitatamente al periodo intercorrente tra la data di istallazione del dispositivo e lo spirare dei termini di cui all’articolo 5, commi 1 e 1bis del d.p.g.r. 51/R/2015.
4. Qualora nel corso dell’istruttoria siano rilevate più forme di risparmio o di accumulo tali da non raggiungere singolarmente le soglie di risparmio idrico previste al comma 1, lettere b), c) d) ed e), ma che comunque consentano, complessivamente, una riduzione del prelievo non inferiore al 30 per cento del fabbisogno, si applica la riduzione del canone di maggiore entità prevista.
5. Qualora i casi di cui al comma 1, lettere da b) a g) siano riconducibili ai medesimi requisiti di risparmio idrico le riduzioni di canone non sono cumulabili tra loro e si applica la riduzione di canone maggiore.
6. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati altri casi di riduzione, per una misura massima non superiore all’80 per cento del canone, per usi igienico-potabile, annaffiamento orti e giardini, abbeveraggio animali, laddove l’utilizzo di acqua, sia superficiale che sotterranea, sia destinato esclusivamente al fabbisogno di attività di carattere sociale e solidaristico non esercitate a scopo di lucro, purché l’entità del prelievo rientri nei limiti annuali del prelievo per uso domestico di acque sotterranee .
”.
Art. 10
Casi e modalità di determinazione delle maggiorazione del canone. Modifiche all’articolo 17 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 del d.p.g.r. 61/R/2016 la parola “
è
“è sostituita con le seguenti: “
può essere
”.
Art. 11
Definizione degli importi, decorrenza e modalità di corresponsione dei canoni. Sostituzione dell’articolo 18 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. L’articolo 18 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:
Art. 18 Definizione degli importi, decorrenza e modalità di corresponsione dei canoni
1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, ai sensi dell'
articolo 13, comma 1, della l.r. 80/2015
, nel rispetto delle disposizioni di cui presente capo, stabilisce, con deliberazione:
a) l’ammontare del CF e del CV per ogni categoria di uso di cui all’articolo 3, ad eccezione dell’uso domestico, delle aliquote di riduzione e maggiorazione da applicare al canone annuo, nonché della percentuale da attribuire al cumulo delle riduzioni.
b) decorrenza e modalità di pagamento e riscossione dei canoni annui, determinati applicando i parametri di cui alla lettera a).
2. Se non diversamente stabilito con deliberazione di cui al comma 1, lettera b):
a) il concessionario o il titolare di licenza è tenuto a corrispondere la prima annualità di canone oltre all’onere del contributo di cui all’articolo 7 del r.d. 1775/1933, all'atto della firma del
disciplinare o comunque prima del rilascio del relativo titolo, in ragione di ratei mensili pari ad un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento; la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è considerata mese intero;
b) per le annualità successive alla prima i canoni sono dovuti per anno solare e sono corrisposti anticipatamente, nell'anno di riferimento;
c) per le concessioni in scadenza in corso d'anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari ad un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento; la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è considerata mese intero.
3. Il canone dovuto per una licenza annuale di cui agli articoli 10 e 79 non è frazionabile.
4. Il mancato versamento del canone nei termini richiesti comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.
5. La Giunta regionale provvede annualmente all'aggiornamento dei canoni di cui al comma 1 sulla base del tasso di inflazione programmato, tenendo conto dei risultati della valutazione di cui all’articolo 19, nonché delle misure di incentivazione stabilite dagli accordi e contratti di programma di cui all'articolo 25.
6. Il controllo delle riscossioni è effettuato dal settore regionale competente in materia di tributi.
Art. 12
Domanda di concessione. Modifiche all’articolo 41 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. A comma 1 dell’articolo 41 del d.p.g.r. 61/R/2016 sono aggiunte le seguenti parole: “,
secondo le modalità di cui all’articolo 42
.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 41 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:
3. Il richiedente che per soddisfare il fabbisogno idrico connesso alla propria attività necessiti di realizzare più opere di presa ascrivibili alla tipologia di singolo campo-pozzi o campo-sorgenti, presenta un'unica domanda di concessione, purché l'utilizzazione sia finalizzata all'approvvigionamento della stessa unità aziendale o recapiti mediante condotte di adduzione ad uno stesso punto di raccolta.
”.
Art. 13
Modalità di presentazione della domanda. Sostituzione dell’articolo 42 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. L’articolo 42 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:
Art. 42 Modalità di presentazione della domanda
1. La domanda per nuova concessione, è predisposta, a pena d’inammissibilità, secondo le specifiche indicate nell'allegato D, parte III ed è presentata al settore competente in relazione al territorio in cui insistono le opere di presa o la parte prevalente di esse.
2. La domanda, di cui al comma 1 è altresì corredata, a pena d’inammissibilità, degli elaborati indicati nell'allegato D, parte III, in relazione alla tipologia di corpo idrico interessato dal prelievo.
3. Alle domanda di concessione di acque pubbliche richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali è altresì allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
Sito esternodel d.p.r. 445/2000
, della persona fisica o dei soggetti dotati di rappresentanza legale della persona giuridica o associazione, attestante l'assenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'
Sito esternoarticolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
Sito esternodella legge 13 agosto 2010, n. 136
);
b) in caso di concessione assegnata mediante procedura di evidenza pubblica di cui all’articolo 47, dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47
Sito esternodel d.p.r. 445/2000
, della persona fisica
o dei soggetti dotati di rappresentanza legale della persona giuridica o associazione, attestante l'assenza delle cause di incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione previste dall'
Sito esternoarticolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici);
c) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47
Sito esternodel d.p.r. 445/2000
, della persona fisica o dei soggetti dotati di rappresentanza legale della persona giuridica o associazione, della comunicazione antimafia di cui all’
Sito esternoarticolo 89 del d.lgs. 159/2011
, in caso di rinnovo;
d) delle informazioni e dei dati richiesti per l'acquisizione dell’informazione antimafia nei casi di cui all’
Sito esternoarticolo 91, comma 1, lettera b), del d.lgs. 159/2011
, ove prevista.
4. Ove necessario, il settore competente acquisisce dal proponente, prima della sottoscrizione del disciplinare, l'aggiornamento delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 3.
5. Alle domande di concessione è altresì allegata, a pena d’inammissibilità, l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria.
”.
Art. 14
Inammissibilità della domanda e improcedibilità istruttoria. Infondatezza della domanda. Sostituzione dell’articolo 44 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. L’articolo 44 del del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:
Art. 44 Inammissibilità della domanda e improcedibilità istruttoria . Infondatezza della domanda
1. Sono dichiarate inammissibili le domande di concessione presentate:
a) in assenza dei contenuti, dei documenti delle dichiarazioni di cui all’articolo 42, commi 1, 2 e 3;
b) senza l’attestazione del pagamento degli oneri istruttori di cui all’articolo 42, comma 5 ;
c) oltre la scadenza dei termini indicati nell’articolo 46, commi 1 e 2 e nell’articolo 47, comma 3, in caso di domande presentate in concorrenza.
2. Valutata l’ammissibilità della domanda di concessione ai sensi dell’articolo 42, il settore competente ha, in ogni caso, facoltà di richiedere ulteriori informazioni e documentazione integrativa qualora ciò si renda necessario ai fini della procedibilità dell’istruttoria, assegnando al richiedente un congruo termine per il relativo adempimento. In caso di inadempimento entro il termine richiesto, il settore competente dichiara la conclusione del procedimento per improcedibilità dell’istruttoria.
3. Qualora dall'esame preliminare della domanda e dell'allegata documentazione emergano elementi palesemente in contrasto con la normativa o con la pianificazione di bacino vigenti, con il buon regime delle acque o con l'interesse generale, atti a dimostrare la palese infondatezza della domanda, la stessa è rigettata con atto dirigenziale motivato senza effettuare ulteriore istruttoria.
4. Per quanto non disposto nel presente articolo si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo di cui alla normativa statale e regionale di riferimento.
”.
Art. 15
Avviso di istruttoria. Sostituzione dell’articolo 45 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. L’articolo 45 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito con il seguente:
Art. 45 Avviso di istruttoria
1. Espletati gli adempimenti di cui all’articolo 44, il settore competente provvede a dare notizia della domanda e del relativo avvio del procedimento mediante la pubblicazione di apposito avviso di istruttoria sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana nonché sul sito ufficiale della Regione Toscana e negli albi pretori telematici dei comuni territorialmente interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi. L'avviso contiene le seguenti informazioni:
a) dati identificativi del richiedente;
b) dati principali della derivazione richiesta ed in particolare:
1) luogo di presa;
2) luogo e modalità di eventuale restituzione;
3) uso della risorsa idrica;
4) portata massima e media di acqua richiesta espressa in litri al secondo e volume annuo di prelievo;
5) salto e potenza nominale media annua nel caso di uso idroelettrico;
6) superficie irrigua nel caso di uso agricolo;
c) settore competente e nominativo del responsabile del procedimento;
d) modalità e termini per la presentazione di osservazioni, opposizioni e domande concorrenziali;
e) ufficio presso il quale sono depositate, per la visione, copie della domanda e degli elaborati progettuali e indicazioni dei giorni in cui questi sono visibili al pubblico;
f) i comuni e i giorni di pubblicazione nell'albo pretorio telematico;
g) il giorno ed il luogo della visita locale di istruttoria, con l'espressa indicazione che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita può essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio.
2. Nel caso di richieste di concessione per l'utilizzo di acque sotterranee tramite pozzo, inferiori a 3.000 metri cubi annui, l’avviso di cui al comma 1 è pubblicato solamente negli albi pretori telematici dei comuni territorialmente interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi.
3. La pubblicazione, corredata dagli elementi di cui all'
Sito esternoarticolo 8, comma 2, della l. 241/1990
costituisce comunicazione di avvio del procedimento del rilascio della concessione ai sensi e per gli effetti dell'
Sito esternoarticolo 8, comma 3, della medesima l. 241/1990
. I termini del procedimento di concessione sono sospesi fino alla scadenza per la presentazione delle domande in concorrenza ai sensi dell’articolo 46, commi 1, 2 e 3 e dell’articolo 47, comma 3.
4. L'avviso è trasmesso al richiedente, nonché a tutti i soggetti pubblici interessati ai fini dell'acquisizione di eventuali pareri valutazioni o contributi istruttori nonché alle amministrazioni competenti al rilascio di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 14 della l. 241/1990
.
5. Ai fini del comma 4 l’avviso corredato dalla relativa documentazione è trasmesso ai seguenti enti:
a) autorità di bacino distrettuale competente per territorio, ai fini dell'acquisizione del parere, previsto dall'articolo 7, comma 2, del r.d. 1775/1933;
b) enti parco ed enti gestori competenti, per le derivazioni ubicate all'interno dei parchi e delle aree protette, siti della rete natura 2000, nonché nei casi di cui all'
Sito esternoarticolo 164, comma 2 del d.lgs. 152/2006
;
c) all’autorità competente in materia di invasi e sbarramenti di ritenuta ove la derivazione preveda la realizzazione di tali opere o comunque l'interferenza con le medesime;
d) in caso di derivazioni in aree soggette a tutela del paesaggio, all’autorità competente ai sensi del
Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
), ove necessario in relazione alle tipologie di opere o attività connesse con la derivazione;
e) all'autorità idrica toscana di cui alla
legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
(Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), in
caso di richiesta di concessione per uso diverso dal potabile che possa interferire con le zone di
protezione di cui all'
Sito esternoarticolo 94 del d.lgs. 152/2006
ed altre zone considerate strategiche per gli approvvigionamenti presenti e futuri, come individuati negli atti di pianificazione di settore;
f) all'autorità di vigilanza sulle attività minerarie della Regione Toscana, in caso di richiesta di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee quando, sulla base dei dati del catasto delle concessioni minerarie, risulti che la ricerca possa interferire con attività inerenti risorse minerarie;
g) alla struttura regionale competente in materia di acque minerali, di sorgente e termali, ove l’opera di captazione ricada in:
1) aree interessate da permessi di ricerca e concessioni rilasciati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 9 e 14
della l.r. 38/2004
;
2) zone di protezione ambientale di cui all’
articolo 18, comma 3 della l.r. 38/2004
, nonché nelle aree eventualmente individuate ai sensi dell’
articolo 6, comma 3 della l.r. 38/2004
.
h) al comando militare territorialmente interessato ai sensi dell'articolo 8 del r.d. 1775/1933.
6. Nel caso di richiesta di concessione di acqua ad uso potabile, distribuita a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, l'avviso di istruttoria è altresì trasmesso:
a) all’azienda unità sanitaria locale e al dipartimento ARPAT territorialmente competente, ai fini dell'acquisizione di eventuali valutazioni tecniche e contributi istruttori, anche in ordine alla localizzazione delle opere di presa;
b) ai comuni il cui territorio è potenzialmente interessato dalle opere di captazione e dagli strumenti di tutela relativi alle aree di salvaguardia, ai fini dell’individuazione delle attività e degli insediamenti che costituiscono centri di pericolo e ai fini dell'adeguamento degli atti di pianificazione e di governo del territorio di loro competenza.
7. Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al settore competente entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana dell'avviso, o entro quindici giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio telematico del comune territorialmente interessato nel caso di richieste di concessione per l'utilizzo di acque sotterranee tramite pozzo, inferiori a 3.000 metri cubi annui.
”.
Art. 16
Concorrenza. Sostituzione dell’articolo 46 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. L’articolo 46 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito con il seguente:
Art. 46 Concorrenza
1. Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande pubblicate, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste se corredate dalla documentazione di cui all'allegato D e se presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana dell'avviso relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con le nuove domande.
2. Nel caso di richieste di concessione per l’utilizzo di acque sotterranee tramite pozzo, inferiori a 3.000 metri cubi annui, le domande di cui al comma 1 che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande pubblicate, sono presentate entro sette giorni dalla data di pubblicazione sull’albo pretorio telematico dei comuni interessati, dell'avviso relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con le nuove domande.
3. Sono sempre da considerare in concorrenza tra loro le nuove domande di derivazione ad uso idroelettrico, presentate entro il termine di cui al comma 1, che rientrano nei casi di incompatibilità di cui all’articolo 90 bis, comma 1.
4. Nel caso in cui tutte le domande tra loro concorrenti siano compatibili con i prelievi esistenti, la
situazione di concorrenza di cui al comma 1 e 2 può essere superata mediante la presentazione da parte di tutti i concorrenti di specifica documentazione utile a dimostrare la compatibilità dell’insieme delle derivazioni richieste con le caratteristiche quantitative, qualitative e di conservazione degli habitat del corso d'acqua o, ove previsti, con il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici interessati. La documentazione è presentata al settore competente, entro il termine stabilito per la visita locale istruttoria di cui al comma 5.
5. Di tutte le domande accettate si dà pubblico avviso nei modi previsti dall’articolo 45, comma 1, indicando, quando necessario, una nuova data per lo svolgimento della visita locale di istruttoria di cui all’articolo 48. La pubblicazione relativa alle domande concorrenti non dà luogo ad ulteriori concorrenze.
6. Il settore competente, a conclusione della procedura di concorrenza, provvede a formare la graduatoria di tutte le domande accettate, individuando tra loro quella da preferire. La scelta tra domande concorrenti è effettuata mediante la ponderazione dei criteri di cui all'articolo 9 del r.d. 1775/1933 con particolare riferimento a:
a) minore incidenza sul raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico o dei corpi idrici oggetto di prelievo e restituzione;
b) maggior rispondenza al soddisfacimento di interessi pubblici.
7. Ai fini del comma 6 il progetto della derivazione è corredato da una relazione tecnica contenente tutti gli elementi di sostenibilità ambientale conseguenti il prelievo e le opere strettamente connesse.
8. Per consentire il più razionale assetto del corpo idrico, per garantire la compatibilità ambientale delle opere da realizzare, e comunque, per la migliore realizzazione dell'interesse pubblico, il settore competente può invitare i richiedenti ad integrare la relazione di cui al comma 7 ed eventualmente modificare i rispettivi progetti entro un congruo termine. Le domande così modificate sono sottoposte, se necessario, ad una istruttoria abbreviata a tutela dei diritti di terzi limitatamente alle varianti introdotte, nel corso della quale non sono ammesse domande concorrenti.
9. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i contenuti della relazione di cui al comma 7 ed i criteri omogenei per le valutazioni di cui al comma 6, lettere a) e b).
10.Gli esiti della concorrenza sono resi pubblici con apposito atto che indica anche gli elementi del progetto prescelto che costituiscono condizione per il rilascio della concessione.
”.
Art. 16 bis
Procedura in materia di concorrenza per l’impiego di strutture idrauliche esistenti ai fini di derivazioni di acque superficiali. Modifiche all'articolo 47 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. Al comma 5 dell'articolo 47 del d.p.g.r. 61/R/2016 le parole: “
comma 4”
sono sostituite dalla seguenti: ”
comma 5
”.
2. Al comma 6 dell'articolo 47 del d.p.g.r. 61/R/2016 le parole: “
comma 3
” sono sostituite dalla seguenti: ”
comma 6
”.
Art. 17
Visita locale di istruttoria. Modifiche all’articolo 48 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. Il comma 1 dell’articolo 48 (1)

v. B.U. 13 settembre 2017, n. 36, parte prima. Avviso di Rettifica.

del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente :
1. Qualora l'istruttoria della domanda di concessione richieda la necessità della visita dei luoghi o l’esame contestuale dei vari interessi pubblici, il settore competente indice la visita locale d'istruttoria che può assumere valore di conferenza istruttoria oppure di una seduta preliminare istruttoria della conferenza di cui all'articolo 49, comma 3.
Art. 18
Iter istruttorio. Sostituzione dell’articolo 49 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. L’articolo 49 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:
Art. 49 Iter istruttorio
1. Il settore competente acquisisce, oltre al parere dell’autorità di bacino distrettuale previsto dall’articolo 7, comma 2 del r.d. 1775/1933, i nulla osta, gli atti ed i pareri tecnici nonché i contributi necessari per la definizione dell’istruttoria preordinata al rilascio della concessione in favore del richiedente o, se diverso del proponente della domanda ritenuta preferibile in esito alle procedure dell’articolo 46 o 47.
2. All’istruttoria di cui al comma 1, ove ne sussistano le condizioni, si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi e di silenzio assenso di cui alla
Sito esternol. 241/1990
. In tal caso i termini per i lavori della conferenza di servizi decorrono dallo spirare dei termini di cui all’articolo 46, commi 1 e 2 e all’articolo 47, comma 3.
3. La conferenza di servizi convocata in modalità simultanea ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 14 ter della l. 241/1990
può articolarsi:
a) in una o più riunioni preliminari di carattere istruttorio, cui possono partecipare tutte le strutture regionali e gli enti interessati, nell'ambito delle quali si procede in particolare:
1) alla ricognizione contestuale delle eventuali esigenze di integrazioni e chiarimenti documentali necessari ai fini dell’istruttoria per rilascio della concessione e degli altri atti di assenso ;
2) all'esame contestuale delle problematiche concernenti la realizzazione del progetto ai fini della valutazione della sussistenza delle condizioni per il rilascio della concessione e degli altri atti di assenso ;
b) in una o più riunioni a carattere decisorio nell'ambito delle quali, si provvede al rilascio coordinato della concessione e di tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio della derivazione.
4. Il settore competente assicura il coordinamento tecnico istruttorio con le altre strutture regionali ed enti regionali competenti nelle materie di riferimento, per l’acquisizione di valutazioni tecniche, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, necessari al rilascio della concessione.
”.
Art. 19
Domande di utilizzo dell'acqua ad uso idroelettrico soggette ad autorizzazione unica. Sostituzione dell’articolo 50 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. L’articolo 50 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:
Art. 50 Domande di utilizzo dell'acqua ad uso idroelettrico soggette ad autorizzazione unica
1. Il soggetto richiedente il rilascio di una concessione ad uso idroelettrico presenta al settore competente un’unica domanda per il rilascio contestuale della concessione e dell’autorizzazione unica prevista dal
Sito esternodecreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
(Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e dal combinato disposto degli articoli da 11, 12, 13, e 14
della l.r. 39/2005
, allegando il progetto preliminare dell’intervento da realizzare. La documentazione necessaria per l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica è presentata solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza.
2. Nell'ambito delle sedute istruttorie della conferenza di servizi di cui all'articolo 49, comma 3 convocata anche agli effetti delle conferenza dei servizi dell'
articolo 12, comma 2 della l.r. 39/2005
, è effettuata l'eventuale ricognizione delle esigenze di regolarizzazione o integrazione in esito alla verifica di completezza formale della documentazione di cui all’
articolo 13, comma 4 della l.r 39/2005
.
3. Nell'ambito delle sedute, a carattere decisorio, della conferenza di cui all'articolo 49, comma 3, sono rilasciate la concessione e l'autorizzazione unica e sono acquisiti tutti gli atti di assenso
necessari alla realizzazione del progetto e dell'esercizio dell'impianto.
4. La determinazione conclusiva della conferenza è adottata previa acquisizione del disciplinare sottoscritto e contestuale verifica degli adempimenti connessi da parte del richiedente.
”.
Art. 20
Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee tramite pozzo per uso diverso dal domestico. Modifiche all’articolo 51 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. Al primo periodo del comma 1 dell’articolo 51 del d.p.g.r. 61/R/2016 sono soppresse le seguenti parole: “,
ove necessario
,”.
2. Il terzo periodo del comma 5 dell’articolo 51 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:
Il settore competente conclude il procedimento per il rilascio della concessione ai sensi degli articoli da 53 a 58.
”.
Art. 21
Diniego della concessione. Modifiche all’articolo 53 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 53 (1)

v. B.U. 13 settembre 2017, n. 36, parte prima. Avviso di Rettifica.

del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituita dalla seguente:
c) incompatibilità con le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e dell’articolo 90 bis, comma 1, fatti salvi i casi in cui tale incompatibilità possa ritenersi superata ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera d) e dell’articolo 90 bis, comma 3
;”
La lettera d) del comma 1 del d.p.g.r. 61/R/2016 è abrogata.
Art. 22
Disciplinare di concessione. Sostituzione dell’articolo 54 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. L’articolo 54 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:
Art. 54 Disciplinare di concessione
1. Il disciplinare di concessione prevede gli obblighi, le condizioni e le clausole cui è vincolata la concessione ed è redatto sulla base dello schema-tipo approvato dalla Giunta regionale. Il disciplinare contiene gli elementi minimi riportati nell'allegato D, parte III.
2. Ai sensi dell’
articolo 6, comma 3 della l.r. 80/2015
, qualora il prelievo di acqua comporti l’occupazione di aree demaniali su cui insistono l'opera di presa e di eventuale restituzione, il disciplinare contiene anche gli obblighi, le condizioni e le clausole a cui è vincolata la concessione dell’area.
3. Nei casi di cui al comma 2 la durata dell’occupazione dell’area demaniale è pari alla durata della concessione per l’uso di acqua.
4. Il settore competente procede alla redazione del disciplinare solo dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia.
5. Il disciplinare è redatto in forma di scrittura privata non autenticata.
6. Il settore competente assegna al concessionario un termine per la sottoscrizione del disciplinare, previo pagamento della cauzione di cui all'
Sito esternoarticolo 60, e costituzione
della garanzia di cui all'articolo 61, ove dovuta, nonché previo pagamento della prima annualità del canone e del contributo di cui all’articolo 14 bis.
7. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 6 da parte del richiedente costituisce causa di rigetto della domanda, fatta salva l'eventuale proroga accordata dal settore competente per giustificato motivo.
8. Il disciplinare sottoscritto è parte integrante dell’atto di concessione ed è, ove possibile, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente.
”.
Art. 23
Obblighi del concessionario e ulteriori condizioni della concessione. Modifiche all’articolo 55 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 55 del d.p.g.r. 61/R/2016 è aggiunto il seguente:
2 bis. Il rilascio della concessione non costituisce titolo idoneo a consentire l’accesso e l’occupazione o l’uso della proprietà di terzi per la costruzione delle opere di presa, adduzione e distribuzione e per l’esercizio della derivazione.
Art. 24
Provvedimento finale. Modifiche all’articolo 56 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. Al primo periodo del comma 1 dell’articolo 56 del d.p.g.r. 61/R/2016 sono soppresse le seguenti parole: “
dirigenziale del dirigente responsabile del settore competente
”.
Art. 25
Registrazione ai fini fiscali. Pubblicazioni e notifiche. Modifiche all’articolo 57 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. Al comma 1 dell’articolo 57 del d.p.g.r. 61/R/2016 le parole “
provvedimento di concessione
” sono sostituite dalle seguenti: “
provvedimento finale
” e le parole “
del disciplinare
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell’atto di concessione
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 57 del d.p.g.r. 61/R/2016 è abrogato.
Art. 26
Esecuzione dei lavori. Sostituzione dell’articolo 59 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. L’articolo 59 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:
Art. 59 Esecuzione dei lavori
1. Il concessionario di derivazioni da acque superficiali è tenuto a dare preventiva notizia della data di inizio dei lavori al settore competente, che ne può ordinare la sospensione qualora non siano rispettate le condizioni alle quali è vincolata la concessione.
2. Al termine dei lavori, il concessionario invia al settore, i seguenti documenti, sottoscritti da tecnici abilitati in relazione alla tipologia delle opere realizzate:
a) entro sessanta giorni, la relazione di regolare esecuzione dei lavori, in cui siano accertate la conformità, in base al progetto approvato, delle opere realizzate e dei dispositivi di misura installati, nonché l’esecuzione a regola d’arte dei medesimi;
b) entro un anno, il certificato di regolare funzionamento e taratura degli strumenti di modulazione delle portate derivate e rilasciate, ove previsto dal disciplinare di cui all’articolo 54.
3. Il settore competente, acquisiti gli elaborati di cui al comma 2, e previa visita di sopralluogo ove ritenuta necessaria, emette il provvedimento di presa d’atto.
4. Il provvedimento di cui al comma 2 è trasmesso al concessionario.
”.
Art. 27
Uso della captazione. Inserimento dell’articolo 59 bis nel d.p.g.r. 61/R/2016
1. Dopo l’articolo 59 del del d.p.g.r. 61/R/2016 è inserito il seguente:
Art. 59 bis Uso della captazione
1. Il concessionario può far uso dell’acqua a far data dal ricevimento del provvedimento di concessione, nel caso di prelievo da acque sotterranee, e a far data del ricevimento del provvedimento di presa d’atto di cui all’articolo 59, comma 3, nel caso di prelievo di acque superficiali.
2. In caso di accertata e urgente necessità derivante da ragioni di interesse pubblico generale o per consentire la verifica della regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, il settore competente, può autorizzare per un periodo transitorio e per quantativi limitati di risorsa:
a) il prelievo di acque sotterranee, in pendenza del provvedimento di concessione, a condizione che sia presentata la relazione tecnica di cui all’articolo 51, comma, 5;
b) il prelievo di acqua superficiale in pendenza del provvedimento di presa d’atto di cui all’articolo
59, comma 3 a condizione che sia stata presentata la relazione di regolare esecuzione di cui al medesimo articolo 59, comma 2, lettera a).
”.
Art. 28
1. L’articolo 60 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:
Art. 60 Cauzione
1. All'atto della firma del disciplinare di cui all'articolo 54, il richiedente attesta l'avvenuto deposito, a favore della Regione Toscana, di una cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione.
2. Su richiesta del proponente, la garanzia di cui al comma 1, se superiore all’importo di 20.000,00 euro, può essere costituita mediante la stipula di polizza fideiussoria in luogo del deposito cauzionale.
3. La cauzione non è richiesta per le licenze d’uso e di attingimento di cui, rispettivamente, all’articolo 10, comma 4 e all’articolo 79.
4. L'importo della cauzione di cui al comma 1 è determinato in misura non inferiore ad un’annualità e non superiore a tre annualità del canone oggetto di concessione.
5. In caso di rinnovo, l'importo di cui al comma 2 è adeguato al canone eventualmente rideterminato.
6. Alla scadenza della concessione senza rinnovo la cauzione è restituita al concessionario.
7. In caso di rinuncia o decadenza della concessione l'intero importo della cauzione è incamerato dalla Regione.
”.
Art. 29
Garanzie per la fase di esecuzione delle opere. Modifiche all’articolo 61 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 61 del d.p.g.r. 61/R/2016 è abrogata.
2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 61 del d.p.g.r. 61/R/2016 è abrogata.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 61 del d.p.g.r. 61/R/2016 è inserito il seguente:
2 bis. Il concessionario è altresì tenuto alla stipula di apposita polizza fideiussoria a copertura dei costi di demolizione delle opere, in caso di definitiva interruzione dei lavori e mancato completamento delle opere di cui al comma 1, il cui importo è valutato in base ad una stima del costo delle opere dei lavori in progetto.
”.
4. Il comma 3 dell’articolo 61 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:
3. Le garanzie di cui ai commi 1 , 2 e 2 bis decorrono dalla data di inizio dei lavori e cessano alla data di deposito della certificato di regolare esecuzione delle opere da parte del concessionario.
”.
Art. 30
Garanzie per la di rimozione delle opere e ripristino dei luoghi. Modifiche all’articolo 62 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. Al comma 4 dell’articolo 62 del d.p.g.r. 61/R/2016 sono soppresse le seguenti parole:
“,
aumentata del 2 per cento per ogni anno di durata della concessione
”.
Art. 31
Disposizioni generali. Sostituzione dell’articolo 64 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. L’articolo 64 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:
Art.64 Disposizioni generali
1. Il rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica soggette alle procedure di verifica di
assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale ai sensi del
Sito esternod.lgs. 152/2006
e
della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10
(Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA), è subordinato all'adozione del provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA o del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale positivo. Fatti salvi i casi di coordinamento procedurale di cui agli articoli 65 e 66, le domande di concessione per le quali non sia stato ottenuto il provvedimento di esclusione della VIA o la pronuncia di compatibilità ambientale positiva sono improcedibili. In tal caso i termini del procedimento di rilascio della concessione, ove avviato, sono sospesi fino alla conclusione dell’espletamento delle procedure.
2. I disciplinari delle concessioni sottoposte alle procedure di verifica di assoggettabilità o di VIA recepiscono le prescrizioni contenute nei relativi provvedimenti.
”.
Art. 32
Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e di verifica di assoggettabilità. Sostituzione dell’articolo 65 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. L’articolo 65 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:
Art. 65 Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e di verifica di assoggettabilità
1. In caso di concessione di derivazione soggetta a verifica di assoggettabilità di cui all'
articolo 48 della l.r. 10/2010
, il proponente che intenda avvalersi dell'avvio coordinato e contestuale delle procedure di verifica di assoggettabilità e per il rilascio del titolo concessorio, presenta al settore competente la domanda di concessione, comprensiva anche degli elementi richiesti per la procedura di cui all'
Sito esternoarticolo 20 del d.lgs. 152/2006
. La documentazione necessaria per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità è presentata solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza.
2. In caso di derivazione per uso idroelettrico, la domanda di cui al comma 1 è presentata con le modalità di cui all'articolo 50, comma 1 e la verifica di assoggettabilità a VIA si estende ai profili ambientali relativi all'impianto di produzione energetica anche ai fini dell'autorizzazione unica di cui all'
articolo 12 della l.r. 39/2005
.
3. Il settore competente e la struttura operativa VIA di cui all'
articolo 47 della l.r 10/2010
, competente all’espletamento della procedura di verifica di assoggettbilità, svolgono le attività di rispettiva competenza coordinandosi al fine di garantire l'integrazione dell'istruttoria tecnica del procedimento coordinato.
4. Qualora la domanda del proponente, o quella ritenuta preferibile a conclusione della fase di concorrenza, non sia sottoposta a VIA o sia esclusa da tale procedura in esito alla verifica di assoggettabilità, il settore competente adotta il provvedimento di concessione o, nei casi previsti, la determinazione conclusiva positiva della conferenza di cui all'articolo 49, previa acquisizione del disciplinare sottoscritto e contestuale verifica degli adempimenti connessi da parte del richiedente.
5. Qualora la domanda del richiedente, o quella ritenuta preferibile a conclusione della concorrenza, sia da assoggettare alla procedura di impatto ambientale di cui all'
articolo 52 della l.r. 10/2010
, il procedimento per il rilascio della concessione si interrompe per consentire al proponente l'attivazione del procedimento coordinato di cui all’
Sito esternoarticolo 14, comma 4 della l. 241/1990
, mediante l’integrazione della domanda di concessione con l’istanza e la documentazione di VIA. A tal fine il settore competente, con proprio atto motivato, assegna al proponente prescelto, un termine non superiore a centottanta giorni per l’integrazione.
6. Alla domanda, integrata con l’istanza e la documentazione di VIA nei termini di cui al comma 5, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 4 e seguenti. In tal caso il proponente ha facoltà di utilizzare le informazioni, i dati e le valutazioni già acquisite, nell'ambito dell'istruttoria coordinata di cui al presente articolo, facendone espresso richiamo nella documentazione da allegare all'istanza di procedimento coordinato.
7. Qualora il proponente non integri la domanda di concessione con l’istanza e la documentazione di VIA entro il termine di cui al comma 5, salvo motivata richiesta di proroga, la domanda di concessione è rigettata e, in caso di domande concorrenti, il settore competente:
a) assegna il medesimo termine alla domanda utilmente collocata in graduatoria, se assoggettata a VIA, fino all’eventuale esaurimento della graduatoria stessa;
b) procede all'istruttoria della domanda in concorrenza utilmente collocata in graduatoria se non sottoposta o esclusa dalla procedura di VIA.
Art. 33
Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e valutazione di impatto ambientale. Sostituzione dell’articolo 66 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. L’articolo 66 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:
Art. 66 Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e valutazione di impatto ambientale
1. Ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 14, comma 4, della l. 241/1990
tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei progetti di derivazione e delle opere connesse soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'
articolo 52 della l.r. 10/2010
, sono acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’
Sito esternoarticolo 25, comma 3, del d.lgs. 152/2006
. A tal fine il proponente che intenda avvalersi del coordinamento procedimentale di cui all'
Sito esternoarticolo 14, comma 4 della l. 241/1990
presenta al settore competente la domanda di concessione comprensiva anche degli elementi richiesti per la pronuncia di compatibilità ambientale e per il rilascio degli altri atti di assenso. La documentazione necessaria per l'avvio del procedimento di VIA di cui all’
Sito esternoarticolo 23 del d.lgs. 152/2006
è presentata solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza.
2. In caso di derivazione per uso idroelettrico, la domanda di cui al comma 1 è presentata con le modalità di cui all'articolo 50, comma 1.
3. Ai fini del coordinamento procedimentale di cui ai commi 1 e 2 il settore competente:
a) verifica ai sensi degli articoli da 42 a 48 la sussistenza delle condizioni per il rilascio delle concessione valutando gli elementi di preferenza in caso di domande concorrenti, previa eventuale consultazione nell'ambito della visita locale della conferenza istruttoria diversamente indetta, delle amministrazioni a cui compete il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso necessari per la realizzazione del progetto e per l’esercizio della derivazione;
b) qualora la domanda del richiedente o quella risultata preferibile non sia soggetta a VIA o sia stata esclusa da tale procedura, svolge ai sensi dell’articolo 49 l’istruttoria per il rilascio della concessione;
c) qualora la domanda sia soggetta a VIA, direttamente od in esito alla verifica di assoggettabilità, assegna al richiedente o, in caso di concorrenza, al proponente della domanda ritenuta preferibile un termine non superiore a centottanta giorni, per la presentazione della documentazione di cui all’
Sito esternoarticolo 23 del d.lgs. 152/2006
;
d) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c), salvo motivata richiesta di proroga, rigetta la domanda di concessione di derivazione procedendo, in caso di domande concorrenti:
1) ad assegnare il medesimo termine alla domanda utilmente collocata in graduatoria, se soggetta a VIA direttamente o in esito alla verifica di assoggettabilità, fino all’eventuale esaurimento della graduatoria stessa;
2) all'istruttoria della domanda utilmente collocata in graduatoria, non sottoposta o esclusa dalla procedura di VIA.
4. Nel casi di cui al comma 3, lettera c), il settore competente e la struttura operativa per la VIA di cui all'
articolo 47 della l.r 10/2010
, di seguito denominata “struttura operativa”, a seguito della presentazione da parte del proponente della documentazione di cui all’
Sito esternoarticolo 23 del d.lgs Sito esterno152/2006
, svolgono le attività di rispettiva competenza coordinandosi al fine di garantire l'integrazione dell'istruttoria tecnica del procedimento coordinato di VIA. In particolare, fermo restando l'espletamento, da parte della struttura operativa dell'istruttoria interdisciplinare per la VIA, il settore competente:
a) cura gli adempimenti tecnico- istruttori del procedimento di concessione;
b) convoca, ai sensi e per gli effetti dell'
Sito esternoarticolo 14, comma 4 della l. 241/1990
la conferenza di servizi per il rilascio coordinato e di tutti gli altri atti di assenso necessari alla realizzazione della derivazione.
5. In caso di derivazione ad uso idroelettrico la valutazione della compatibilità ambientale si estende ai profili ambientali relativi all'impianto di produzione energetica anche ai fini dell'autorizzazione unica di cui all'
articolo 12 della l.r. 39/2005
.
6. La conferenza di cui al comma 4, lettera b), può articolarsi :
a) in una o più riunioni preliminari di carattere istruttorio, cui possono partecipare tutte le strutture regionali e gli enti interessati, nell'ambito delle quali si procede, in particolare alla ricognizione contestuale delle eventuali esigenze di integrazioni e chiarimenti documentali, all'esame contestuale delle problematiche connesse alla realizzazione del progetto, nonché alla verifica delle condizioni per la pronuncia di compatibilità ambientale e per il rilascio della concessione e degli altri atti di assenso richiesti;
b) in una o più riunioni a carattere decisorio nell'ambito delle quali, qualora sussistano le condizioni di compatibilità ambientale, sono rilasciati la concessione e tutti gli altri atti di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione del progetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, comma 4 e 14 ter
Sito esternodella l. 241/1990
.
7. Entro il termine del procedimento di cui agli articoli 24 e 26
Sito esternodel d.lgs. 152/2006
, la Giunta regionale:
a) esprime, nell’esercizio della propria discrezionalità politico-amministrativa, la pronuncia di compatibilità ambientale;
b) sulla base degli esiti della conferenza di servizi, adotta contestualmente, ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 14 ter, comma 7, della l. 241/1990
, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizio in ordine al rilascio coordinato della concessione e degli altri atti di assenso richiesti, ove sussistano le condizioni di compatibilità ambientale.
8. In esito alla pronuncia di VIA negativa o, comunque, alla determinazione conclusiva della conferenza di VIA che accerti la sussistenza di motivi ostativi al rilascio della concessione, il settore competente procede all'individuazione di una nuova domanda ai sensi del comma 3, lettera d).
”.
Art. 34
Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e di valutazione di incidenza. Modifiche all’articolo 67 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. Il comma 1 dell’articolo 67 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:
1. Le derivazioni di acqua pubblica o i progetti delle opere di presa e accessorie non soggette a VIA ma comunque soggette a valutazione di incidenza ambientale (VINCA), sono sottoposti al procedimento ivi disciplinato. A tal fine il proponente presenta apposito studio d'incidenza corredato della prescritta documentazione, all’autorità competente per la VINCA ai sensi dell'
articolo 88 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
(Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla
l.r. 24/1994
, alla
l.r. 65/1997
, alla
l.r. 24/2000
ed alla
l.r. 10/2010
). In tal caso i termini del procedimento sono sospesi per consentire lo svolgimento di tale procedura e, ove ne sussistano le condizioni, la VINCA è
acquisita nell’ambito della conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti
Sito esternodella l. 241/1990
.
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 67 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:
4. I disciplinari delle concessioni e le autorizzazioni alla realizzazione delle opere di presa e accessorie recepiscono le prescrizioni e le misure del provvedimento di VINCA.
”.
Art. 35
Varianti. Sostituzione dell’articolo 69 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. L’ articolo 69 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:
Art. 69 Varianti
1. E’ fatto divieto al concessionario di apportare alle opere di derivazione delle acque oggetto di concessione varianti, aggiunte, modifiche, innovazioni ed altro, senza autorizzazione da parte del settore competente, fatto salvo quanto disposto al comma 10.
2. Quando sia necessario variare sostanzialmente la concessione, il settore competente procede con tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compresa una nuova scadenza.
3. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria, che renda necessaria una nuova valutazione dei diritti o degli interessi di terzi, del contesto ambientale, dell'assetto idraulico o idrogeologico nonché della qualità delle acque dell’area in esame, con riferimento in particolare a:
a) cambio di destinazione dell'uso della risorsa;
b) variazione in aumento del prelievo o in diminuzione della restituzione; è sempre considerata variante non sostanziale la modifica quando determini esclusivamente la richiesta in diminuzione del prelievo;
c) modifica delle opere o del luogo di presa o di restituzione;
d) adeguamenti tecnologici ovvero modifica delle opere o degli impianti o di entrambe a servizio delle derivazioni.
4. E' sempre considerata variante sostanziale la modifica quando determina:
a) l’estensione della durata della concessione;
b) l'assoggettamento della concessione e delle relative opere alle procedure di VIA.
5. Sono considerate varianti non sostanziali tutte le restanti modifiche, non ricomprese tra quelle indicate ai commi 3 e 4, fatte salve diverse disposizioni della pianificazione di bacino. Il tal caso l’utente presenta istanza al settore competente, allegando:
a) l’attestazione del pagamento delle spese d’istruttoria;
b) la relazione descrittiva delle modifiche che si intendono effettuare.
6. Ai fini dell'approvazione della variante non sostanziale il settore competente, fatto salvo quanto previsto al comma 7, svolge un'istruttoria abbreviata, con pubblicazione dell'avviso di istruttoria nei soli albi pretori telematici dei comuni interessati, per un periodo di quindici giorni consecutivi, e con acquisizione dei soli pareri necessari in relazione alla natura della variante. L'istruttoria prevede la visita locale, ove necessaria a tutela degli interessi dei terzi ed il relativo procedimento si conclude con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di sessanta giorni, che è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico del richiedente.
7. La variante finalizzata esclusivamente alla diminuzione del prelievo può essere autorizzata, senza le formalità e gli adempimenti di cui al comma 6, a condizione che sia istallato idoneo
dispositivo di misura delle portate e dei volumi prelevati, ove non già previsto nella concessione originaria . A tal fine, il concessionario trasmette al settore competente richiesta di riduzione del prelievo indicando altresì il nuovo fabbisogno, determinato ai sensi dell’articolo 7, nonché le
caratteristiche del dispositivo di misura che intende installare, qualora non previsto dalla concessione originaria. Per i casi di cui al presente comma non si applicano le prescrizioni previste all’articolo 4 e al secondo periodo del comma 8 del presente articolo.
8. Indipendentemente dalla natura della variante, il settore competente provvede, ove necessario, ad adeguare le condizioni ed il disciplinare di concessione alle prescrizioni di cui all’articolo 4, nonché agli obblighi di istallazione dei dispositivi di misurazione e di comunicazione di cui al d.p.g.r. 51/R/2015. A tal fine il richiedente indica nella richiesta di variante le misure idonee ad ottenere il maggiore risparmio idrico possibile, in relazione all’attività svolta, nei casi previsti all’articolo 4, nonché le caratteristiche del dispositivo di misura che intende installare, qualora non previsto dalla concessione originaria.
9. In caso di accertata urgenza, il settore competente può autorizzare in via transitoria, in pendenza del procedimento di approvazione delle variante sostanziali, l’attuazione delle modifiche necessarie, fermo restando l’obbligo del concessionario di conformarsi alle prescrizioni e condizioni stabilite oppure a demolire quanto costruito in caso di diniego della variante. Il rilascio dell'autorizzazione provvisoria è sempre subordinato alla preventiva costituzione della garanzia di cui all'articolo 63 di importo pari alle opere da ripristinare.
10. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria da eseguire sulle opere delle derivazioni e nei meccanismi destinati alla produzione, che potrebbero incidere temporaneamente sul buon regime delle acque, il concessionario è comunque tenuto a darne preventiva comunicazione al settore competente, che entro trenta giorni può impartire opportune prescrizioni. Nel caso di interventi di manutenzione ordinaria il concessionario non è tenuto ad alcuna comunicazione.
”.
Art. 36
Rinnovo della concessione Modifiche all’articolo 73 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. Il comma 1 dell’articolo 73 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:
1. Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda in data antecedente alla scadenza naturale del titolo originario ed è consentito:
a) qualora persistano le condizioni e le finalità della derivazione originaria;
b) qualora non siano intervenute ragioni di pubblico interesse che ostino al rilascio;
c) qualora siano accertate le condizioni di cui all’articolo 4;
d) nel caso di rinnovi di concessioni, qualora l'impatto cumulativo del prelievo in oggetto e degli altri prelievi che insistono sullo stesso corpo idrico, sulla base di quanto previsto dai piani di gestione dei distretti idrografici, non pregiudichi lo stato di qualità del corpo idrico oggetto di prelievo né il raggiungimento degli obiettivi di qualità per esso fissati.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 73 è inserito il seguente:
“2 bis. Nel caso di richieste di rinnovo di concessioni ad uso idroelettrico, l’avviso è dato anche tramite pubblicazione sul BURT.”.
3. Al comma 8 prima delle parole: “La domanda di rinnovo” è inserita la seguente: “Qualor
a”.
Art. 37
Disposizioni generali. Inserimento dell’articolo 74 bis nel d.p.g.r. 61/R/2016
1. Dopo l’articolo 74 del del d.p.g.r. 61/R/2016, all’interno del capo V, è inserito il seguente:
Art. 74 bis Disposizioni generali
1. La concessione si estingue, al termine della durata concessa, in assenza di istanza di rinnovo oppure in caso di revoca, decadenza o rinuncia, con atto motivato del settore competente e secondo quanto indicato negli articoli da 75 a 77. I provvedimenti di cui al presente capo indicano
le prescrizioni di cui all’articolo 78
.”.
Art. 38
Decadenza. Modifiche all’articolo 76 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 76 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituita dalla seguente:
b) il mancato pagamento di due annualità del canone
;”.
2. Al comma 2 dell’articolo 76 del d.p.g.r. 61/R/2016 le parole: “
articoli 4,5 e 6
”sono sostituite dalla seguenti : “
articoli 4 e 5.
”.
Art. 39
Rinuncia. Modifiche all’articolo 77 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 77 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituita dalla seguente:
c) la dichiarazione in merito allo stato delle opere di derivazione e al progetto di smantellamento delle opere di presa, al tombamento del pozzo e all'eventuale ripristino dei luoghi.
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 77 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:
2. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità a cui si riferisce la data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
”.
Art. 40
Licenze di attingimento. Modifiche all’articolo 79 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 79 del d.p.g.r. 61/R/2016 le parole “
a minuto secondo
” sono sostituite dalle seguenti: “
al secondo
”.
2. Al comma 6 dell'articolo 79 del d.p.g.r. 61/R2016 (1)

v. B.U. 13 settembre 2017, n. 36, parte prima. Avviso di Rettifica.

la parola “
notificato
” è sostituita dalla seguente: “
trasmesso
”.
Art. 41
Concessione di derivazione di acqua pubblica per utilizzo sostitutivo. Modifiche all’articolo 80 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. Il comma 1 dell’articolo 80 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:
1. Il concessionario a cui è stata revocata la concessione ai sensi dell’articolo 75 o, per gli stessi motivi, è stato negato il rinnovo della stessa, può essere autorizzato, mediante apposita concessione per uso sostitutivo, a mantenere l’opera di captazione. Il rilascio della concessione per utilizzo sostitutivo è soggetto:
a) al pagamento del canone fisso nella misura stabilita per la categoria d’uso a cui è riferito l’utilizzo di soccorso;
b) alla predeterminazione dei quantitativi massimi giornalieri assentiti;
c) all’istallazione di idoneo dispositivo di misurazione dei prelievi in attuazione dell’
Sito esternoarticolo 95, comma 3, del d.lgs. 152/2006
e del d.p.g.r. 51/R/2015.
”.
Art. 42
Concessioni preferenziali. Modifiche all’articolo 81 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. Al comma 4 dell’articolo 81 del d.p.g.r. 61/R/2016 dopo le parole: “
Autorità di bacino
” è inserita la seguente: “
distrettuale
” .
2. Al comma 8 dell’articolo 81 del d.p.g.r. 61/R/2016 le parole “
di cui agli articoli 65, 66, 67, 6
8” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui agli articoli 65, 66 e 67
”.
3 . Al comma 11 dell’articolo 81 del d.p.g.r. 61/R/2016 le parole: “
indennità provvisoria stabilita
” sono sostituite con le seguenti: “
canone provvisorio stabilito
”.
Art. 43
Modalità di trasmissione delle istanze e altre comunicazioni.. Sostituzione dell’articolo 86 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. L’articolo 86 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:
Art. 86 Modalità di trasmissione delle istanze e altre comunicazioni.
1. Le istanze per il rilascio dei titoli abilitativi e ogni altra comunicazione obbligatoria prevista dal
presente regolamento sono trasmesse esclusivamente in modalità telematica.
2. La documentazione tecnica di corredo alle istanze e ogni altro documento che si renda necessario ai fini dello svolgimento delle istruttorie previste dal presente regolamento sono inviati esclusivamente in formato elettronico.
”.
Art. 44
Disposizioni per le derivazioni esistenti. Modifiche all’articolo 89 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. Nell'alinea del comma 4 dell’articolo 89 del d.p.g.r. 61/R/2016 le parole:”
articoli 4, 5 e 6
” sono sostituite dalla seguenti : “
articoli 4 e 5
”.
2. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 89 del d.p.g.r. 61/R/2016 le parole: “
nonché dei prelievi e restituzioni in corpi idrici di cui all'articolo 6;
” sono soppresse.
3 . Al comma 5 dell’articolo 89 del d.p.g.r. 61/R/2016 le parole: “
al comma 3
“ sono sostituite dalla seguenti : “
al comma 4.
”.
4. Al comma 6 dell’articolo 89 del d.p.g.r. 61/R/2016 le parole: “
termine di due anni
” sono sostituite dalle seguenti :“
termine di tre anni
”.
Art. 45
Disposizione transitoria per l' applicazione dei criteri di rilascio, rinnovo o adeguamento delle concessioni di derivazione. Modifiche all’articolo 90 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. All’articolo 90 del d.p.g.r. 61/R/2016 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1 bis. Nelle more della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 4, la sostenibilità economica delle opere alternative di approvvigionamento è effettuata dal settore competente, con il supporto delle strutture regionali competenti in materia di controlli e verifiche finanziarie, secondo le modalità stabilite dalle norme già in uso, sulla base di una idonea documentazione economico-finanziaria presentata dal richiedente a corredo della richiesta di concessione.
”.
Art. 46
Disposizioni transitorie per il rilascio di concessioni ad uso idroelettrico. Inserimento dell'articolo 90 bis nel d.p.g.r. 61/R/2016
1. Dopo l’articolo 90 del d.p.g.r. 61/R/2016 è inserito il seguente:
Art. 90 bis Disposizioni transitorie per il rilascio di concessioni ad uso idroelettrico
1. Nelle more dell’approvazione del piano regionale di tutela delle acque di cui all’
Sito esternoarticolo 121 del d.lgs. 152/2006
e dell’aggiornamento, da parte delle autorità di distretto, degli approcci metodologi per le valutazioni ex ante delle derivazioni idriche e per la determinazione del deflusso minimo vitale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), il rilascio di nuove concessioni ad uso idroelettrico, ferme restando diverse disposizioni dettate dalla pianificazione di bacino o di altro settore, è da considerarsi tecnicamente inammissibile:
a) nel caso in cui sul corpo idrico insistano derivazioni ad uso idroelettrico già assentite e la distanza del punto di presa della nuova derivazione dal punto di restituzione della preesistente, sia prevista inferiore al doppio del tratto sotteso dalla preesistente;
b) nel caso in cui sul corpo idrico siano presenti impianti idroelettrici che sottendono tratti maggiori al 10 per cento della lunghezza del corpo idrico, o che superino il 10 per cento con il nuovo impianto;
c) quando, per la realizzazione delle opere di derivazione, si vada ad incidere su opere idrauliche appartenenti al demanio idrico o si interferisca con la loro manutenzione, fatto salvo quanto previsto all’articolo 4, comma 2.
2. Ai fini del comma 1, lettere a) e b), per corpo idrico si intendono tutti i corpi idrici del reticolo idrografico.
3. Qualora la richiesta di una nuova concessione risulti in una delle condizioni di incompatibilità di
cui al comma 1, questa può essere superata, previo parere dell’autorità idraulica competente, ove il proponente produca una specifica documentazione utile a dimostrare la compatibilità della derivazione richiesta con le caratteristiche quantitative, qualitative e di conservazione degli habitat del corso d'acqua oppure con il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici interessati.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano alle istanze di nuova derivazione che non comportano la sottensione di tratti di alveo, prevedendo il prelievo immediatamente a monte di uno sbarramento artificiale esistente del corpo idrico e la restituzione immediatamente a valle.
5.Ai procedimenti per il rilascio di concessioni ad uso idroelettrico già avviati alla data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 agosto 2017, n. 46/R (Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015) si applicano i criteri e le procedure di cui al presente regolamento come modificato dal medesimo d.p.g.r. 46/R/2017. Sono fatti salvi i pareri o gli atti di assenso, comunque denominati, già acquisiti e le fasi endoprocedimentali già concluse, in quanto compatibili con i principi, gli obiettivi e le finalità della
l.r. 80/2015
e della pianificazione di bacino
.
Art. 47
Disposizione transitoria per la definizione della portata media annua e per il calcolo dei canoni di concessione per i prelievi in atto. Inserimento dell’articolo 90 ter nel d.p.g.r. 61/R/2016
1. Dopo l’articolo 90 bis del d.p.g.r. 61/R/2016 è inserito il seguente:
Art. 90 ter Disposizione transitoria per la definizione della portata media annua e per il calcolo dei canoni di concessione per i prelievi in atto
1. Per le concessioni in atto, rilasciate sulla base della portata massima prelevabile e per le quali il disciplinare non definisce la portata media annua, nelle more dell’adeguamento del disciplinare stesso, la portata media annua di concessione, ai fini della determinazione del canone, è calcolata attraverso una formula basata su una legge d’uso semplificata, che tenga conto della portata massima concessionata e della durata del prelievo nel corso dell’anno solare in relazione al tipo di uso.
2. La formula di cui al comma 1 è utilizzata anche per il calcolo della portata media annua ai fini della determinazione del canone provvisorio nei casi di richiesta di concessione preferenziale, in pendenza del rilascio del titolo, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Nei casi di cui al comma 1, qualora i dati di fabbisogno relativi alla richiesta di concessione preferenziale non siano disponibili, la componente variabile del canone è determinata forfettariamente sulla base della moda statistica dei fabbisogni relativi ai singoli usi, nell’ambito territoriale di riferimento.
4. La deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 18, comma 1 definisce nel dettaglio la formula di cui al commi 1 e 2.
”.
Art. 48
Clausola valutativa. Inserimento dell’articolo 96 bis nel d.p.g.r. 61/R/2016
1. Dopo l’articolo 96 del d.p.g.r. 61/R/2016 è inserito il seguente:
Art. 96 bis Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, al termine del ciclo di pianificazione delle acque di cui alla direttiva 2000/60/CE, presenta al Consiglio regionale una relazione sull’attuazione del presente
regolamento e del d.p.g.r. 51/R/2015, anche al fine di valutare, sulla base dei dati sulle portate e sui volumi dei prelievi e delle restituzioni pervenuti ai settori regionali competenti per territorio, la possibilità di modificare la formula di calcolo dei canoni di concessione, introducendo un
meccanismo che tenga conto di due parti variabili, una proporzionale al fabbisogno idrico
dell’utente, l’altra all’effettivo consumo.
”.
Art. 49
Abrogazioni
1. Gli articoli 6, 43 e 68 del d.p.g.r. 61/R/2016 sono abrogati.
CAPO II
Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 aprile 2015, n. 51/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni)
Art. 50
Modifiche al preambolo del d.p.g.r. 51/R/2015
1. Dopo il punto 3 dei considerato del preambolo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 aprile 2015, n. 51/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni) è inserito il seguente:
3 bis. è opportuno estendere l’obbligo di installazione di idoneo strumento di misura a tutti i prelievi ad uso domestico delle acque sotterranee, in modo da poter aggiungere un elemento di verifica e controllo per un uso che non è soggetto a concessione e che è definito anche in base ad i quantitativi annui prelevati;
”.
Art. 51
Definizioni. Modifiche all’articolo 2 del d.p.g.r. 51/R/2015
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 51/R/2015 sono aggiunte le seguenti:
b bis) “ente irriguo”: unità giuridica di base di organizzazione dell’irrigazione a livello territoriale in termini di gestione e manutenzione delle reti irrigue e di organizzazione della distribuzione della risorsa idrica a fini irrigui;
b ter ) “campo pozzi o campo sorgenti”: insieme di opere di captazione di acque sotterranee, a servizio di uno stesso utilizzatore e funzionali a sopperire al fabbisogno di acqua altrimenti non tecnicamente prelevabile attraverso una singola opera di captazione, quando tali opere prelevano da uno stesso corpo idrico e alimentano la stessa unità aziendale o recapitano mediante condotte di adduzione ad uno stesso punto di raccolta.
”.
Art. 52
Obblighi di misurazione dei prelievi e delle restituzioni. Ambito di applicazione. Modifiche all’articolo 3 del del d.p.g.r. 51/R/2015
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 51/R/2015 sono soppresse le seguenti parole: “
, effettuati dai corpi idrici sotterranei in situazione di criticità
.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 51/R/2015 dopo le parole “di cui al comma 1” sono inserite le seguenti: “
, lettere a) e b)
”.
Art. 53
Disposizioni relative a nuovi prelievi e restituzioni. Modifiche all’articolo 4 del d.p.g.r. 51/R/2015
1. Il comma 2 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituito dal seguente:
2. Ai fini del comma 1, in sede di rilascio o rinnovo o, in caso di nuove restituzioni, di modifica dei titoli abilitativi ai prelievi di cui all’articolo 3, comma 1, il disciplinare di concessione e la licenza di
attingimento stabiliscono, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 6:
a) la descrizione delle caratteristiche del dispositivo di misura, funzionali alla modalità di misurazione richiesta, anche nei casi in cui sia già stato installato a seguito della fase di ricerca di
acque sotterranee;
b) nel caso di prelievo di acque superficiali, il termine entro cui il dispositivo di misura deve essere istallato con il divieto di effettuare i prelievi prima della regolare messa in funzione dello stesso.
”.
Art. 54
Criteri per la individuazione di strumenti e modalità di misurazione. Modifiche all’articolo 6 del d.p.g.r. 51/R/2015
1. Il comma 6 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituito dal seguente:
6. Nel caso di campi pozzi o campi sorgenti il settore competente può disporre che la misura possa essere cumulativa, quando non inficia il controllo dell’equilibrio del bilancio idrico. In particolare la misura può essere cumulativa nel caso di più prelievi da acque sotterranee contenute nello stesso corpo idrico, con singola portata inferiore a 1 litro al secondo (30.000 metri cubi annui) convogliati in un'unica tubazione. In questo caso il misuratore è posto al coacervo oppure all’entrata di eventuali serbatoi di accumulo.
”.
CAPO III
Norme finali
Art. 55
Sostituzione degli allegati A e D al d.p.g.r. 61/R/2016
1. L’allegato A al d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito con l’allegato A al presente regolamento.
2. L’allegato D al d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito con l’allegato D al presente regolamento.
Art. 56
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.