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Regolamento 11 agosto 2017, n. 46/R

Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 11 agosto 2017

Art. 35
Varianti. Sostituzione dell’articolo 69 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. L’ articolo 69 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:
Art. 69 Varianti
1. E’ fatto divieto al concessionario di apportare alle opere di derivazione delle acque oggetto di concessione varianti, aggiunte, modifiche, innovazioni ed altro, senza autorizzazione da parte del settore competente, fatto salvo quanto disposto al comma 10.
2. Quando sia necessario variare sostanzialmente la concessione, il settore competente procede con tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compresa una nuova scadenza.
3. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria, che renda necessaria una nuova valutazione dei diritti o degli interessi di terzi, del contesto ambientale, dell'assetto idraulico o idrogeologico nonché della qualità delle acque dell’area in esame, con riferimento in particolare a:
a) cambio di destinazione dell'uso della risorsa;
b) variazione in aumento del prelievo o in diminuzione della restituzione; è sempre considerata variante non sostanziale la modifica quando determini esclusivamente la richiesta in diminuzione del prelievo;
c) modifica delle opere o del luogo di presa o di restituzione;
d) adeguamenti tecnologici ovvero modifica delle opere o degli impianti o di entrambe a servizio delle derivazioni.
4. E' sempre considerata variante sostanziale la modifica quando determina:
a) l’estensione della durata della concessione;
b) l'assoggettamento della concessione e delle relative opere alle procedure di VIA.
5. Sono considerate varianti non sostanziali tutte le restanti modifiche, non ricomprese tra quelle indicate ai commi 3 e 4, fatte salve diverse disposizioni della pianificazione di bacino. Il tal caso l’utente presenta istanza al settore competente, allegando:
a) l’attestazione del pagamento delle spese d’istruttoria;
b) la relazione descrittiva delle modifiche che si intendono effettuare.
6. Ai fini dell'approvazione della variante non sostanziale il settore competente, fatto salvo quanto previsto al comma 7, svolge un'istruttoria abbreviata, con pubblicazione dell'avviso di istruttoria nei soli albi pretori telematici dei comuni interessati, per un periodo di quindici giorni consecutivi, e con acquisizione dei soli pareri necessari in relazione alla natura della variante. L'istruttoria prevede la visita locale, ove necessaria a tutela degli interessi dei terzi ed il relativo procedimento si conclude con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di sessanta giorni, che è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico del richiedente.
7. La variante finalizzata esclusivamente alla diminuzione del prelievo può essere autorizzata, senza le formalità e gli adempimenti di cui al comma 6, a condizione che sia istallato idoneo
dispositivo di misura delle portate e dei volumi prelevati, ove non già previsto nella concessione originaria . A tal fine, il concessionario trasmette al settore competente richiesta di riduzione del prelievo indicando altresì il nuovo fabbisogno, determinato ai sensi dell’articolo 7, nonché le
caratteristiche del dispositivo di misura che intende installare, qualora non previsto dalla concessione originaria. Per i casi di cui al presente comma non si applicano le prescrizioni previste all’articolo 4 e al secondo periodo del comma 8 del presente articolo.
8. Indipendentemente dalla natura della variante, il settore competente provvede, ove necessario, ad adeguare le condizioni ed il disciplinare di concessione alle prescrizioni di cui all’articolo 4, nonché agli obblighi di istallazione dei dispositivi di misurazione e di comunicazione di cui al d.p.g.r. 51/R/2015. A tal fine il richiedente indica nella richiesta di variante le misure idonee ad ottenere il maggiore risparmio idrico possibile, in relazione all’attività svolta, nei casi previsti all’articolo 4, nonché le caratteristiche del dispositivo di misura che intende installare, qualora non previsto dalla concessione originaria.
9. In caso di accertata urgenza, il settore competente può autorizzare in via transitoria, in pendenza del procedimento di approvazione delle variante sostanziali, l’attuazione delle modifiche necessarie, fermo restando l’obbligo del concessionario di conformarsi alle prescrizioni e condizioni stabilite oppure a demolire quanto costruito in caso di diniego della variante. Il rilascio dell'autorizzazione provvisoria è sempre subordinato alla preventiva costituzione della garanzia di cui all'articolo 63 di importo pari alle opere da ripristinare.
10. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria da eseguire sulle opere delle derivazioni e nei meccanismi destinati alla produzione, che potrebbero incidere temporaneamente sul buon regime delle acque, il concessionario è comunque tenuto a darne preventiva comunicazione al settore competente, che entro trenta giorni può impartire opportune prescrizioni. Nel caso di interventi di manutenzione ordinaria il concessionario non è tenuto ad alcuna comunicazione.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.