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Regolamento 11 agosto 2017, n. 46/R

Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 11 agosto 2017

Art. 26
Esecuzione dei lavori. Sostituzione dell’articolo 59 del d.p.g.r. 61/R/2016
1. L’articolo 59 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:
Art. 59 Esecuzione dei lavori
1. Il concessionario di derivazioni da acque superficiali è tenuto a dare preventiva notizia della data di inizio dei lavori al settore competente, che ne può ordinare la sospensione qualora non siano rispettate le condizioni alle quali è vincolata la concessione.
2. Al termine dei lavori, il concessionario invia al settore, i seguenti documenti, sottoscritti da tecnici abilitati in relazione alla tipologia delle opere realizzate:
a) entro sessanta giorni, la relazione di regolare esecuzione dei lavori, in cui siano accertate la conformità, in base al progetto approvato, delle opere realizzate e dei dispositivi di misura installati, nonché l’esecuzione a regola d’arte dei medesimi;
b) entro un anno, il certificato di regolare funzionamento e taratura degli strumenti di modulazione delle portate derivate e rilasciate, ove previsto dal disciplinare di cui all’articolo 54.
3. Il settore competente, acquisiti gli elaborati di cui al comma 2, e previa visita di sopralluogo ove ritenuta necessaria, emette il provvedimento di presa d’atto.
4. Il provvedimento di cui al comma 2 è trasmesso al concessionario.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.