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Regolamento 11 agosto 2017, n. 46/R

Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 11 agosto 2017

Art. 31
Disposizioni generali. Sostituzione dell’articolo 64 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. L’articolo 64 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:
Art.64 Disposizioni generali
1. Il rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica soggette alle procedure di verifica di
assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale ai sensi del
Sito esternod.lgs. 152/2006
e
della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10
(Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA), è subordinato all'adozione del provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA o del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale positivo. Fatti salvi i casi di coordinamento procedurale di cui agli articoli 65 e 66, le domande di concessione per le quali non sia stato ottenuto il provvedimento di esclusione della VIA o la pronuncia di compatibilità ambientale positiva sono improcedibili. In tal caso i termini del procedimento di rilascio della concessione, ove avviato, sono sospesi fino alla conclusione dell’espletamento delle procedure.
2. I disciplinari delle concessioni sottoposte alle procedure di verifica di assoggettabilità o di VIA recepiscono le prescrizioni contenute nei relativi provvedimenti.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.