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Regolamento 11 agosto 2017, n. 46/R

Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 11 agosto 2017

Art. 41
Concessione di derivazione di acqua pubblica per utilizzo sostitutivo. Modifiche all’articolo 80 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. Il comma 1 dell’articolo 80 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:
1. Il concessionario a cui è stata revocata la concessione ai sensi dell’articolo 75 o, per gli stessi motivi, è stato negato il rinnovo della stessa, può essere autorizzato, mediante apposita concessione per uso sostitutivo, a mantenere l’opera di captazione. Il rilascio della concessione per utilizzo sostitutivo è soggetto:
a) al pagamento del canone fisso nella misura stabilita per la categoria d’uso a cui è riferito l’utilizzo di soccorso;
b) alla predeterminazione dei quantitativi massimi giornalieri assentiti;
c) all’istallazione di idoneo dispositivo di misurazione dei prelievi in attuazione dell’
Sito esternoarticolo 95, comma 3, del d.lgs. 152/2006
e del d.p.g.r. 51/R/2015.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.