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Regolamento 11 agosto 2017, n. 46/R

Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 11 agosto 2017

Art. 54
Criteri per la individuazione di strumenti e modalità di misurazione. Modifiche all’articolo 6 del d.p.g.r. 51/R/2015
1. Il comma 6 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituito dal seguente:
6. Nel caso di campi pozzi o campi sorgenti il settore competente può disporre che la misura possa essere cumulativa, quando non inficia il controllo dell’equilibrio del bilancio idrico. In particolare la misura può essere cumulativa nel caso di più prelievi da acque sotterranee contenute nello stesso corpo idrico, con singola portata inferiore a 1 litro al secondo (30.000 metri cubi annui) convogliati in un'unica tubazione. In questo caso il misuratore è posto al coacervo oppure all’entrata di eventuali serbatoi di accumulo.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.