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Regolamento 11 agosto 2017, n. 46/R

Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 11 agosto 2017

Art. 29
Garanzie per la fase di esecuzione delle opere. Modifiche all’articolo 61 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 61 del d.p.g.r. 61/R/2016 è abrogata.
2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 61 del d.p.g.r. 61/R/2016 è abrogata.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 61 del d.p.g.r. 61/R/2016 è inserito il seguente:
2 bis. Il concessionario è altresì tenuto alla stipula di apposita polizza fideiussoria a copertura dei costi di demolizione delle opere, in caso di definitiva interruzione dei lavori e mancato completamento delle opere di cui al comma 1, il cui importo è valutato in base ad una stima del costo delle opere dei lavori in progetto.
”.
4. Il comma 3 dell’articolo 61 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:
3. Le garanzie di cui ai commi 1 , 2 e 2 bis decorrono dalla data di inizio dei lavori e cessano alla data di deposito della certificato di regolare esecuzione delle opere da parte del concessionario.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.